Sentenza del 12/04/2017 n. 620 - Comm. Trib. Reg. per il Piemonte
Reddito da lavoro dipendente e assimilati - Omessa dichiarazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa mancata presentazione della dichiarazione da parte del contribuente esonerato non consente, di per sé, di qualificare la dichiarazione come omessa e di applicare il più ampio termine quinquennale previsto dall'art. 43 del d.P.R. n. 600/1973. L'Amministrazione deve quindi rispettare il termine ordinario applicabile alle dichiarazioni validamente omesse solo quando sussisteva un effettivo obbligo di presentazione.
Esito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
La controversia riguarda l'applicabilità del termine ordinario o del termine più ampio previsto per l'omessa dichiarazione dall'art. 43 del d.P.R. n. 600/1973. L'Amministrazione aveva considerato come omessa dichiarazione la mancata presentazione del modello da parte di un contribuente che, pur potendo presentarlo, era esonerato dall'obbligo dichiarativo. Il principio affermato è che l'omissione rilevante ai fini dell'art. 43 consiste nell'astensione da un comportamento giuridicamente obbligatorio, non nella semplice mancata presentazione di una dichiarazione facoltativa.
Norme richiamate
Art. 43 del d.P.R. n. 600/1973
La nozione di omessa dichiarazione presuppone la violazione di un obbligo giuridico di presentazione; non comprende la mancata esercitazione di una mera facoltà. Il termine più ampio previsto dalla norma non è quindi applicabile quando il contribuente era legittimamente esonerato.
Art. 1, comma 4, lett. c), del d.P.R. n. 600/1973
La disposizione individua un'ipotesi di esonero dalla presentazione della dichiarazione per determinati percettori di redditi da lavoro dipendente o assimilati. In presenza dell'esonero, l'eventuale presentazione della dichiarazione è facoltativa e la sua omissione non equivale a dichiarazione omessa.
Massime di principio
- Per applicare il termine più lungo previsto per l'omessa dichiarazione occorre verificare prima se il contribuente fosse effettivamente obbligato a presentare la dichiarazione.
- La mancata presentazione di un atto facoltativo non può essere automaticamente equiparata alla violazione dell'obbligo di presentazione.
- In caso di contestazione dei termini dell'accertamento, il contribuente deve verificare la propria posizione fiscale concreta nell'anno interessato, inclusi redditi percepiti, ritenute, oneri e cause di esonero.
- L'Amministrazione non può applicare il termine quinquennale fondato sull'omessa dichiarazione limitandosi a rilevare che il modello non è stato presentato; deve dimostrare che esisteva uno specifico obbligo dichiarativo.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza tributaria, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza tributaria
- Sentenza · 12 apr 2017Sentenza del 12/04/2017 n. 2151 - Comm. Trib. Reg. per il Lazio
- Sentenza · 12 apr 2017Sentenza del 12/04/2017 n. 2155 - Comm. Trib. Reg. per il Lazio
- Sentenza · 12 apr 2017Sentenza del 12/04/2017 n. 9442 - Corte di Cassazione
- Sentenza · 12 apr 2017Sentenza del 12/04/2017 n. 9465 - Corte di Cassazione
- Sentenza · 12 apr 2017Sentenza del 12/04/2017 n. 9466 - Corte di Cassazione
- Sentenza · 12 apr 2017Sentenza del 12/04/2017 n. 9475 - Corte di Cassazione
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza tributaria →