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Sentenza

Sentenza n. 12590/2026 - Roma, Sezione 5B

per l'annullamento del diniego dell’istanza di concessione della cittadinanza italiana (K10/-OMISSIS-);

Giustizia amministrativa202411318

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. V bisSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: diniego della concessione della cittadinanza italiana per naturalizzazione

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (ministero)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente ha impugnato il decreto ministeriale di diniego della cittadinanza italiana, adottato dopo il preavviso di rigetto, deducendo violazione di legge ed eccesso di potere per difetto di istruttoria e carenza di motivazione. Ha contestato anzitutto l’esistenza della sentenza di condanna del Tribunale di Macerata richiamata dall’Amministrazione, sostenendo che la cancelleria penale avesse comunicato che non risultava alcuna sentenza a suo carico. Ha inoltre dedotto che le altre vicende penali non erano state aggiornate, poiché in relazione ad almeno uno dei procedimenti era intervenuta assoluzione con formula piena e non risultavano carichi pendenti o precedenti nel certificato del casellario. Nel corso del giudizio ha precisato che anche l’arresto del 2001 era stato seguito da assoluzione e che la mancata indicazione della condanna del 2004 nell’istanza era incolpevole, poiché il processo si era svolto in contumacia e i certificati richiesti dal ricorrente riportavano la dicitura "NULLA". Ha infine sostenuto che la notevole risalenza dei fatti, la residenza ultradecennale e l’integrazione economica e sociale avrebbero imposto una valutazione concreta e non automatica, incompatibile con il diniego.

La decisione

Il TAR ha respinto il ricorso. L’istruttoria processuale ha documentalmente confermato l’esistenza della sentenza irrevocabile del Tribunale di Macerata del 2004, relativa ai reati di furto e invasione di edifici commessi in concorso, correttamente richiamata nel decreto impugnato. Il giudice ha ritenuto che la condanna per furto, punito con pena edittale massima di tre anni, costituisca elemento particolarmente significativo, anche in relazione alla disciplina delle cause ostative previste per l’acquisto della cittadinanza per matrimonio, e quindi, a fortiori, ai fini della naturalizzazione. Ha attribuito ulteriore rilievo alla commissione dei reati in concorso di persone e alla pluralità delle notizie di reato, valutate complessivamente quali indicatori dell’affidabilità e dell’adesione ai valori fondamentali dell’ordinamento. Il mero decorso del tempo, anche superiore a dieci anni, non è stato ritenuto sufficiente a neutralizzare la valenza sintomatica dei fatti, potendo l’Amministrazione considerare condotte risalenti nel giudizio prognostico sull’integrazione e sull’affidabilità futura del richiedente. La cittadinanza per naturalizzazione è stata qualificata come oggetto di un potere ampiamente discrezionale e di alta amministrazione: la residenza legale decennale è soltanto un presupposto per presentare la domanda, mentre non attribuisce un diritto automatico alla concessione. Il sindacato giurisdizionale resta limitato alla verifica estrinseca del supporto istruttorio, della veridicità dei fatti e della logicità, coerenza e ragionevolezza della motivazione, senza possibilità di sostituire la valutazione amministrativa. Nel caso concreto il diniego è stato ritenuto adeguatamente motivato, non illogico né sproporzionato, anche alla luce della funzione cautelare e prognostica della valutazione ministeriale. La residenza e l’inserimento economico-sociale ordinario non sono stati considerati sufficienti a superare i dubbi sull’affidabilità derivanti dalle vicende penali. Le spese di lite sono state integralmente compensate.

Norme richiamate

  • art. 9, comma 1, lett. f), l. 91/1992

    la cittadinanza italiana "può" essere concessa allo straniero che risieda legalmente da almeno dieci anni nel territorio della Repubblica

    La residenza legale decennale costituisce un presupposto per proporre la domanda, ma non attribuisce un diritto automatico alla cittadinanza; la concessione presuppone una valutazione ampiamente discrezionale dell’interesse pubblico, dell’integrazione e dell’affidabilità del richiedente.

  • art. 6 l. 91/1992

    la condanna per un delitto non colposo per il quale la legge preveda una pena edittale non inferiore nel massimo a tre anni di reclusione

    La sentenza considera significativo, ai fini della naturalizzazione, il fatto che la condanna per furto rientri tra le condanne automaticamente ostative all’acquisto della cittadinanza per matrimonio, traendone una valutazione a fortiori quale circostanza ostativa nella procedura di naturalizzazione.

  • art. 624 c.p.

    La pena edittale massima prevista per il furto è valorizzata per evidenziare la particolare gravità e significatività della condanna nel giudizio sull’affidabilità del richiedente.

  • art. 110 c.p.

    La commissione dei reati in concorso di persone è considerata un elemento indicativo della partecipazione consapevole a un’azione illecita collettiva e rilevante nel giudizio prognostico sull’affidabilità.

  • art. 633 c.p.

    La condanna per invasione di edifici, commessa in concorso, concorre con il furto a fondare la valutazione complessiva delle condotte penali.

  • art. 10-bis l. 241/1990

    Il provvedimento di diniego è stato preceduto dalla comunicazione dei motivi ostativi all’accoglimento dell’istanza; la sentenza non ravvisa, su tale profilo, vizi invalidanti.

Massime di principio

  • La concessione della cittadinanza italiana per naturalizzazione, prevista dall’art. 9, comma 1, lett. f), l. 91/1992, costituisce esercizio di un potere ampiamente discrezionale e di alta amministrazione: la residenza legale decennale è soltanto il presupposto per presentare la domanda e non attribuisce un diritto automatico al conferimento dello status civitatis.
  • Nel diniego della cittadinanza per naturalizzazione, l’Amministrazione può fondare il giudizio prognostico sull’affidabilità del richiedente e sulla sua stabile adesione ai valori fondamentali dell’ordinamento sulla valutazione globale di condanne e notizie di reato, considerate nei loro reciproci rapporti e non atomisticamente.
  • Il mero decorso del tempo, anche superiore a dieci anni, non esclude automaticamente la rilevanza di condotte penalmente illecite risalenti, che possono conservare un valore sintomatico nell’apprezzamento dell’affidabilità e dell’integrazione del richiedente.
  • Il sindacato del giudice amministrativo sul diniego di cittadinanza resta estrinseco e non sostitutivo: sono verificabili il sufficiente supporto istruttorio, la veridicità dei fatti e la logicità, coerenza e ragionevolezza della motivazione, ma non è consentito sostituire la valutazione prognostica dell’Amministrazione con una diversa valutazione di merito.
  • La residenza ultradecennale e il normale inserimento lavorativo, economico e sociale costituiscono presupposti ordinari della permanenza sul territorio e non sono, da soli, sufficienti a imporre la concessione della cittadinanza quando permangano elementi concreti di inaffidabilità desunti da vicende penali.

Come è indicizzato

MaterieCittadinanza
RamiImmigrazione e cittadinanza
IstitutiDiscrezionalità amministrativa e tecnicaDifetto di istruttoriaDifetto di motivazionePrincipi di precauzione e prevenzione

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