Sentenza n. 506/2026 - Catanzaro, Sezione 2
per l'ottemperanza del decreto ingiuntivo n. 260/2024 emesso dal Tribunale Ordinario di Castrovillari - Sezione Civile, il 20 giugno 2024;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione di un decreto ingiuntivo del Tribunale Ordinario di Castrovillari
Esito
Favorevole al resistente (ente in liquidazione)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha promosso il giudizio di ottemperanza per ottenere l'esecuzione del decreto ingiuntivo n. 260/2024, emesso il 20 giugno 2024 dal Tribunale Ordinario di Castrovillari nei confronti del Consorzio resistente. Nel corso del giudizio, con deliberazione della Giunta regionale n. 341 del 10 luglio 2025, è stata disposta la liquidazione coatta amministrativa del Consorzio. Il giudizio concerne quindi la possibilità di proseguire l'azione esecutiva individuale mediante ottemperanza dopo l'apertura della procedura concorsuale.
La decisione
Il TAR ha dichiarato improcedibile il ricorso. Ha ritenuto che, ai sensi degli artt. 304 e 150 del d.lgs. n. 14/2019, dalla data del provvedimento che dispone la liquidazione coatta amministrativa si applichi il divieto di iniziare o proseguire azioni individuali esecutive o cautelari sui beni compresi nella procedura. Tale divieto opera anche per il giudizio di ottemperanza, poiché la prosecuzione dell'esecuzione individuale comprometterebbe la par condicio creditorum. Poiché la liquidazione coatta amministrativa è stata disposta e pubblicata il 10 luglio 2025, il ricorso non poteva più essere proseguito. Nulla è stato disposto sulle spese, in ragione della mancata costituzione dell'ente resistente.
Norme richiamate
art. 114 c.p.a.
Disciplina il giudizio di ottemperanza promosso dal creditore per ottenere l'esecuzione del decreto ingiuntivo.
art. 304 d.lgs. n. 14/2019
Dalla data del provvedimento che ordina la liquidazione si applicano le disposizioni del titolo V, capo I, sezioni III e V e le disposizioni dell'articolo 165. Si intendono sostituiti nei poteri del tribunale e del giudice delegato l'autorità amministrativa che vigila sulla liquidazione, nei poteri del curatore il commissario liquidatore e, in quelli del comitato dei creditori, il comitato di sorveglianza.
La disposizione rende applicabili alla liquidazione coatta amministrativa le norme sugli effetti della procedura concorsuale e sostituisce agli organi della liquidazione giudiziale gli organi propri della liquidazione coatta amministrativa.
art. 150 d.lgs. n. 14/2019
Salvo diversa disposizione della legge, dal giorno della dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale nessuna azione individuale esecutiva o cautelare anche per crediti maturati durante la liquidazione giudiziale, puo' essere iniziata o proseguita sui beni compresi nella procedura.
Il divieto di azioni esecutive o cautelari individuali sui beni compresi nella procedura concorsuale impedisce anche la prosecuzione del giudizio di ottemperanza diretto all'esecuzione individuale del titolo.
Massime di principio
- Dalla data del provvedimento che dispone la liquidazione coatta amministrativa, il creditore non può iniziare o proseguire un'azione esecutiva individuale sui beni dell'ente sottoposto alla procedura concorsuale.
- Il divieto di azioni individuali esecutive o cautelari derivante dall'apertura della liquidazione coatta amministrativa si applica anche al giudizio di ottemperanza promosso per dare esecuzione a un decreto ingiuntivo o ad altro titolo esecutivo.
- La preclusione della prosecuzione dell'ottemperanza è giustificata dalla necessità di tutelare la par condicio creditorum, concentrando la soddisfazione dei creditori nell'ambito della procedura concorsuale.
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