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Cassazione Penale, Ordinanza n. 18723/2026 del 25/05/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

La ricorrente ha impugnato la sentenza della Corte d'appello che aveva confermato la sua responsabilità per estorsione. Con il primo motivo ha dedotto violazione di legge processuale sostenendo l'inutilizzabilità della querela della persona offesa ai fini del giudizio di responsabilità. Con il secondo motivo ha dedotto violazione di legge in ordine alla sussistenza dell'elemento oggettivo del reato di estorsione, contestando la motivazione della decisione di merito e proponendo una diversa lettura delle risultanze processuali e dell'attendibilità delle fonti di prova.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto il primo motivo non consentito perché meramente reiterativo di doglianze già proposte in appello e già disattese con motivazione immune da vizi logici, oltre che manifestamente infondato perché incompatibile con il dato normativo sull'utilizzabilità della querela della persona offesa. Ha ritenuto il secondo motivo inammissibile perché sollecitava una rivalutazione del merito e delle prove, operazione preclusa in sede di legittimità; ha inoltre rilevato che la sentenza impugnata conteneva una motivazione logica e corretta sulla sussistenza del reato e sulla responsabilità, fondata anche sull'attendibilità del teste. La ricorrente è stata condannata al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 629 c.p.

    Norma incriminatrice dell'estorsione richiamata per contestare la sussistenza dell'elemento oggettivo del reato; la Corte ha ritenuto che la motivazione di merito ne avesse correttamente affermato la configurabilità.

  • art. 192 c.p.p.

    Richiamato implicitamente nel ragionamento sulla valutazione dell'attendibilità della prova, nel senso che la censura che mira a sostituire la propria valutazione a quella del giudice di merito non è ammissibile in cassazione.

Massime di principio

  • In sede di legittimità non è consentito riproporre in modo meramente reiterativo censure già dedotte in appello e specificamente disattese dal giudice di merito con motivazione immune da vizi logici.
  • La Corte di cassazione non può sostituire la propria valutazione delle risultanze processuali a quella compiuta nei gradi di merito, né riesaminare il merito dell'attendibilità delle prove sotto la veste di violazione di legge.
  • La doglianza che contesti l'utilizzabilità di un atto processuale deve confrontarsi con il dato normativo e con la ratio decidendi della sentenza impugnata; se propone letture ermeneutiche incompatibili con la disciplina applicabile, è manifestamente infondata.
  • Quando il giudice di merito abbia motivato in modo logico e giuridicamente corretto sulla sussistenza del reato e sulla responsabilità, il ricorso che miri solo a una diversa lettura del compendio probatorio è inammissibile.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniEstorsione
RamiProcesso penaleDelitti contro il patrimonio
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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