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Cassazione Civile, Ordinanza n. 30453/2021 del 28/10/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (contribuente)

La controversia

La controversia nasce dal silenzio-rifiuto serbato sull’istanza di rimborso IRPEF relativa all’anno 2004, proposta da un soggetto che aveva percepito un contributo erogato dalla Regione Siciliana ai sensi dell’art. 2 della L.R. Sicilia n. 3 del 1998, nell’ambito di progetti di utilità collettiva, formazione all’autoimpiego e interventi per l’occupazione. In primo grado il ricorso del contribuente era stato respinto, ritenendosi il contributo assimilabile ai redditi di lavoro dipendente. In appello, la CTR ha invece accolto la domanda, valorizzando la successiva disciplina regionale che ha qualificato tali contributi come aiuti nell’ambito della formazione all’autoimpiego e li ha assimilati alle borse di studio esenti da IRPEF. L’Agenzia delle entrate ha proposto ricorso per cassazione con un unico motivo, denunciando violazione di legge: secondo l’Ufficio, per l’anno 2004 il contributo rientrava nella previsione generale dell’art. 50 (già art. 47) TUIR, che assimila al reddito di lavoro dipendente somme corrisposte a titolo di borsa di studio, assegno, premio o sussidio per fini di studio o di addestramento professionale, e non era applicabile alcuna esenzione, stante la tassatività delle esenzioni fiscali e l’asserita irrilevanza della norma regionale sopravvenuta.

La decisione

La Corte ha rigettato il ricorso dell’Agenzia delle entrate. Ha ritenuto che l’art. 76 della L.R. Sicilia n. 17 del 2004 abbia introdotto una specifica esenzione IRPEF per i contributi corrisposti ai sensi dell’art. 2 della L.R. Sicilia n. 3 del 1998, qualificandoli come aiuti nell’ambito della formazione all’autoimpiego e assimilabili alle borse di studio di cui all’art. 4 L. n. 476 del 1984. Poiché la controversia riguardava l’anno 2004, la Corte ha affermato che il nuovo regime esentativo era già applicabile al caso concreto e rendeva non operativa la disciplina generale di imponibilità richiamata dall’Agenzia. Ne è conseguito il rigetto del ricorso, con compensazione delle spese dei gradi di merito e condanna dell’Agenzia alle spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 2 L.R. Sicilia 23 gennaio 1998, n. 3

    Prevede l’erogazione di un contributo a fondo perduto ai soggetti impiegati nei progetti di utilità collettiva, per favorire l’inserimento nel mondo del lavoro tramite formazione professionale.

  • art. 76 L.R. Sicilia 28 dicembre 2004, n. 17

    "I contributi corrisposti ai sensi dell'articolo 2 della legge regionale 23 gennaio 1998, n. 3 sono da intendersi aiuti nell'ambito della formazione all'autoimpiego rivolta a soggetti disoccupati ed assimilabili alle borse di studio di cui all'articolo 4 della legge 13 agosto 1984, n. 476"

    Ha introdotto una specifica esenzione tributaria per i contributi regionali in questione, assimilandoli a borse di studio esenti da IRPEF.

  • art. 47, comma 1, lett. c), d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 (TUIR)

    Prevede l’assimilazione al reddito di lavoro dipendente delle somme corrisposte a titolo di borsa di studio, assegno, premio o sussidio per fini di studio o di addestramento professionale, se il beneficiario non è legato da rapporto di lavoro dipendente con l’erogante; nel caso concreto la Corte ha ritenuto che tale disciplina generale fosse resa non applicabile dalla successiva esenzione regionale.

  • art. 50 d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 (TUIR)

    È la numerazione vigente della norma richiamata dall’Agenzia; la Corte la considera superata nel caso concreto dalla specifica esenzione regionale.

  • art. 4 L. 13 agosto 1984, n. 476

    Norma richiamata come parametro di assimilazione: la legge regionale ha rinviato alle borse di studio esenti previste da tale disposizione per estendere l’esenzione ai contributi regionali.

  • Corte cost. n. 197/2007

    Richiamata dall’Agenzia a sostegno della tesi impositiva, ma non accolta come decisiva nel caso concreto.

  • Corte cost. n. 43/2014

    Richiamata per affermare che la disciplina innovativa produce effetti solo dalla sua entrata in vigore.

  • Cass. n. 2427/2017

    Richiamata quale precedente favorevole alla tesi dell’imponibilità per annualità precedenti al 2004, in un diverso quadro normativo.

  • Cass. n. 6480/2014

    Richiamata quale precedente favorevole alla tesi dell’imponibilità per annualità precedenti al 2004, in un diverso quadro normativo.

  • Cass. n. 19273/2004

    Richiamata quale precedente favorevole alla tesi dell’imponibilità per annualità precedenti al 2004, in un diverso quadro normativo.

  • Cass. n. 21619/2020

    Richiamata a sostegno dell’idea che la norma innovativa regionale incida sul regime fiscale solo dalla sua entrata in vigore.

Massime di principio

  • In materia tributaria, quando interviene una norma regionale specifica che qualifica espressamente un contributo come assimilabile a borse di studio esenti, tale disciplina speciale prevale sulla regola generale di imponibilità prevista dal TUIR per le somme corrisposte a fini di studio o addestramento professionale.
  • Le esenzioni fiscali devono essere interpretate secondo il loro tenore letterale, ma, se il legislatore competente introduce una previsione speciale di esenzione per una determinata categoria di erogazioni, non è consentito continuare ad applicare la disciplina generale incompatibile.
  • Una disposizione innovativa che introduce un trattamento fiscale di favore esplica effetti solo dal momento della sua entrata in vigore; se però la controversia riguarda un periodo coevo alla sua efficacia, la nuova disciplina va applicata al rapporto dedotto in giudizio.

Come è indicizzato

MaterieRimborsiContenzioso tributario
RamiTributi
IstitutiOnere della provaGiudicato

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