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Pratica scorretta

Provvedimento AGCM PS13158 del 23/06/2026

VOLOTEA -PROMESSA DI FAIR TRAVEL

AGCMPS13158

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

L’AGCM è intervenuta nei confronti di Volotea S.L. in relazione alla politica commerciale denominata "Promessa di Fair Travel", che prevedeva un adeguamento ex post del prezzo del biglietto aereo, legato alle variazioni del prezzo del Brent e comunicato ai consumatori pochi giorni prima della partenza. L’Autorità ha ritenuto la condotta prima facie ingannevole e aggressiva, idonea a incidere sulla libertà di scelta e a coartare il pagamento del supplemento da parte di una platea molto ampia di passeggeri. In fase cautelare ha ordinato la sospensione della richiesta di adeguamento per specifici voli prenotati tra il 16 marzo e il 9 giugno 2026 tramite il sito italiano, imponendo anche obblighi di comunicazione all’Autorità.

Volotea S.L. - Promessa di Fair Travel: adeguamento ex post del prezzo del biglietto aereo legato al Brent; accertata pratica aggressiva/ingannevole con misura cautelare di sospensione

Volotea - Promessa di Fair Travel e adeguamento ex post del prezzo del biglietto aereo

L’AGCM ha esaminato la politica tariffaria di Volotea S.L. denominata "Promessa di Fair Travel", introdotta dal 16 marzo 2026 per alcuni voli da e verso aeroporti dello Spazio Economico Europeo. La misura prevedeva un adeguamento successivo del prezzo del biglietto, collegato alle variazioni del prezzo del Brent e comunicato al consumatore a ridosso della partenza.

Professionista e origine del procedimento

Il procedimento PS13158 è stato avviato per verificare possibili violazioni degli artt. 20, 21, 22, 24 e 25 del Codice del Consumo. L’Autorità ha contestato alla società la pratica di modifica unilaterale ex post del prezzo del biglietto, rilevando la potenziale idoneità della condotta a incidere sulle scelte economiche dei consumatori.

Descrizione della pratica commerciale contestata

Volotea aveva previsto che, sette giorni prima della partenza, il prezzo del Brent venisse confrontato con un valore di riferimento fissato dalla società, con conseguente applicazione di un adeguamento del prezzo del biglietto. L’importo veniva calcolato secondo fasce predeterminate e non poteva superare ± 14 euro per passeggero e per tratta. La comunicazione al cliente avveniva con una e-mail di pagamento al quinto giorno e un sollecito al secondo.

La politica era presentata sul sito internet della società, richiamata nelle condizioni generali di trasporto e, per le prenotazioni effettuate dal 7 maggio 2026, anche nelle e-mail di conferma. In caso di mancato pagamento, il consumatore poteva riprogrammare il volo o cancellarlo ottenendo crediti Volotea; in difetto, la prenotazione veniva annullata senza rimborso.

Valutazione dell’Autorità: profili ingannevoli

In sede cautelare, l’AGCM ha ritenuto che la rappresentazione del prezzo fosse fuorviante. Il prezzo pubblicizzato appariva puntuale e definitivo, ma in realtà poteva essere incrementato o ridotto successivamente, in un momento successivo alla conclusione dell’acquisto. L’Autorità ha osservato che le informazioni rese disponibili tramite banner e riquadri durante il processo di prenotazione non erano sufficienti a chiarire in modo trasparente la reale struttura del prezzo.

L’AGCM ha evidenziato anche la difficoltà, per il consumatore, di confrontare correttamente l’offerta Volotea con quelle di altri vettori, poiché il prezzo iniziale non coincideva con il prezzo finale effettivamente richiesto.

Valutazione dell’Autorità: profili aggressivi

La condotta è stata ritenuta anche aggressiva. Il supplemento veniva richiesto quando il consumatore aveva già acquistato il biglietto ed era prossimo alla partenza, in una fase di particolare vulnerabilità. La scelta di non pagare comportava il rischio di perdere il viaggio o di accettare un rimborso solo in forma di crediti, con ulteriore compressione della libertà contrattuale.

L’Autorità ha valorizzato anche il dato empirico secondo cui, nei mesi di aprile e maggio 2026, oltre il 90% dei consumatori interessati aveva corrisposto il sovrapprezzo richiesto. La platea potenzialmente coinvolta è stata stimata in circa 200.000-300.000 passeggeri per voli da e verso l’Italia prenotati tra il 16 marzo e il 9 giugno 2026 e utilizzabili dopo il 10 giugno 2026.

Rapporto con il diritto settoriale sul prezzo dei servizi aerei

L’AGCM ha ritenuto la condotta idonea a violare anche l’art. 23 del Regolamento (CE) n. 1008/2008, richiamando le Linee guida della Commissione europea dell’8 maggio 2026. Secondo tale interpretazione, il prezzo finale del biglietto, comprensivo di tutti gli elementi inevitabili e prevedibili, deve essere visualizzato al momento dell’offerta al pubblico e non può essere modificato retroattivamente.

Esito del sub-procedimento cautelare

Volotea aveva sostenuto di avere cessato l’applicazione della PFT per le prenotazioni effettuate dal 10 giugno 2026 e di aver agito con un meccanismo oggettivo di ripartizione del rischio del carburante. L’Autorità ha però ritenuto che il pericolo per i consumatori non fosse superato, poiché la misura continuava ad applicarsi alle prenotazioni già effettuate tra il 16 marzo e il 9 giugno 2026.

Per questo, ai sensi dell’art. 27, comma 3, del Codice del Consumo, l’AGCM ha ordinato a Volotea di sospendere entro tre giorni la richiesta di adeguamento del prezzo per i voli da e per l’Italia da effettuare dopo il 10 giugno 2026, purché prenotati tramite la pagina italiana del sito nel periodo indicato. Ha inoltre imposto alla società di comunicare entro cinque giorni l’esecuzione del provvedimento e le misure adottate.

Sanzioni e rimedi in caso di inottemperanza

Il provvedimento ricorda che, in caso di inottemperanza alla delibera cautelare, l’Autorità può applicare una sanzione amministrativa pecuniaria da 10.000 a 10.000.000 euro. Nei casi di reiterata inottemperanza può inoltre essere disposta la sospensione dell’attività di impresa per un periodo non superiore a trenta giorni.

Punti principali

Professionista e origine del procedimento

Il procedimento PS13158 riguarda Volotea S.L., vettore aereo operante nel mercato del trasporto passeggeri. L’istruttoria è stata avviata il 4 giugno 2026 per verificare possibili violazioni degli artt. 20, 21, 22, 24 e 25 del Codice del Consumo in relazione alla nuova politica tariffaria "Promessa di Fair Travel".

Meccanismo della Promessa di Fair Travel

Dal 16 marzo 2026 Volotea ha previsto un adeguamento ex post del prezzo dei biglietti per voli da e verso aeroporti SEE operati da Volotea, parametrato al prezzo del Brent sette giorni prima della partenza. L’importo veniva determinato in base a fasce di prezzo e non poteva superare ± 14 euro per passeggero e per tratta. La comunicazione del sovrapprezzo avveniva il settimo giorno prima della partenza, con e-mail di pagamento al quinto giorno e reminder al secondo.

Informazioni fornite al consumatore e reazioni dei consumatori

La misura era richiamata nelle condizioni generali di trasporto, nella home page del sito e nel percorso di prenotazione; dal 7 maggio 2026 compariva anche nelle e-mail di conferma. Le segnalazioni evidenziavano che i consumatori, pur pagando il supplemento per l’imminenza del viaggio, lamentavano l’incidenza significativa del sovrapprezzo su tariffe low cost e il fatto di aver finito per pagare un prezzo complessivo superiore a quello di altri vettori per la stessa tratta.

Valutazioni dell’Autorità sulla scorrettezza

In sede cautelare l’AGCM ha ritenuto prima facie che il prezzo pubblicizzato fosse fuorviante perché presentato come fisso e definitivo, ma in realtà soggetto a una modifica successiva e non certa fino a ridosso della partenza. L’Autorità ha inoltre rilevato che le informazioni veicolate tramite banner e riquadri nel percorso d’acquisto non colmavano in modo adeguato il deficit informativo e che il consumatore non poteva confrontare utilmente le tariffe con quelle di altri vettori.

Profili di aggressività e richiamo alla normativa di settore

L’AGCM ha ravvisato anche profili di aggressività ex artt. 24 e 25 Codice del Consumo, perché il consumatore, già vicino alla partenza e con costi di viaggio in parte già sostenuti, si trovava di fatto spinto a pagare il supplemento per non perdere il viaggio o accettare solo un rimborso in crediti Volotea. L’Autorità ha ritenuto la condotta incompatibile anche con l’art. 23 del Regolamento (CE) n. 1008/2008, come chiarito dalle Linee guida della Commissione europea dell’8 maggio 2026, che impongono la visualizzazione del prezzo finale completo al momento dell’offerta, escludendo modifiche retroattive.

Esito cautelare e prescrizioni

Pur avendo Volotea cessato l’applicazione della PFT per le prenotazioni effettuate dal 10 giugno 2026, l’AGCM ha ritenuto persistente il periculum in mora per le prenotazioni antecedenti ancora soggette al meccanismo. Ha quindi ordinato la sospensione della richiesta di adeguamento per i voli da e per l’Italia da effettuare dopo il 10 giugno 2026, se prenotati tra il 16 marzo e il 9 giugno 2026 tramite il sito italiano, e ha imposto alla società di comunicare entro cinque giorni l’avvenuta esecuzione del provvedimento.

Come è indicizzato

Materiepratica ingannevolepratica aggressivaomissioni informativee-commerceservizi di trasporto aereosanzionimisure cautelari

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