Provvedimento AGCM PS12985 del 26/05/2026
TRADE REPUBLIC-PROMOZIONE 1%
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeL’AGCM ha accertato che Trade Republic Bank GmbH ha diffuso, tramite spot tv, social media e sito web, comunicazioni commerciali omissive e ingannevoli sul programma "Saveback", sulla necessità di attivazione tramite app, sui limiti e sulle condizioni del beneficio e sulla completezza dei costi dei servizi. La pratica è stata ritenuta idonea a indurre il consumatore medio a credere di ottenere un cashback immediato, mentre le somme confluivano in un piano di accumulo e il beneficio era subordinato a ulteriori condizioni. L’Autorità ha vietato la continuazione della pratica e ha irrogato una sanzione di 2.500.000 euro.
Trade Republic Bank GmbH – promozione "Saveback" e claim sull’1%: pratica commerciale scorretta accertata con sanzione di 2.500.000 euro
Trade Republic – promozione "Saveback" e claim sull’1%
L’AGCM ha esaminato la campagna pubblicitaria di Trade Republic Bank GmbH relativa alla carta di pagamento, al conto Trade Republic e al programma "Saveback", diffusa tramite spot televisivi, canali social e sito web. Il procedimento è stato avviato a seguito di una segnalazione di un concorrente e ha condotto all’accertamento di una pratica commerciale scorretta per omissioni e informazioni ingannevoli.
Professionista e origine del procedimento
Trade Republic Bank GmbH è stata qualificata come professionista ai sensi dell’art. 18, lett. b), del Codice del consumo. Il procedimento PS12985 è stato avviato il 7 agosto 2025 per possibile violazione degli artt. 20, 21 e 22 del Codice del consumo. Nel corso dell’istruttoria la società ha chiesto proroghe, ha presentato impegni ex art. 27, comma 7, poi rigettati dall’Autorità per la manifesta gravità delle condotte, ha chiesto audizione ed ha depositato controdeduzioni. L’AGCM ha inoltre acquisito i pareri di AGCOM, Banca d’Italia e Consob.
Il Programma Saveback e il meccanismo promosso
Il programma "Saveback" è stato descritto come un programma di investimenti collegato ai servizi di brokeraggio di Trade Republic. In sintesi, la società versava al cliente una somma pari all’1% di alcune spese effettuate con la carta, ma tale somma non veniva accreditata sul conto come rimborso: confluiva direttamente in un piano di accumulo (PAC) scelto dal cliente. L’accesso al beneficio era subordinato a condizioni ulteriori, tra cui:
- sottoscrizione di un PAC con investimenti mensili di almeno 50 euro;
- effettuazione di sole spese "idonee";
- limite massimo del beneficio di 15 euro al mese.
Le transazioni escluse comprendevano, tra le altre, prelievi, trasferimenti di denaro, pagamenti con portafoglio elettronico, operazioni finanziarie, bonifici, vaglia, investimenti e gioco d’azzardo. La società si riservava anche di escludere ulteriori transazioni in qualsiasi momento.
La campagna pubblicitaria e i claim esaminati
Il programma è stato promosso con una campagna ampia e articolata, realizzata attraverso:
- canali social e profili dei brand ambassador;
- piattaforme Meta, TikTok e YouTube;
- post sponsorizzati su Instagram;
- spot televisivi su reti nazionali (RAI, Mediaset, Cairo, Discovery, Sky).
Negli spot si affermava, in sostanza, che il consumatore avrebbe "ricevuto indietro l’1%" degli acquisti con carta. In alcune versioni comparivano disclaimer in sovrimpressione che indicavano il limite di 15 euro mensili e l’investimento minimo di 50 euro, ma solo per pochi secondi e con caratteri molto piccoli; in un video social il disclaimer risultava sostanzialmente non leggibile. Sul sito web, la homepage riportava claim come "Ricevi l’1% di Saveback sugli acquisti con carta, direttamente nei tuoi piani di accumulo"; in una fase successiva, il testo è stato modificato con ulteriori precisazioni.
Le omissioni informative ritenute rilevanti
L’Autorità ha ritenuto che, almeno nella fase iniziale e per parte delle pagine esaminate, mancassero informazioni essenziali per una decisione consapevole, in particolare:
- la facoltà di Trade Republic di scegliere discrezionalmente se offrire o meno l’attivazione del beneficio;
- la possibilità di interrompere il programma con preavviso di due settimane;
- la necessità di attivare i benefici tramite app;
- l’elenco completo delle voci di costo, non integralmente accessibile dalla homepage ma rinviato all’app, dopo registrazione e fornitura di dati personali.
Per l’Autorità, tali omissioni riguardavano elementi decisivi della convenienza e della reale struttura dell’offerta.
Valutazioni dell’AGCM sulla scorrettezza
L’AGCM ha escluso che il carattere innovativo della banca digitale o l’uso di canali online potessero escludere la scorrettezza della pratica. Ha ritenuto che la voce narrante degli spot, unita alla presenza di un testimonial noto, avesse una forte capacità persuasiva e che i disclaimer grafici non fossero sufficienti a correggere l’impressione complessiva di un cashback tradizionale. Il termine "Saveback", essendo un neologismo e avendo assonanza con "cashback", non è stato considerato idoneo a chiarire da solo la natura dell’offerta. L’Autorità ha anche affermato che il giudizio deve essere condotto rispetto al consumatore medio e non a una sottocategoria più esperta o giovane della clientela.
Pareri delle altre Autorità e valutazione degli impegni
AGCOM ha ritenuto Internet e tv idonei a influenzare significativamente la pratica; Banca d’Italia e Consob non hanno ravvisato motivi ostativi alle valutazioni dell’AGCM, rispettivamente per la natura del servizio e per l’assenza di competenza di vigilanza nel caso concreto. Gli impegni presentati da Trade Republic sono stati respinti in quanto la decettività riguardava un bene di importanza cruciale per i consumatori e la diffusione dei messaggi aveva carattere plurimo e pervasivo.
Esito finale, sanzione e termini
L’AGCM ha concluso che Trade Republic ha omesso o formulato in modo ingannevole informazioni essenziali circa le caratteristiche e le condizioni dei prodotti e servizi offerti, in violazione degli artt. 20, 21 e 22 del Codice del consumo. Ha quindi:
- vietato la diffusione o continuazione della pratica;
- irrogato una sanzione amministrativa pecuniaria di 2.500.000 euro;
- ordinato al professionista di comunicare entro 60 giorni le iniziative adottate per ottemperare alla diffida.
La sanzione deve essere pagata entro 30 giorni dalla notificazione del provvedimento.
Punti principali
Professionista e origine del procedimento
Il procedimento PS12985 riguarda Trade Republic Bank GmbH, operatore che offre servizi bancari e di investimento in Europa. L’istruttoria è stata avviata a seguito di una segnalazione di un concorrente e ha riguardato possibili violazioni degli artt. 20, 21 e 22 del Codice del consumo. Nel corso del procedimento la società ha presentato impegni, poi rigettati dall’AGCM perché la condotta è stata considerata manifestamente grave e offensiva, e ha partecipato con memorie, audizione e controdeduzioni.
Condotta contestata e messaggi promozionali
La pratica contestata concerneva la promozione della carta di pagamento Trade Republic, del conto Trade Republic e del programma "Saveback" tramite il messaggio "L’1% fa la differenza". Secondo l’Autorità, la comunicazione ometteva o rappresentava in modo ingannevole elementi essenziali: natura del programma, limiti e transazioni escluse, necessità di attivazione tramite app, condizioni del tasso di interesse sul saldo e elenco completo dei costi. Gli spot e le pagine web facevano leva su espressioni come "ricevi indietro l’1%" o "l’1% sugli acquisti con carta", idonee a evocare un cashback tradizionale.
Valutazione dell’AGCM sulla decettività
L’Autorità ha ritenuto che il claim audio degli spot avesse portata dominante rispetto ai disclaimer grafici, spesso piccoli, tardivi o non leggibili, e che il neologismo "Saveback" non fosse sufficiente a chiarire la reale natura dell’offerta. L’assonanza con "cashback" poteva generare confusione nel consumatore medio, inducendolo a credere di ottenere un rimborso diretto, mentre le somme venivano invece accreditate in un piano di accumulo con investimento mensile minimo di 50 euro. L’assenza di reclami e il parere favorevole dell’IAP sono stati ritenuti non decisivi.
Esito, sanzione e diffida
L’AGCM ha qualificato la condotta come pratica commerciale scorretta ai sensi degli artt. 20, 21 e 22 del Codice del consumo, ne ha vietato la diffusione o continuazione e ha irrogato a Trade Republic Bank GmbH una sanzione amministrativa pecuniaria di 2.500.000 euro. È stato inoltre imposto al professionista di comunicare entro 60 giorni le iniziative adottate per ottemperare alla diffida.
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