Provvedimento AGCM PS13016 del 09/06/2026
SPORTITALIA.IT - CLICKBAITING
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeL’AGCM ha accertato che Italia Sport Communication S.r.l., editore della testata Sportitalia.it, ha posto in essere una pratica commerciale scorretta consistente nel c.d. clickbaiting: titoli iperbolici e fuorvianti, non coerenti con il contenuto degli articoli, associati a una lettura frammentata e intervallata da inserzioni pubblicitarie, idonea a trattenere gli utenti sul sito e a massimizzare traffico, dati raccolti e introiti pubblicitari. La condotta è stata ritenuta rilevante per gli utenti del sito e, più in generale, per il consumatore medio raggiunto online, con violazione degli artt. 20, 21, 24 e 25, comma 1, lett. c), del Codice del consumo. L’Autorità ha vietato la continuazione della pratica e ha irrogato una sanzione di 50.000 euro.
Italia Sport Communication S.r.l. / Sportitalia.it: clickbaiting tramite titoli sensazionalistici e frammentazione dei contenuti, pratica commerciale scorretta accertata con sanzione di 50.000 euro
Clickbaiting su Sportitalia.it
L’AGCM ha accertato nei confronti di Italia Sport Communication S.r.l., editore della testata Sportitalia.it, una pratica commerciale scorretta riconducibile al c.d. clickbaiting. Il procedimento è stato avviato sulla base di elementi acquisiti dall’Autorità circa l’uso, sul sito, di titoli sensazionalistici e di una struttura redazionale idonea a trattenere gli utenti sulla pagina oltre il tempo necessario alla lettura della notizia.
Professionista e contesto dell’attività online
ISC è una media company attiva nell’informazione sportiva tramite Sportitalia, Solocalcio e la testata giornalistica online Sportitalia.it. Il sito ospita articoli in diverse sezioni tematiche e monetizza soprattutto tramite pubblicità diretta. L’istruttoria ha evidenziato che il traffico del sito deriva in misura significativa da ricerche organiche e da referral, oltre che da accessi diretti, e che le revenue pubblicitarie lorde del sito sono rilevanti ai fini della valutazione della gravità della pratica.
Condotta contestata: clickbaiting e frammentazione dei contenuti
L’Autorità ha riscontrato una tecnica redazionale uniforme in vari articoli: titoli iperbolici e allarmistici, uso di espressioni come "mistero", "segreto", "scandalo", "polemica", anticipazione di una notizia che poi, nella lettura, risultava diversa o attenuata rispetto al titolo. In diversi esempi riportati nel provvedimento, il lettore scopriva solo dopo più scroll che il contenuto non corrispondeva alla promessa iniziale. A ciò si aggiungeva la frammentazione dell’articolo in più segmenti, intervallati da pubblicità anche video e grafiche.
Effetti sui consumatori e modello di business
Secondo l’AGCM, il clickbaiting non è solo un espediente editoriale, ma una pratica idonea a condizionare la scelta del consumatore relativa al tempo da dedicare alla fruizione del servizio e, più in generale, a incidere sulla sua autonomia decisionale online. I titoli-teaser attirano il lettore e lo inducono a proseguire la consultazione, aumentando le visualizzazioni, il tempo di permanenza e la raccolta di dati personali tramite cookie. In questo modo il professionista massimizza i ricavi pubblicitari e sfrutta economicamente il patrimonio informativo generato dagli utenti.
Difese del professionista
ISC ha contestato di essere responsabile dei contenuti, sostenendo che parte degli articoli fosse redatta da soggetti terzi e che la propria attività principale fosse il calcio, mentre i contenuti criticati riguardavano altre sezioni, in particolare il tennis. Ha inoltre affermato che gli articoli fossero gratuiti, che non vi fosse alcuna decisione commerciale in senso proprio e che la presenza di pubblicità e scroll fosse normale nella navigazione digitale. Ha infine sostenuto che il traffico fosse principalmente diretto e che l’impatto della pratica fosse modesto.
Valutazioni dell’Autorità
L’Autorità ha respinto tali difese. Ha osservato che il fatto che il core business del professionista sia il calcio non esclude la responsabilità per i contenuti pubblicati nelle altre sezioni del medesimo sito. Ha inoltre valorizzato la delega a terzi della redazione di articoli in "chiave traffico", quale indice della presenza di contenuti finalizzati ad attrarre visite. Quanto al profilo economico, l’AGCM ha ribadito che la pratica commerciale scorretta può consistere anche nell’indurre il consumatore a scegliere un servizio o a prolungarne la fruizione, non solo nell’effettuare un acquisto monetario.
Qualificazione giuridica
La condotta è stata qualificata come pratica commerciale scorretta ai sensi degli artt. 20, 21, 24 e 25, comma 1, lett. c), del Codice del consumo. L’Autorità ha ritenuto che il professionista abbia utilizzato titoli artificiosamente accattivanti per catturare il lettore e una presentazione frammentata per condizionare indebitamente il tempo dedicato alla consultazione del sito, con effetti anche sulla raccolta di dati e sugli introiti pubblicitari. Il riferimento al clickbaiting è stato ricondotto, in sostanza, a una logica assimilabile ai dark pattern.
Provvedimento finale e sanzione
L’AGCM ha vietato la continuazione della pratica e ha irrogato a Italia Sport Communication S.r.l. una sanzione amministrativa pecuniaria di 50.000 euro. Nella quantificazione ha considerato la particolare insidiosità della pratica, l’importanza del professionista nel settore dell’informazione sportiva, la dimensione economica della società e la durata della condotta, risultata avviata almeno dall’agosto 2025 e non cessata. È stato inoltre disposto l’obbligo di comunicare all’Autorità, entro 60 giorni dalla notifica, le iniziative adottate per ottemperare alla diffida.
Punti principali
Professionista e origine del procedimento
Il procedimento riguarda Italia Sport Communication S.r.l. (ISC), media company attiva nell’informazione sportiva tramite le emittenti Sportitalia e Solocalcio e tramite la testata online Sportitalia.it. L’istruttoria è stata avviata a seguito di informazioni acquisite dall’Autorità sulla possibile realizzazione, attraverso il sito, di pratiche riconducibili al fenomeno del clickbaiting.
Condotta contestata: titoli sensazionalistici e contenuti non coerenti
L’AGCM ha riscontrato articoli con titoli iperbolici e sensazionalistici, spesso costruiti su parole come "mistero", "segreto", "scandalo", "polemica", tali da attrarre il lettore al clic. Solo dopo vari scroll emergeva che la notizia effettiva era diversa da quanto lasciato intendere dal titolo, o comunque priva della drammatizzazione promessa. Il testo risultava inoltre frammentato e interrotto da pubblicità, incluse immagini e video.
Funzionamento economico e uso dei dati
Secondo l’Autorità, la tecnica contestata serviva ad aumentare il tempo di permanenza sul sito, il numero di visualizzazioni e la raccolta di dati personali tramite cookie, con conseguente incremento del valore degli spazi pubblicitari. Il modello di business di Sportitalia.it risultava fondato principalmente su pubblicità diretta e monetizzazione del traffico generato dagli articoli.
Difese del professionista e loro rigetto
ISC ha sostenuto, tra l’altro, di non essere responsabile dei contenuti perché in parte prodotti da terzi, che gli articoli fossero gratuiti e non idonei a incidere su decisioni commerciali, che la presenza di pubblicità e scroll fosse fisiologica nella navigazione online e che il traffico fosse soprattutto diretto. L’Autorità ha respinto tali argomenti, rilevando che la responsabilità del professionista permane sui contenuti del proprio sito, che le decisioni commerciali comprendono anche la scelta di usare un servizio e di dedicargli tempo, e che il traffico da ricerca e referral era proprio quello più compatibile con la tecnica contestata.
Qualificazione giuridica e esito
La pratica è stata qualificata come scorretta ai sensi degli artt. 20, 21, 24 e 25, comma 1, lett. c), del Codice del consumo, in quanto idonea a indurre in errore e a condizionare indebitamente il comportamento dei consumatori attraverso un’architettura comunicativa ingannevole e manipolativa. L’AGCM ha vietato la continuazione della condotta e ha applicato una sanzione amministrativa pecuniaria di 50.000 euro.
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