Provvedimento AGCM PS13027 del 23/06/2026
DEGHI-PROBLEMATICHE VARIE
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl provvedimento riguarda Deghi S.p.A., operatore attivo online nella vendita di arredamento e articoli per la casa, che ha utilizzato un falso "countdown" per rappresentare sconti a termine in realtà reiterati alle medesime condizioni economiche. L’AGCM ha ritenuto la condotta contraria agli artt. 20, 21, 22 e 23, comma 1, lett. g), del Codice del consumo, qualificandola come pratica commerciale scorretta e ingannevole. La pratica è stata accertata anche con riguardo alla rappresentazione dei prezzi e degli sconti, calcolati spesso sul prezzo pieno e non sul prezzo precedente di legge. È stata irrogata una sanzione di 2.000.000 euro e vietata la reiterazione della pratica.
Deghi S.p.A.: falsa promozione con countdown e sconti reiterati, pratica ingannevole accertata con sanzione di 2.000.000 euro
Deghi S.p.A. e prospettazione ingannevole di sconti tramite countdown
Il provvedimento riguarda Deghi S.p.A., società attiva soprattutto online nella vendita di arredamento, arredo bagno e articoli per la casa. L’AGCM ha avviato il procedimento PS13027 a seguito di segnalazioni di consumatori e di verifiche d’ufficio, anche con accertamento ispettivo presso la sede della società, contestando una pratica commerciale relativa alla rappresentazione di prezzi e sconti promozionali sul sito www.deghi.it.
Origine del procedimento e sviluppo istruttorio
Il procedimento è stato avviato il 25 novembre 2025. Nel corso dell’istruttoria sono stati svolti un accertamento ispettivo, richieste di informazioni, una fase di audizione, una proposta di impegni e la successiva comunicazione di contestazione degli addebiti. L’Autorità ha poi richiesto il parere dell’AGCOM, che ha ritenuto Internet mezzo idoneo a incidere significativamente sulla realizzazione della pratica commerciale.
Condotta contestata: falso countdown e sconti a termine reiterati
L’elemento centrale della pratica è l’utilizzo di un "contatore" o "timer per il conto alla rovescia" per presentare falsi sconti a termine. Secondo l’istruttoria, alla scadenza del countdown la promozione veniva rinnovata alle medesime condizioni economiche, con prezzo di vendita e percentuale di sconto invariati. La condotta è stata descritta come un dark pattern fondato sull’urgenza e sulla scarsità, idoneo a indurre il consumatore ad acquistare prima della scadenza apparente dell’offerta.
Elementi probatori emersi in ispezione
Nel corso dell’ispezione il presidente del CdA ha ammesso che il contatore poteva essere rinnovato mensilmente e veniva usato per prodotti da smaltire o con oscillazioni di prezzo di acquisto. È emerso inoltre un file excel con l’elenco delle promozioni, dal quale risultava che nel 2025 i rinnovi del timer, a parità di prezzo e sconto, riguardavano migliaia di referenze. Un ulteriore messaggio interno mostrava la proposta di usare un contatore su base oraria per "scatenare l’impazienza", confermando la funzione persuasiva dello strumento.
Prezzi promozionali e mancato rispetto del parametro del prezzo precedente
L’Autorità ha rilevato anche un problema più generale nella costruzione delle promo: lo sconto pubblicizzato per i prodotti in "Promo" non veniva calcolato sul prezzo più basso degli ultimi trenta giorni, ma sul prezzo pieno. Per diversi prodotti, anche senza countdown, il prezzo di vendita e la percentuale di sconto restavano invariati da un mese all’altro. L’AGCM ha ritenuto tali modalità idonee a ingenerare un falso affidamento sulla effettiva convenienza dell’acquisto.
Difese del professionista e loro rigetto
Deghi ha sostenuto che le promozioni fossero strumentali alla gestione del magazzino, che il countdown fosse limitato e che la reiterazione dovesse essere considerata una proroga della campagna originaria, non una nuova promozione. La società ha inoltre affermato che il timer durasse trenta giorni, quindi non un periodo "molto limitato", e che non vi fosse alcun pregiudizio concreto per i consumatori. L’Autorità ha respinto tali argomentazioni, osservando che non era stata fornita un’informativa chiara e trasparente sulla proroga e che, comunque, si tratta di una pratica di pericolo, non essendo necessario provare un danno economico effettivo.
Qualificazione giuridica: pratica commerciale scorretta e black list
L’AGCM ha qualificato la condotta come una pratica commerciale scorretta ai sensi degli artt. 20, 21, 22 e 23, comma 1, lett. g), del Codice del consumo. Il countdown falso è stato considerato una fattispecie in ogni caso ingannevole, perché dichiarava contrariamente al vero che il prodotto sarebbe stato disponibile solo per un periodo molto limitato o a condizioni particolari per un tempo molto limitato. Anche la comunicazione dei prezzi e degli sconti è stata ritenuta omissiva e ambigua, perché non consentiva al consumatore medio di valutare correttamente la reale convenienza.
Valutazione finale, sanzione e misure disposte
L’Autorità ha concluso che la pratica era contraria alla diligenza professionale e idonea a falsare in misura apprezzabile il comportamento economico dei consumatori, inducendoli ad assumere decisioni di acquisto che altrimenti non avrebbero preso. È stata quindi vietata la reiterazione della pratica e irrogata a Deghi S.p.A. una sanzione amministrativa pecuniaria di 2.000.000 euro. Nella quantificazione sono stati considerati la gravità della violazione, la durata, la dimensione economica dell’impresa e l’esigenza di deterrenza. Il pagamento deve avvenire entro 30 giorni dalla notifica, con applicazione degli interessi e delle maggiorazioni previste in caso di ritardo o inottemperanza.
Punti principali
Professionista e contesto del procedimento
Deghi S.p.A. opera principalmente online sul sito www.deghi.it nella commercializzazione di prodotti di arredamento, arredo bagno e articoli per la casa. Il procedimento PS13027 è stato avviato a seguito di segnalazioni di consumatori e di informazioni acquisite dall’Autorità, con accertamento ispettivo presso la sede della società. Nel corso dell’istruttoria la società ha presentato osservazioni difensive e una proposta di impegni, poi rigettata.
Condotta contestata: countdown e sconti fittizi
L’Autorità ha contestato l’uso di un "timer per il conto alla rovescia" sul sito della società per pubblicizzare sconti a termine che, alla scadenza, venivano rinnovati identici, con medesimo prezzo e medesima percentuale di sconto. Il meccanismo è stato qualificato come dark pattern, idoneo a creare urgenza artificiale e a spingere il consumatore all’acquisto. Le risultanze ispettive hanno mostrato che il rinnovo del countdown era frequente e sistematico.
Prezzi promozionali e calcolo dello sconto
La pratica non riguardava solo le promozioni con countdown: anche per prodotti scontati senza timer, il prezzo promozionale veniva spesso calcolato sul prezzo pieno e non sul prezzo più basso degli ultimi trenta giorni, con indicazioni di promo e prezzo barrato idonee a ingannare sulla reale convenienza. L’AGCM ha richiamato la disciplina sul "prezzo precedente" e la giurisprudenza unionale sul divieto di riduzioni di prezzo non effettive.
Valutazione dell’Autorità e qualificazione giuridica
L’AGCM ha ritenuto la condotta unica e unitaria, non due pratiche distinte, perché riconducibile a un medesimo disegno di prospettazione ingannevole della convenienza economica. La pratica è stata qualificata come contraria alla diligenza professionale e idonea a falsare in misura apprezzabile il comportamento economico del consumatore medio, con violazione degli artt. 20, 21, 22 e 23, comma 1, lett. g), Codice del consumo.
Esito, sanzione e termini
L’Autorità ha vietato la reiterazione della pratica e ha irrogato a Deghi S.p.A. una sanzione amministrativa pecuniaria pari a 2.000.000 euro. Il provvedimento richiama i criteri di cui all’art. 11 l. 689/1981, considerando gravità, durata, dimensione economica dell’impresa e finalità deterrente. È previsto il pagamento entro 30 giorni dalla notifica, con le conseguenze sanzionatorie per eventuale inottemperanza.
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