Sentenza del 11/07/2019 n. 18595 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale il privato
La controversia
L'Agenzia ha contestato la decisione dei giudici tributari secondo cui l'Ufficio delle dogane di Roma 1 era territorialmente incompetente a emettere l'avviso di rettifica relativo a importazioni effettuate presso le dogane di Genova e Salerno. Ha sostenuto che gli artt. 11 del d.lgs. n. 374/1990 e 78 del Regolamento CEE n. 2913/1992 attribuissero la competenza all'amministrazione doganale nel suo complesso e, comunque, all'ufficio di Roma, poiché la documentazione era stata acquisita durante una verifica presso la sede romana della società C. La contribuente, con ricorso incidentale, ha invece dedotto l'inammissibilità dell'appello notificato a una società già estinta per cancellazione dal registro delle imprese.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato sia il ricorso principale dell'Agenzia sia quello incidentale della contribuente. Ha stabilito che, prima della modifica legislativa del 2012, la revisione di accertamenti eseguiti da uffici doganali diversi poteva essere accentrata presso un unico ufficio soltanto sulla base di un provvedimento specifico e motivato del capo dell'unità territoriale sovraordinata o dell'organo di vertice, da comunicare agli interessati. In assenza di tale provvedimento, era competente l'autorità doganale del luogo in cui era sorta l'obbligazione tributaria, cioè Genova e Salerno, non Roma. La Corte ha inoltre escluso la necessità di un rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia, perché la definizione e la ripartizione interna delle competenze delle autorità doganali spettano agli Stati membri. Quanto al ricorso incidentale, ha ritenuto infondata l'eccezione relativa alla società estinta, poiché la cancellazione non determina automaticamente l'inammissibilità dell'impugnazione, ma comporta un evento interruttivo con possibile prosecuzione o riassunzione nei confronti dei soci successori. Le spese del giudizio di legittimità sono state compensate; la contribuente deve versare l'ulteriore contributo unificato per il ricorso incidentale.
Norme richiamate
Art. 11 d.lgs. n. 374/1990
l'ufficio doganale che effettua le verifiche generali o parziali con accesso presso l'operatore è competente alla revisione delle dichiarazioni doganali oggetto del controllo anche se accertate presso un altro ufficio doganale
La disposizione aggiunta nel 2012 consente all'ufficio che svolge la verifica presso l'operatore di revisionare anche dichiarazioni accertate da altro ufficio, ma la modifica non è retroattiva e quindi non si applicava alle importazioni del 2004-2005.
Art. 6 d.P.R. n. 43/1973
Può essere interpretato estensivamente per consentire l'accentramento della revisione presso un unico ufficio, ma solo in presenza di un provvedimento specifico e motivato dell'autorità sovraordinata, giustificato da connessione o da esigenze di efficace azione amministrativa.
Art. 78 Regolamento CEE n. 2913/1992
Attribuisce il potere di revisione all'autorità doganale, ma non stabilisce quale ufficio territoriale nazionale sia competente; tale individuazione è rimessa al diritto interno degli Stati membri.
Artt. 201 e 215 Regolamento CEE n. 2913/1992
Sono stati richiamati per sostenere che la competenza dovesse ricollegarsi al luogo di insorgenza dell'obbligazione doganale e quindi agli uffici presso cui si erano svolte le operazioni di importazione.
Art. 97 Costituzione
Il principio di buon andamento dell'amministrazione può giustificare una deroga alla competenza territoriale ordinaria, ma solo tramite un atto formale, specifico e motivato dell'autorità competente.
Art. 2495, comma 2, c.c.
La cancellazione della società dal registro delle imprese ne determina l'estinzione e la perdita della capacità processuale; i rapporti processuali pendenti possono tuttavia proseguire o essere riassunti nei confronti dei soci successori.
Artt. 299 e seguenti e 110 c.p.c.
L'estinzione della società durante il processo costituisce evento interruttivo e consente la prosecuzione o riassunzione nei confronti dei successori della società.
Art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
L'ulteriore contributo unificato non è dovuto dall'Amministrazione dello Stato ammessa alla prenotazione a debito, mentre è dovuto dalla parte privata il cui ricorso incidentale sia respinto.
Massime di principio
- Per gli atti doganali anteriori alla modifica del 2012, la competenza territoriale ordinaria appartiene all'ufficio presso cui è sorta l'obbligazione doganale o si è verificato il fatto rilevante, non a un ufficio nazionale scelto discrezionalmente dall'amministrazione.
- L'accentramento di pratiche relative a più uffici doganali è valido solo se fondato su un provvedimento formale, specifico e motivato dell'autorità sovraordinata; circolari e prassi interne non possono da sole derogare alla competenza territoriale prevista dalla legge.
- La sede della società verificata o il luogo in cui è stata raccolta la documentazione non sono necessariamente sufficienti a radicare la competenza dell'ufficio doganale, se l'obbligazione è sorta presso altri uffici.
- Le modifiche normative che ampliano la competenza dell'ufficio che esegue la verifica non si applicano retroattivamente a fatti anteriori alla loro entrata in vigore.
- La cancellazione di una società dal registro delle imprese non rende automaticamente nullo o inammissibile il processo: occorre considerare l'evento interruttivo e l'eventuale prosecuzione nei confronti dei soci o degli eredi.
- La ripartizione interna delle competenze tra uffici doganali è disciplinata principalmente dal diritto nazionale; una norma europea che attribuisce poteri all'autorità doganale non individua necessariamente l'ufficio territoriale competente.
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