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Sentenza

Sentenza n. 1095/2026 - Lecce, Sezione 3

per l'annullamento - del provvedimento di reiezione n. -OMISSIS- datato 13/10/2023 della domanda di CIG Ordinaria, con n. protocollo INPS.-OMISSIS- emesso dal Direttore della sede INPS di Casarano e notificato alla ricorrente a mezzo pec il 22/10/2023; - del provvedimento di reiezione n. -OMISSIS- datato 13/10/2023 della domanda di CIG Ordinaria, con n. protocollo INPS.-OMISSIS- emesso dal Direttore della sede INPS di Casarano e notificato alla ricorrente a mezzo pec il 22/10/2023; - del provvedimento di reiezione n. -OMISSIS- datato 13/10/2023 della domanda di CIG Ordinaria, con n. protocollo INPS -OMISSIS- emesso dal Direttore della sede INPS di Casarano e notificato alla ricorrente a mezzo pec il 22/10/2023; - di qualsiasi altro atto premesso, connesso e/o consequenziale quand’anche allo stato sconosciuto, siccome lesivo degli interessi del ricorrente.

Giustizia amministrativa202400045

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Puglia - Lecce, Sez. IIISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: tre provvedimenti di reiezione di domande di cassa integrazione guadagni ordinaria per carenza di commesse

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (ente previdenziale)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La ricorrente ha impugnato tre provvedimenti del 13 ottobre 2023 con cui l'INPS aveva respinto le domande di CIG ordinaria relative a una transitoria crisi aziendale. L'impresa aveva dedotto che la carenza di commesse era derivata dalla risoluzione, da parte dell'unico committente sostanziale, di un contratto di subfornitura stipulato in regime di esclusiva, a seguito del sequestro preventivo ex art. 321 c.p.p. del capitale sociale e dell'azienda del committente nell'ambito di un procedimento penale per bancarotta fraudolenta. Ha denunciato violazione di legge, difetto di motivazione, illogicità manifesta, incongruenza e contraddittorietà con gli atti dell'istruttoria, travisamento dei fatti, difetto di istruttoria e carente motivazione. In particolare, ha sostenuto che la monocommittenza dipendeva dalle dinamiche del mercato dei prodotti premium o luxury e non da una libera scelta di politica aziendale, che il sequestro costituiva un evento imprevedibile, straordinario e non imputabile e che l'INPS avrebbe dovuto svolgere il supplemento istruttorio previsto dall'art. 11 del d.m. 95442/2016.

La decisione

Il TAR ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto corretta la valutazione dell'INPS secondo cui la crisi, pur transitoria, rientrava nell'ordinario rischio d'impresa e non derivava da eventi imprevedibili sottratti al controllo dell'imprenditore. Il sequestro preventivo del capitale e dell'azienda del committente è stato considerato correlato alla gestione dell'attività imprenditoriale e, quindi, non estraneo alla condotta e alle responsabilità dell'imprenditore. Anche la risoluzione del contratto e la conseguente perdita delle commesse sono state ricondotte causalmente alla scelta della ricorrente di operare in regime di sostanziale monocommittenza, senza garanzie o strumenti contrattuali di tutela, scelta che l'impresa aveva consapevolmente assunto accettandone il rischio. Il giudice ha richiamato il principio secondo cui la CIG ordinaria presuppone una crisi produttiva temporanea dovuta a eventi contingenti, imprevedibili e non imputabili, estranei al controllo dell'imprenditore e, in determinati casi, anche agli altri contraenti; l'istituto non può trasformarsi in una generalizzata socializzazione del rischio d'impresa. Non è stata accolta neppure la censura relativa al supplemento istruttorio. La ricorrente è stata condannata al pagamento di € 4.000,00, oltre accessori di legge, a titolo di spese di lite in favore dell'INPS.

Norme richiamate

  • art. 321 c.p.p.

    Il sequestro preventivo del capitale sociale e dell'azienda del committente, disposto nell'ambito di un procedimento per bancarotta fraudolenta, è stato ritenuto correlato alla gestione dell'attività imprenditoriale e non estraneo alla sfera di rischio dell'impresa.

  • art. 11 d.m. 95442/2016

    La ricorrente ha invocato il supplemento istruttorio previsto dalla disposizione, sostenendo che l'INPS avrebbe dovuto attivarlo; il TAR ha comunque respinto il ricorso, ritenendo legittima la valutazione dell'Istituto.

Massime di principio

  • La concessione della CIG ordinaria presuppone una crisi produttiva temporanea e contingente derivante da eventi imprevedibili, non imputabili e sostanzialmente estranei alle possibilità di controllo dell'imprenditore.
  • Sono riconducibili alla non imputabilità gli eventi naturali o umani esterni che, secondo l'ordinaria diligenza, sfuggono al dominio dell'imprenditore, quali caso fortuito, forza maggiore, factum principis o fatto illecito del terzo.
  • La contrazione o sospensione dell'attività non integra un evento non imputabile quando deriva da scelte imprenditoriali erronee o da rischi rientranti nell'alea ordinaria dell'impresa, anche se tali scelte sono condizionate dalle dinamiche del mercato.
  • La perdita delle commesse conseguente alla risoluzione del rapporto con l'unico committente sostanziale rientra nel rischio d'impresa quando la monocommittenza è stata consapevolmente assunta senza adeguate garanzie o strumenti contrattuali di tutela.
  • La CIG ordinaria non può essere utilizzata come meccanismo di immediata socializzazione del rischio d'impresa.

Come è indicizzato

MaterieAssistenza e prestazioni sanitarie
RamiSanità
IstitutiDiscrezionalità amministrativa e tecnicaDifetto di istruttoriaDifetto di motivazione

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