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Cassazione Civile, Ordinanza n. 35820/2023 del 22/12/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (banca)

La controversia

Due investitori avevano convenuto in giudizio la banca cessionaria chiedendo, in via principale, l'accertamento della nullità del contratto quadro relativo alla prestazione di servizi di investimento e dell'acquisto di azioni della Banca Popolare di Vicenza, con conseguente restituzione di quanto versato; in via subordinata, il risarcimento dei danni dedotti per mancata consegna del documento sui rischi di investimento, inadeguatezza dell'investimento, mancata informazione sul cambiamento di rating dei titoli e mancata esecuzione di ordini di vendita. Il Tribunale aveva respinto le domande ritenendo che la convenuta non fosse titolare del rapporto controverso, perché il rapporto era estraneo alla cessione di ramo d'azienda disciplinata dal d.l. n. 99/2017. Nel ricorso per cassazione i ricorrenti hanno dedotto la violazione dell'art. 3 d.l. n. 99/2017, sostenendo: (1) che la cessionaria sarebbe subentrata anche nel debito restitutorio conseguente alla nullità del contratto di acquisto delle azioni, trattandosi di debito originario della banca ceduta e non di debito da commercializzazione di azioni; (2) che avrebbe dovuto ritenersi trasferito anche il debito risarcitorio derivante dalla mancata esecuzione dell'ordine di vendita dei titoli, in quanto inadempimento delle obbligazioni nascenti dal contratto di deposito.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondati entrambi i motivi, interpretando l'art. 3, primo comma, d.l. n. 99/2017 nel senso che restano esclusi dalla cessione sia i debiti verso azionisti derivanti da operazioni di commercializzazione di azioni o da violazioni della disciplina dei servizi di investimento riferite a tali azioni, sia le controversie relative ad atti o fatti anteriori alla cessione, sorte successivamente alla stessa, con le relative passività. Di conseguenza, il credito restitutorio da nullità del contratto e il credito risarcitorio fondato su fatti anteriori alla cessione non potevano ritenersi trasferiti alla banca cessionaria. La Corte ha inoltre condannato i ricorrenti alle spese del giudizio di legittimità e al versamento dell'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 3 d.l. n. 99/2017

    primo comma, lett. b) e lett. c)

    La disposizione va interpretata nel senso che dalla cessione restano esclusi i debiti verso azionisti e obbligazionisti subordinati derivanti da operazioni di commercializzazione di azioni o da violazioni della normativa sui servizi di investimento riferite a tali strumenti, nonché le controversie relative ad atti o fatti anteriori alla cessione sorte successivamente ad essa e le relative passività.

  • d.l. 25 gennaio 2017, n. 99

    È la fonte che disciplina il contenuto della cessione di azienda, rami, beni, diritti e rapporti giuridici della banca ceduta.

  • L. 31 luglio 2017, n. 121

    Norma di conversione del d.l. n. 99/2017.

  • art. 348-bis c.p.c.

    È richiamato solo per dare atto che l'appello era stato dichiarato inammissibile.

  • art. 380-bis.1 c.p.c.

    È richiamato per il deposito delle memorie in Cassazione.

  • art. 13, comma 1-quater, t.u. spese di giustizia

    Consente il raddoppio dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto o inammissibilità del ricorso.

Massime di principio

  • Nella cessione di azienda bancaria disciplinata dal d.l. n. 99/2017, l'esclusione dei debiti e delle controversie anteriori opera anche quando la pretesa sia formulata come domanda restitutoria da nullità del contratto: ciò che conta è l'origine fattuale della pretesa in un fatto o atto anteriore alla cessione.
  • L'ambito oggettivo della cessione va determinato in base al dato letterale della disciplina speciale; se il fatto generatore del credito è anteriore alla cessione e la controversia sorge dopo, la relativa passività non si trasferisce alla cessionaria.
  • Quando la norma speciale esclude dalla cessione controversie e passività relative a fatti anteriori, non è decisivo qualificare la domanda come restitutoria o risarcitoria, se entrambe poggiano su condotte o eventi precedenti alla cessione.
  • Chi contesta il difetto di titolarità passiva della banca cessionaria deve allegare e dimostrare che il contratto di cessione abbia un contenuto più ampio di quello previsto dalla disciplina speciale; in mancanza, la pretesa resta rivolta verso il soggetto originario del rapporto.

Come è indicizzato

MaterieIntermediazione finanziaria
RamiBancario e finanziario
IstitutiOnere della prova

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