Sentenza n. 1613/2026 - Catania, Sezione 3
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: silenzio-rigetto sull’istanza di accesso ai documenti relativi al rapporto di ospitalità o residenzialità con la struttura
Esito
Favorevole al ricorrente (utente della struttura)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha proposto ricorso ai sensi dell’art. 116 c.p.a. contro il silenzio-rigetto formatosi sull’istanza di accesso presentata ai sensi degli artt. 22 e seguenti della l. n. 241/1990 e, in subordine, dell’art. 5 del d.lgs. n. 33/2013. Ha chiesto copia della documentazione relativa al proprio rapporto di ospitalità o residenzialità con l’Istituto, inclusi il contratto stipulato con la struttura e l’autorizzazione di residenza. Ha dedotto la sussistenza di un interesse diretto, concreto e attuale, in quanto i documenti riguardano la sua sfera giuridica e patrimoniale e sono detenuti dall’amministrazione. L’Istituto intimato non si è costituito e non ha fornito alcun riscontro motivato all’istanza.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso, ritenendo illegittimo il silenzio-rigetto. La ricorrente vanta un interesse diretto, concreto e attuale, corrispondente a una situazione giuridicamente tutelata e collegata ai documenti richiesti, poiché questi riguardano direttamente la sua sfera giuridica soggettiva. Non sono stati ravvisati casi tassativi di esclusione dell’accesso ai sensi dell’art. 24 della l. n. 241/1990. Il giudice ha ricordato che il diritto di accesso si esercita mediante esame ed estrazione di copia e che rifiuto, differimento o limitazione devono essere motivati e possono essere disposti solo nei casi e nei limiti previsti dalla legge. Poiché l’amministrazione non ha riscontrato l’istanza né fornito una motivazione specifica, il TAR ha accertato il diritto della ricorrente alla visione e all’estrazione di copia dei documenti richiesti e ha ordinato all’Istituto di esibirli entro trenta giorni dalla comunicazione della sentenza. L’amministrazione è stata condannata alle spese, liquidate in euro 1.500,00 oltre accessori, con devoluzione allo Stato ai sensi dell’art. 133 d.P.R. n. 115/2002. È stata inoltre disposta l’ammissione definitiva della ricorrente al patrocinio a spese dello Stato, con liquidazione del compenso al difensore mediante separato provvedimento.
Norme richiamate
art. 116 c.p.a.
Disciplina il ricorso contro il silenzio o il diniego in materia di accesso ai documenti amministrativi; il TAR lo ha utilizzato per accertare il diritto della ricorrente e ordinare l’esibizione degli atti.
artt. 22 e seguenti l. n. 241/1990
"il diritto di accesso si esercita mediante esame ed estrazione di copia dei documenti amministrativi"
Il diritto di accesso presuppone un interesse diretto, concreto e attuale collegato ai documenti richiesti e consente la visione e l’estrazione di copia.
art. 24 l. n. 241/1990
Le esclusioni del diritto di accesso sono tassative; in assenza di una causa legale di esclusione, l’amministrazione non può negare l’ostensione.
art. 5 d.lgs. n. 33/2013
È richiamato quale base subordinata dell’istanza di accesso, senza che la decisione sviluppi uno specifico esame dell’accesso civico.
art. 133 d.P.R. n. 115/2002
La condanna alle spese è disposta con devoluzione a favore dello Stato.
Massime di principio
- L’accesso documentale è riconoscibile quando il richiedente dimostra un interesse diretto, concreto e attuale, corrispondente a una situazione giuridicamente tutelata e collegata ai documenti richiesti.
- Il rifiuto, il differimento o la limitazione dell’accesso devono essere espressamente motivati e possono essere disposti esclusivamente nei casi e nei limiti previsti dalla legge.
- Quando i documenti richiesti riguardano direttamente la sfera giuridica e patrimoniale del richiedente, l’amministrazione non può negarne l’ostensione mediante il solo silenzio, in assenza di una specifica causa legale di esclusione.
- In caso di illegittimo silenzio-rigetto, il giudice amministrativo può accertare il diritto di accesso e ordinare all’amministrazione l’esibizione dei documenti mediante visione ed estrazione di copia entro un termine determinato.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giustizia amministrativa
- Sentenza · 3 giu 2026Sentenza n. 1233/2026 - Venezia, Sezione 2
- Sentenza · 3 giu 2026Sentenza n. 219/2026 - Trieste, Sezione 1
- Sentenza · 3 giu 2026Sentenza n. 1240/2026 - Torino, Sezione 1
- Sentenza · 3 giu 2026Sentenza n. 1241/2026 - Torino, Sezione 1
- Sentenza · 3 giu 2026Sentenza n. 1242/2026 - Torino, Sezione 1
- Sentenza · 3 giu 2026Sentenza n. 1243/2026 - Torino, Sezione 1
Cerchi altro? Cerca gratis in Giustizia amministrativa →