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Sentenza

Sentenza n. 1613/2026 - Catania, Sezione 3

Giustizia amministrativa202600576

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Sicilia - Catania, Sez. IIISentenzaAccesso agli atti

Atto impugnato: silenzio-rigetto sull’istanza di accesso ai documenti relativi al rapporto di ospitalità o residenzialità con la struttura

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (utente della struttura)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente ha proposto ricorso ai sensi dell’art. 116 c.p.a. contro il silenzio-rigetto formatosi sull’istanza di accesso presentata ai sensi degli artt. 22 e seguenti della l. n. 241/1990 e, in subordine, dell’art. 5 del d.lgs. n. 33/2013. Ha chiesto copia della documentazione relativa al proprio rapporto di ospitalità o residenzialità con l’Istituto, inclusi il contratto stipulato con la struttura e l’autorizzazione di residenza. Ha dedotto la sussistenza di un interesse diretto, concreto e attuale, in quanto i documenti riguardano la sua sfera giuridica e patrimoniale e sono detenuti dall’amministrazione. L’Istituto intimato non si è costituito e non ha fornito alcun riscontro motivato all’istanza.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso, ritenendo illegittimo il silenzio-rigetto. La ricorrente vanta un interesse diretto, concreto e attuale, corrispondente a una situazione giuridicamente tutelata e collegata ai documenti richiesti, poiché questi riguardano direttamente la sua sfera giuridica soggettiva. Non sono stati ravvisati casi tassativi di esclusione dell’accesso ai sensi dell’art. 24 della l. n. 241/1990. Il giudice ha ricordato che il diritto di accesso si esercita mediante esame ed estrazione di copia e che rifiuto, differimento o limitazione devono essere motivati e possono essere disposti solo nei casi e nei limiti previsti dalla legge. Poiché l’amministrazione non ha riscontrato l’istanza né fornito una motivazione specifica, il TAR ha accertato il diritto della ricorrente alla visione e all’estrazione di copia dei documenti richiesti e ha ordinato all’Istituto di esibirli entro trenta giorni dalla comunicazione della sentenza. L’amministrazione è stata condannata alle spese, liquidate in euro 1.500,00 oltre accessori, con devoluzione allo Stato ai sensi dell’art. 133 d.P.R. n. 115/2002. È stata inoltre disposta l’ammissione definitiva della ricorrente al patrocinio a spese dello Stato, con liquidazione del compenso al difensore mediante separato provvedimento.

Norme richiamate

  • art. 116 c.p.a.

    Disciplina il ricorso contro il silenzio o il diniego in materia di accesso ai documenti amministrativi; il TAR lo ha utilizzato per accertare il diritto della ricorrente e ordinare l’esibizione degli atti.

  • artt. 22 e seguenti l. n. 241/1990

    "il diritto di accesso si esercita mediante esame ed estrazione di copia dei documenti amministrativi"

    Il diritto di accesso presuppone un interesse diretto, concreto e attuale collegato ai documenti richiesti e consente la visione e l’estrazione di copia.

  • art. 24 l. n. 241/1990

    Le esclusioni del diritto di accesso sono tassative; in assenza di una causa legale di esclusione, l’amministrazione non può negare l’ostensione.

  • art. 5 d.lgs. n. 33/2013

    È richiamato quale base subordinata dell’istanza di accesso, senza che la decisione sviluppi uno specifico esame dell’accesso civico.

  • art. 133 d.P.R. n. 115/2002

    La condanna alle spese è disposta con devoluzione a favore dello Stato.

Massime di principio

  • L’accesso documentale è riconoscibile quando il richiedente dimostra un interesse diretto, concreto e attuale, corrispondente a una situazione giuridicamente tutelata e collegata ai documenti richiesti.
  • Il rifiuto, il differimento o la limitazione dell’accesso devono essere espressamente motivati e possono essere disposti esclusivamente nei casi e nei limiti previsti dalla legge.
  • Quando i documenti richiesti riguardano direttamente la sfera giuridica e patrimoniale del richiedente, l’amministrazione non può negarne l’ostensione mediante il solo silenzio, in assenza di una specifica causa legale di esclusione.
  • In caso di illegittimo silenzio-rigetto, il giudice amministrativo può accertare il diritto di accesso e ordinare all’amministrazione l’esibizione dei documenti mediante visione ed estrazione di copia entro un termine determinato.

Come è indicizzato

MaterieAccesso documentaleAccesso civico generalizzato
RamiAccesso e trasparenzaProcesso amministrativo
IstitutiSilenzio della pubblica amministrazioneTrasparenza e pubblicitàLegittimazione e interesse a ricorrere

Testo integrale

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