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Cassazione Civile, Ordinanza n. 33643/2025 del 22/12/2025

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (lavoratore)

La controversia

La controversia nasce da un'opposizione a decreto ingiuntivo relativa a somme richieste dal lavoratore a titolo di trattamento di fine rapporto. In primo grado il decreto era stato revocato per l'avvenuto versamento, nelle more, di un acconto di euro 2.831,60, e il credito era stato rideterminato in euro 33.372,89 oltre accessori. La società ricorrente ha impugnato la sentenza d'appello con un unico motivo, denunciando violazione degli artt. 112, 115 e 116 c.p.c. e dell'art. 2697 c.c., sostenendo che la Corte territoriale avesse erroneamente detratto dal TFR l'importo dell'acconto considerato "al netto", anziché ricalcolare la detrazione "al lordo" delle ritenute fiscali e previdenziali. La società chiedeva quindi la rideterminazione del credito tenendo conto del lordo dell'acconto versato. Il lavoratore ha resistito con controricorso.

La decisione

La Corte di cassazione ha ritenuto infondato il motivo. Ha osservato che dalla sentenza impugnata risultava che l'acconto era stato considerato come importo netto e che la datrice di lavoro non aveva allegato né provato di aver operato sulle somme corrisposte le ritenute fiscali e previdenziali, ignorandone persino l'ammontare. Richiamando la giurisprudenza secondo cui l'accertamento e la liquidazione dei crediti di lavoro avvengono al lordo, ma la detrazione delle ritenute attiene alla fase del pagamento, la Corte ha affermato che, nel caso concreto, essendo stato pagato un acconto sul TFR complessivo, era corretto detrarre quanto effettivamente versato; una diversa detrazione al lordo sarebbe stata giustificata solo se il datore avesse versato anche le imposte corrispondenti. Il ricorso è stato quindi rigettato. Sono state inoltre poste a carico della ricorrente le spese di lite, con distrazione in favore del difensore antistatario della controparte, nonché la condanna ex art. 96, commi 3 e 4, c.p.c. e l'ulteriore contributo unificato ex art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002.

Norme richiamate

  • art. 112 c.p.c.

    Invocato dalla ricorrente come parametro della dedotta violazione processuale; la Corte non ravvisa alcuna violazione nel modo in cui è stato operato il calcolo dell'acconto sul TFR.

  • art. 115 c.p.c.

    Richiamato dalla ricorrente a sostegno della censura; la Corte esclude che la decisione impugnata abbia violato le regole di disponibilità delle prove o di decisione sulla base di fatti non allegati.

  • art. 116 c.p.c.

    Richiamato dalla ricorrente; la Corte ritiene corretta la valutazione del materiale istruttorio compiuta dal giudice di merito.

  • art. 2697 c.c.

    Richiamato dalla ricorrente in tema di onere della prova; la Corte ribadisce che il datore di lavoro non aveva provato di aver operato le ritenute sull'acconto corrisposto.

  • art. 380-bis c.p.c.

    La causa è stata trattata in camera di consiglio secondo il rito accelerato e la decisione è stata resa in conformità alla proposta di manifesta infondatezza.

  • art. 380-bis.1 c.p.c.

    Norma che ha disciplinato la trattazione in camera di consiglio a seguito della richiesta della parte ricorrente.

  • art. 96, commi 3 e 4, c.p.c.

    La Corte ha applicato la condanna per responsabilità aggravata, ritenendo di non discostarsi dalla proposta definitoria e dalla previsione applicabile al caso di definizione conforme.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    È stata dichiarata la sussistenza dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato da parte della ricorrente.

  • Cass. n. 18584/2008

    Richiamata per il principio secondo cui l'accertamento e la liquidazione dei crediti pecuniari del lavoratore vanno effettuati al lordo, mentre le ritenute rilevano nella successiva fase di pagamento.

  • Cass. nn. 6337/2003, 9198/2000, 13735/1992, 18044/2015, 21010/2013

    Richiamate come conformi al principio per cui, in sede di accertamento contabile, devono detrarsi le somme effettivamente corrisposte dal datore, a prescindere dal fatto che siano state o meno operate le ritenute fiscali e previdenziali.

  • Cass. S.U. n. 10955/2024

    Richiamata per giustificare l'applicazione delle condanne ex art. 96, commi 3 e 4, c.p.c. nel caso di definizione conforme alla proposta ex art. 380-bis c.p.c.

  • Cass. S.U. n. 36069/2023

    Richiamata a sostegno della scelta di non discostarsi dalla previsione sanzionatoria applicabile nel rito camerale accelerato.

Massime di principio

  • Nella liquidazione dei crediti di lavoro il calcolo va compiuto al lordo delle ritenute, ma la detrazione delle somme già corrisposte dal datore avviene sul loro importo effettivamente pagato; il diverso regime fiscale delle somme incide sulla fase del pagamento e non su quella dell'accertamento del credito.
  • Chi contesta la quantificazione del credito del lavoratore deve allegare e provare in modo specifico l'avvenuta effettuazione delle ritenute fiscali e previdenziali sulle somme corrisposte, non essendo sufficiente una deduzione astratta di calcolo 'al lordo'.
  • Quando un acconto è stato versato sul debito complessivo di fine rapporto, l'importo va imputato come effettivamente corrisposto; la detrazione 'al lordo' è giustificata solo se il datore dimostra di avere assolto anche gli obblighi di sostituto d'imposta correlati a quell'acconto.
  • In sede di cassazione, la censura che si limita a contestare la modalità aritmetica di imputazione dell'acconto sul credito di lavoro è infondata se il giudice di merito ha accertato in fatto l'assenza di prova sulle ritenute e la corrispondenza dell'acconto al netto.

Come è indicizzato

MaterieRetribuzione e TFRRicorso per cassazioneSpese di lite
RamiLavoroProcesso civile
IstitutiOnere della prova

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