Sentenza n. 269/2026 - Perugia, Sezione 1
per l’annullamento del provvedimento emesso il -OMISSIS-, notificato in data -OMISSIS-, dalla Prefettura di Terni –Ufficio territoriale del Governo, di divieto di detenzione di armi e munizioni, nonché di ogni altro atto antecedente, successivo e collegato al medesimo.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: divieto prefettizio di detenzione di armi e munizioni adottato ai sensi dell’art. 39 TULPS
Esito
Favorevole al resistente (prefettura)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha impugnato il divieto di detenzione di armi e munizioni adottato dalla Prefettura dopo un alterco avuto con lo chef del ristorante gestito dal ricorrente e dalla sua compagna. L’episodio era culminato in reciproche minacce, tra cui, secondo le testimonianze raccolte, il gesto mimato di una pistola e l’espressione “ti ammazzo”. Lo chef aveva presentato una denuncia per minacce e percosse, successivamente ritirata dopo circa tre mesi. Il ricorrente ha dedotto violazione dell’art. 39 TULPS, difetto di istruttoria e difetto di motivazione, sostenendo di essere incensurato, privo di procedimenti pendenti e di frequentazioni pericolose, lavoratore e cacciatore, nonché di avere ricevuto riconoscimenti e attestazioni relative all’uso delle armi. Ha inoltre affermato di essere stato, nella vicenda, sostanzialmente vittima e ha contestato che il giudizio di inaffidabilità potesse fondarsi sulla sola denuncia, peraltro ritirata, senza un’autonoma valutazione prefettizia.
La decisione
Il TAR ha respinto il ricorso. Il giudice ha ritenuto non necessario stabilire la precisa distribuzione delle responsabilità nell’alterco, rilevando che le testimonianze non coincidevano pienamente e che alcuni testimoni potevano avere rapporti familiari, affettivi o lavorativi con i protagonisti. È stata invece valorizzata la dimensione oggettiva dell’episodio: la condotta minacciosa del ricorrente, con la mimica della pistola, risultava confermata anche da un dipendente del ristorante in buoni rapporti con entrambi e non era stata specificamente smentita. La denuncia era stata ritirata, ma ciò non eliminava il rilievo autonomo dell’episodio quale elemento sintomatico di insufficiente autocontrollo. Secondo il TAR, per chi detiene armi da fuoco una simile condotta evidenzia il rischio di un loro uso impulsivo in situazioni conflittuali, proprio il pericolo che l’art. 39 TULPS mira a prevenire. Il giudizio prognostico dell’amministrazione è stato quindi ritenuto non illogico, anche in considerazione dell’ampia discrezionalità riconosciuta in materia di pubblica sicurezza e della prevalenza delle esigenze di massima prevenzione. L’assenza di precedenti penali o carichi pendenti non imponeva un diverso esito, poiché non era idonea a neutralizzare il significato specifico dell’episodio. Le attestazioni tecniche relative al maneggio delle armi dimostravano capacità tecniche, ma non incidevano sull’affidabilità comportamentale richiesta. Spese compensate.
Norme richiamate
art. 39 TULPS
non offre attualmente adeguate garanzie di sicurezza e affidabilità circa la corretta custodia delle armi e munizioni in suo possesso con potenziale abuso delle stesse e conseguente pericolo o danno nei confronti della collettività
La disposizione consente di vietare la detenzione di armi quando, sulla base di una valutazione prognostica ampiamente discrezionale, emergano elementi concreti che pongano in dubbio l’affidabilità e l’autocontrollo del detentore; l’assenza di precedenti penali non è decisiva se un episodio minaccioso evidenzia il rischio di uso improprio delle armi.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003
Base normativa richiamata per l’oscuramento delle generalità del ricorrente.
artt. 5 e 6 Regolamento (UE) 2016/679
Richiamati, insieme alla normativa nazionale sulla protezione dei dati personali, a fondamento dell’oscuramento delle generalità.
Massime di principio
- Nell’esercizio del potere previsto dall’art. 39 TULPS, l’amministrazione può vietare la detenzione di armi sulla base di una valutazione prognostica ampia e orientata alla massima prevenzione, senza necessità di attendere una condanna penale o l’accertamento definitivo di responsabilità per il fatto considerato.
- Una condotta minacciosa concretamente accertata, soprattutto se accompagnata dalla mimica dell’uso di una pistola, può costituire autonomo elemento sufficiente a mettere in dubbio l’autocontrollo e l’affidabilità del detentore di armi e a giustificare il divieto di detenzione.
- Il ritiro della denuncia o della querela non elimina necessariamente il rilievo amministrativo dell’episodio, quando la condotta risulti aliunde confermata da testimonianze e dagli altri elementi istruttori acquisiti dall’amministrazione.
- In materia di armi, l’assenza di precedenti penali, carichi pendenti o frequentazioni pericolose non prevale automaticamente sull’accertamento di uno specifico episodio rivelatore di insufficiente autocontrollo; le capacità tecniche nel maneggio delle armi non equivalgono all’affidabilità comportamentale richiesta dall’art. 39 TULPS.
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