Salta al contenuto
Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 46754/2023 del 21/11/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Impugnazione della sentenza della Corte d'appello di Brescia che aveva confermato la condanna per bancarotta fraudolenta per distrazione relativa al fallimento della società Selca S.p.A. (fallimento dichiarato il 14/06/2010). I ricorrenti deducono plurimi motivi tra cui violazioni di norme processuali e vizi di motivazione sulla sussistenza del reato; i difensori hanno trasmesso memorie a sostegno dei motivi.

La decisione

La Corte di legittimità ha ritenuto che i motivi non fossero manifestamente infondati (escludendo la pronuncia sommaria ex art. 129, comma 2, c.p.p.). Avendo il Tribunale escluso le aggravanti ad effetto speciale, il termine di prescrizione è maturato il 14/12/2022 e non sono risultate sospensioni; ne è conseguito che il reato era estinto per prescrizione. Pertanto la Corte ha annullato senza rinvio la sentenza impugnata perché il reato è estinto per prescrizione.

Norme richiamate

  • art. 129, comma 2, cod. proc. pen.

    art. 129, comma 2, cod. proc. pen.

    La norma consente alla Corte di cassazione di pronunciarsi sommariamente quando i motivi siano manifestamente infondati; nel caso di specie la Corte ha ritenuto che non sussistessero elementi per una pronuncia ex art. 129(2) e quindi ha proceduto all'esame necessario per la statuizione sulla prescrizione.

  • prescrizione del reato (norme del codice penale e codice di procedura penale)

    La Corte ha calcolato il termine di prescrizione considerando l'esclusione delle aggravanti ad effetto speciale da parte del Tribunale; avendo il termine di prescrizione maturato e non risultando sospensioni, il reato si è estinto e la sentenza è stata annullata senza rinvio.

Massime di principio

  • Se i motivi di ricorso non sono manifestamente infondati, la Corte non può ricorrere alla decisione sommaria ex art. 129(2) e deve accertare eventuali cause di estinzione del reato (es. prescrizione).
  • L'esclusione di aggravanti ad effetto speciale in sede di primo grado può ridurre la durata del termine prescrizionale e portare alla maturazione della prescrizione, con conseguente annullamento senza rinvio se il reato è estinto.
  • La presenza o assenza di sospensioni della prescrizione è determinante: in mancanza di sospensioni documentate, il decorso del termine può determinare l'estinzione del reato anche se la condanna era stata confermata in appello.
  • Quando il reato è estinto per prescrizione, la Corte annulla senza rinvio perché viene a mancare l'oggetto della valutazione di merito; non si entra nel merito delle censure probatorie.
  • In casi analoghi è fondamentale per la difesa valutare e documentare tempestivamente ogni elemento che possa sospendere o interrompere la prescrizione (es. atti interruttivi, pendenze procedurali) e contestare calcoli prescrizionali errati.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.