Cassazione Civile, Ordinanza n. 31454/2025 del 02/12/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (opponente)
La controversia
Nel giudizio originario una parte aveva proposto opposizione ex art. 615, comma 1, c.p.c. avverso un precetto di pagamento notificatole per l'importo complessivo di euro 11.485,86. La controparte, intimante opposta, aveva aderito alle ragioni dell'opposizione limitatamente alla somma di euro 208,00. Il Tribunale di Roma, ritenendo che la sola porzione di credito ancora effettivamente contestata fosse di importo modesto, aveva dichiarato d'ufficio la propria incompetenza per valore, indicando competente il Giudice di pace di Roma. La ricorrente ha chiesto il regolamento necessario di competenza, sostenendo l'errore del Tribunale nel computo del valore della controversia, poiché nei giudizi di opposizione all'esecuzione il valore va determinato in base all'importo dell'atto esecutivo/precetto e non alla sola parte del credito oggetto di contestazione residua.
La decisione
La Corte ha ritenuto ammissibile il regolamento ex art. 42 c.p.c. perché il provvedimento impugnato aveva declinato definitivamente la competenza. Nel merito ha accolto il ricorso, richiamando l'orientamento consolidato secondo cui, nelle opposizioni all'esecuzione, il valore della controversia ai fini della competenza si determina in base all'importo indicato nell'atto di pignoramento/precetto, senza che rilevi il fatto che l'opposizione riguardi solo una parte del credito azionato. Poiché l'importo complessivamente precettato era pari a euro 11.485,86, la competenza per valore spettava al Tribunale di Roma e non al Giudice di pace. La Corte ha quindi dichiarato la competenza del Tribunale di Roma, rimettendovi le parti per la riassunzione entro tre mesi e ha condannato la resistente alla rifusione delle spese, con distrazione in favore del difensore della ricorrente.
Norme richiamate
art. 42 c.p.c.
Rende ammissibile il regolamento necessario di competenza quando il provvedimento impugnato declina definitivamente la competenza.
art. 615, comma 1, c.p.c.
Disciplina l'opposizione all'esecuzione proposta prima che questa abbia luogo, nel caso di contestazione del precetto di pagamento.
art. 17 c.p.c.
Per la determinazione del valore della controversia nelle opposizioni all'esecuzione rileva l'importo dell'atto esecutivo azionato, non la sola frazione del credito effettivamente contestata.
art. 42 c.p.c.
Consente il regolamento necessario di competenza avverso la pronuncia che definisce in via definitiva la questione di competenza.
Massime di principio
- Nei giudizi di opposizione all'esecuzione, il valore della causa ai fini della competenza si determina avendo riguardo all'importo complessivamente azionato nell'atto esecutivo, e non alla sola somma residualmente contestata dall'opponente.
- La parziale adesione del creditore opposto alle contestazioni dell'opponente non modifica, di regola, il criterio di determinazione del valore della controversia, che resta ancorato al contenuto originario dell'atto esecutivo.
- Quando il giudice di merito declina d'ufficio la propria competenza con un provvedimento definitivo, è esperibile il regolamento necessario di competenza ex art. 42 c.p.c.
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