Cassazione Penale, Sentenza n. 26974/2025 del 23/07/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Condello ha impugnato la sentenza del Tribunale di Caltanissetta che lo aveva condannato (ammenda di euro 12.000, pena condizionalmente sospesa) per varie violazioni della normativa sulla prevenzione degli infortuni (art. 55 d.lgs. 81/2008). Il ricorrente ha chiesto l'applicazione dell'art. 131-bis c.p. (non punibilita' per particolare tenuita' dell'offesa), sostenendo che il rifiuto del Tribunale era illegittimo poiche' la pluralita' delle violazioni non escluderebbe automaticamente la non abitualita' del comportamento e che era intervenuta condotta successiva riparatoria, avendo ottemperato alle prescrizioni impartite dall'organo di vigilanza.
La decisione
Il ricorso e' stato rigettato come infondato. La Corte ha ritenuto che l'art. 131-bis c.p. richiede congiuntamente la particolare tenuita' dell'offesa e la non abitualita' del comportamento e che, nelle contravvenzioni in materia di salute e sicurezza sul lavoro (reati di pericolo astratto disciplinati anche dal sistema di estinzione previsto dagli artt. 20 e ss. del d.lgs. 758/1994), l'applicazione della causa di non punibilita' e' molto limitata. In particolare la Corte ha ritenuto che la pluralita' delle violazioni aumenti l'offensivita' e l'entita' del pericolo risultante dall'esposizione di molti lavoratori a molteplici fattori di rischio, e che la condotta successiva del Condello sia stata caratterizzata da sostanziale inerzia (mancato pagamento della sanzione pecuniaria dopo l'ottemperanza alle prescrizioni), elemento valutato negativamente. Il rigetto e' stato motivato anche in ordine al rischio sistemico che deriverebbe da una generale estensione dell'art. 131-bis a casi in cui e' prevista una specifica procedura di estinzione amministrativa/giurisdizionale. La Corte ha quindi confermato la sentenza di primo grado e ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Norme richiamate
art. 55 d.lgs. 81/2008
Norma sanzionatoria in materia di prevenzione infortuni applicata per le plurime violazioni contestate; costituisce il fatto-legal contestato.
art. 131-bis cod. pen.
La Corte ribadisce che la disposizione richiede congiuntamente la particolare tenuita' dell'offesa e la non abitualita' del comportamento. L'accertamento e' concreto e fondato sugli 'indici-requisiti' (modalita' della condotta e esiguita' del danno o del pericolo) e sugli altri elementi indicati dall'art. 133 c.p.; tuttavia, la sua applicazione alle contravvenzioni in materia di sicurezza sul lavoro e' ammessa solo in casi assai limitati.
art. 133 cod. pen.
Fornisce i criteri (natura, mezzi, oggetto, tempo, luogo, intensita' del dolo o grado di colpa, e condotta successiva) per valutare la gravita' dell'offesa e l'esiguita' del danno o del pericolo ai fini dell'art. 131-bis.
d.lgs. 758/1994, artt. 20 e ss.
Disciplina la procedura di estinzione delle contravvenzioni tramite prescrizioni e pagamento; il modello normativo di estinzione amministrativa/giurisdizionale e' rilevante per limitare l'ampiezza di applicazione dell'art. 131-bis nelle materie di pericolo astratto come la sicurezza sul lavoro.
d.lgs. 152/2006 (artt. 318-bis ss.)
Citato come materia contigua (contravvenzioni ambientali) in cui e' stata gia' chiarita l'interpretazione dell'art. 131-bis e del regime di estinzione anticipata, utile a delineare limiti applicativi nelle materie di pericolo astratto.
d.lgs. 150/2022, art. 70
Modifica che ha esteso e coordinato la disciplina relativa alla non punibilita' e alla rimovibilita' degli effetti anche in altre materie (es. alimenti), richiamata per evidenziare il principio della rimovibilita' degli effetti e la funzione deflattiva e ripristinatoria del sistema.
L. 283/1962, art. 12-ter e ss.
Richiamata come esempio di disciplina simile (contravvenzioni alimentari) in cui trova applicazione il principio della rimovibilita' degli effetti attraverso misure ripristinatorie o risarcitorie.
Massime di principio
- L'art. 131-bis c.p. richiede la sussistenza congiunta di particolare tenuita' dell'offesa e non abitualita' del comportamento; entrambi i requisiti devono emergere da una valutazione concreta della fattispecie secondo i criteri dell'art. 133 c.p.
- Nelle contravvenzioni in materia di salute e sicurezza sul lavoro (reati di pericolo astratto) l'applicazione della non punibilita' per particolare tenuita' e' limitata: e' plausibile solo nei casi in cui la procedura di estinzione prevista (artt. 20 e ss. d.lgs. 758/1994) non sia stata attivata per cause non imputabili all'imputato oppure quando, ex post e alla luce della condotta successiva, l'offesa risulti di speciale tenuita'.
- La pluralita' di violazioni e l'esposizione di piu' lavoratori a fattori di rischio aumentano l'offensivita' e rendono meno probabile il riconoscimento della particolare tenuita'.
- La condotta successiva al reato e' un elemento valutabile negativamente: l'ottemperanza formale alle prescrizioni puo' non essere sufficiente se e' seguita da omissioni rilevanti (es. mancato pagamento della sanzione prevista) che rivelano inerzia o mancato atteggiamento riparatorio.
- Il giudice deve operare una valutazione concreta dell'offensivita' (offensivita' in concreto) e non limitarsi a considerazioni astratte sul tipo di reato; la presenza di meccanismi alternativi di estinzione giustifica una piu' rigorosa esclusione dell'art. 131-bis per evitare distorsioni del sistema sanzionatorio.
- In pratica, per ottenere l'applicazione dell'art. 131-bis in casi simili occorre dimostrare: a) esiguita' effettiva del pericolo/danno secondo i criteri di cui all'art. 133; b) assenza di abitudine a commettere il fatto; c) condotta successiva attiva e cooperativa, non meramente formale, e assenza di omissioni quali il mancato pagamento delle somme dovute quando richieste.
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