Sentenza n. 1403/2026 - Milano, Sezione 4
per l'annullamento - del provvedimento prot. n. -OMISSIS- del 27/02/2025 adottato dalla Prefettura di -OMISSIS- Area I^ - Ordine e Sicurezza Pubblica e Polizia Amministrativa, con il quale è stata respinta l’istanza tesa ad ottenere il conferimento della qualifica di agente di Pubblica Sicurezza; - del provvedimento prot. n. -OMISSIS- del 18/12/2024, adottato dalla Prefettura di -OMISSIS- e avente ad oggetto “comunicazione di avvio del procedimento amministrativo tendente all’emanazione del provvedimento di non accoglimento dell’istanza di rilascio del decreto di riconoscimento della qualifica di agente di pubblica sicurezza”; di ogni altro atto presupposto, connesso e consequenziale, ancorché allo stato non conosciuto e comunque lesivo delle posizioni dell’odierno ricorrente.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: diniego prefettizio del conferimento della qualifica di agente di pubblica sicurezza, preceduto dalla comunicazione di avvio del procedimento
Esito
Favorevole al resistente (prefettura)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha impugnato il diniego con cui la Prefettura ha respinto l’istanza presentata dal Comando della Polizia Locale per il conferimento della qualifica di agente di pubblica sicurezza. Il provvedimento era motivato mediante il richiamo alla condanna pronunciata dalla Corte d’Appello per lesioni personali stradali ex art. 590-bis, comma 1, c.p. e per violazione dell’obbligo di prestare assistenza alle persone ferite in caso di incidente, previsto dall’art. 189, comma 7, d.lgs. n. 285/1992, ritenuta ostativa ai sensi dell’art. 5, comma 2, lett. b), l. n. 65/1986. Il ricorrente ha dedotto la violazione e falsa applicazione dell’art. 5 l. n. 65/1986, sostenendo che l’art. 590-bis c.p. configura un delitto colposo e non può quindi impedire il riconoscimento della qualifica, nonché la violazione dell’art. 3 l. n. 241/1990, il difetto di istruttoria e motivazione, il travisamento dei presupposti di fatto e di diritto e la violazione del giusto procedimento. In particolare, ha contestato anche l’affermazione contenuta nel provvedimento secondo cui il reato ex art. 590-bis c.p. sarebbe non colposo.
La decisione
Il TAR ha respinto entrambe le censure, esaminate congiuntamente. Ha rilevato che l’amministrazione, sia nella comunicazione di avvio sia nel provvedimento finale, aveva richiamato la condanna per entrambe le fattispecie di reato. L’affermazione secondo cui il delitto ex art. 590-bis, comma 1, c.p. sarebbe non colposo è erronea, poiché tale reato ha natura colposa; tuttavia, l’errore non incide sulla legittimità del diniego. La condanna comprendeva infatti anche il reato previsto dall’art. 189, comma 7, d.lgs. n. 285/1992, ritenuto dalla decisione di natura non colposa e, quindi, ostativo al conferimento della qualifica ai sensi dell’art. 5, comma 2, l. n. 65/1986. Il giudice ha escluso che la valorizzazione di tale ragione in giudizio costituisse un’inammissibile integrazione postuma della motivazione, poiché si tratta dell’esercizio di un potere vincolato e l’amministrazione ha dimostrato l’impossibilità di un diverso contenuto dispositivo dell’atto, secondo l’art. 21-octies l. n. 241/1990. Il ricorrente è stato condannato alle spese di giudizio, liquidate in euro 2.000,00 oltre oneri di legge.
Norme richiamate
art. 5, comma 2, lett. b), l. n. 65/1986
L’assenza di condanne a pena detentiva per delitti non colposi costituisce requisito per il conferimento della qualifica di agente di pubblica sicurezza; la condanna per un delitto non colposo impedisce il riconoscimento della qualifica.
art. 590-bis, comma 1, c.p.
“chiunque cagioni per colpa ad altri una lesione personale con violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale o della navigazione marittima o interna è punito con la reclusione da tre mesi a un anno per le lesioni gravi e da uno a tre anni per le lesioni gravissime […]”
La fattispecie di lesioni personali stradali gravi o gravissime ha natura colposa e, considerata isolatamente, non integra il delitto non colposo ostativo previsto dalla disciplina sulla qualifica di agente di pubblica sicurezza.
art. 189, comma 7, d.lgs. n. 285/1992
La condanna per la violazione dell’obbligo di prestare assistenza alle persone ferite in caso di incidente è stata ritenuta relativa a un delitto non colposo e, per tale ragione, ostativa al conferimento della qualifica.
art. 3 l. n. 241/1990
L’obbligo di motivazione non è stato ritenuto violato, poiché il provvedimento richiamava la condanna per entrambe le fattispecie di reato.
art. 21-octies l. n. 241/1990
Per gli atti vincolati, l’amministrazione può dimostrare in giudizio l’impossibilità di un diverso contenuto dispositivo; in tale ipotesi i chiarimenti processuali non costituiscono necessariamente integrazione postuma inammissibile della motivazione.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. n. 196/2003
La norma è stata richiamata quale presupposto per l’oscuramento delle generalità e dei dati identificativi del ricorrente.
art. 10 Regolamento (UE) 2016/679
La norma è stata richiamata, insieme alla disciplina nazionale sulla privacy, a tutela dei diritti e della dignità del ricorrente mediante oscuramento dei dati identificativi.
Massime di principio
- Quando una disciplina subordina il conferimento di una qualifica pubblicistica all’assenza di condanne per delitti non colposi, una condanna per un delitto non colposo compreso nella medesima pronuncia penale è sufficiente a escludere il requisito, anche se un’altra fattispecie contestata nella stessa sentenza ha natura colposa.
- L’erronea qualificazione giuridica, nel provvedimento amministrativo, di una fattispecie colposa come delitto non colposo non determina l’illegittimità del diniego quando l’amministrazione abbia comunque fondato la decisione anche su un distinto reato non colposo effettivamente ostativo.
- Nel caso di esercizio di un potere vincolato, i chiarimenti forniti dall’amministrazione nel giudizio non costituiscono integrazione postuma inammissibile della motivazione se dimostrano, sulla base degli elementi già richiamati nell’atto, l’impossibilità di un diverso contenuto dispositivo.
- La motivazione di un diniego può ritenersi sufficiente quando, valutato complessivamente il provvedimento e la comunicazione di avvio, risulti che l’amministrazione ha inteso porre a fondamento della decisione tutte le fattispecie ostative espressamente richiamate, anche se una parte della motivazione contiene un’erronea qualificazione giuridica.
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