Cassazione Civile, Ordinanza n. 19323/2026 del 11/06/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (assicurazione)
La controversia
Una società esercente un'autofficina agiva contro la compagnia assicuratrice chiedendo il risarcimento/indennizzo dei danni da furto subito nei locali aziendali. Il giudice di primo grado rigettava la domanda; la corte d'appello confermava il rigetto ritenendo che, pur essendo la polizza a primo rischio assoluto per euro 80.000, la società non avesse provato adeguatamente l'esistenza e l'entità del danno: denuncia del sinistro tardiva, assenza di un elenco analitico dei beni sottratti, mancata messa a disposizione delle merci residue, e impossibilità di desumere il quantum dal verbale del perito o dalla perizia collegiale. Nel ricorso per cassazione la società deduceva: 1) violazione degli artt. 113, 115 e 116 c.p.c. e dell'art. 1888 c.c. in relazione all'art. 1341 c.c., sostenendo che le clausole di polizza che imponevano determinati oneri documentali erano vessatorie e quindi inefficaci; 2) violazione dell'art. 2697 c.c., assumendo di aver già provato il danno, anche mediante perizia collegiale, e che la quantificazione potesse essere completata tramite c.t.u.; 3) violazione dell'art. 1226 c.c., lamentando il mancato ricorso alla liquidazione equitativa del danno.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che il secondo motivo, formalmente formulato come violazione dell'art. 2697 c.c., in realtà censurasse la valutazione delle prove compiuta dai giudici di merito, censura non proponibile come violazione di legge ma solo, nei limiti consentiti, come vizio motivazionale; ha quindi escluso che vi fosse stata un'erronea ripartizione dell'onere probatorio. Ha inoltre dichiarato inammissibile il terzo motivo, affermando che la liquidazione equitativa ex art. 1226 c.c. è solo sussidiaria e presuppone la previa dimostrazione dell'esistenza di un danno certo, non potendo servire a supplire a carenze probatorie della parte onerata. Il primo motivo è stato assorbito. La ricorrente è stata condannata alle spese del giudizio di legittimità, al pagamento dell'ulteriore importo ex art. 96, commi 3 e 4, c.p.c., e al raddoppio del contributo unificato se dovuto.
Norme richiamate
art. 113 c.p.c.
Richiamato nel primo motivo come norma asseritamente violata, ma il ricorso non è stato deciso nel merito di tale censura perché il motivo è rimasto assorbito.
art. 115 c.p.c.
Richiamato nel primo motivo come parametro della doglianza sulla valutazione della prova.
art. 116 c.p.c.
Richiamato nel primo motivo come parametro della doglianza sulla valutazione della prova.
art. 1888 c.c.
Richiamato nel primo motivo in relazione alla disciplina dell'assicurazione e alla dedotta inefficacia di clausole di polizza.
art. 1341 c.c.
Richiamato nel primo motivo per sostenere la vessatorietà delle clausole che imponevano oneri all'assicurato.
art. 2697 c.c.
La Corte ribadisce che la violazione dell'art. 2697 c.c. ricorre solo se il giudice attribuisce l'onere della prova alla parte sbagliata; non quando si contesta la valutazione delle prove o l'apprezzamento dell'esito istruttorio.
art. 1226 c.c.
La liquidazione equitativa ha natura sussidiaria: può essere utilizzata solo se sia già accertata l'esistenza di un danno certo e sia oggettivamente e incolpevolmente difficile provarne l'esatto ammontare; non può supplire a carenze istruttorie.
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
Invocato per i primi tre motivi come parametro del ricorso per cassazione per violazione di legge.
art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.
Richiamato dalla Corte per affermare che il sindacato sulla valutazione delle prove è ammissibile solo nei ristretti limiti del vizio motivazionale.
art. 380-bis.1 c.p.c.
La causa è stata trattata in camera di consiglio secondo il rito accelerato previsto dalla norma.
art. 380-bis c.p.c.
Richiamato in relazione alla proposta di definizione accelerata e alle conseguenze in punto di spese e responsabilità aggravata.
art. 96, terzo comma, c.p.c.
Applicato per la condanna della ricorrente a un ulteriore importo a titolo di responsabilità aggravata.
art. 96, quarto comma, c.p.c.
Applicato per la condanna al pagamento in favore della Cassa delle ammende dell'ulteriore importo previsto dalla norma.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
Richiamato per il raddoppio del contributo unificato, se dovuto.
Massime di principio
- La violazione dell'art. 2697 c.c. è configurabile solo quando il giudice di merito distribuisca l'onere probatorio in modo giuridicamente errato; non quando il ricorrente contesti, in realtà, l'apprezzamento delle prove o la ricostruzione del fatto compiuta dal giudice.
- In sede di legittimità non è consentito ottenere una nuova valutazione del materiale probatorio, perché la scelta delle prove ritenute più idonee e la loro attendibilità sono riservate al giudice di merito.
- La liquidazione equitativa del danno ex art. 1226 c.c. è uno strumento sussidiario e non sostitutivo della prova: presuppone l'accertamento dell'esistenza di un danno certo e l'oggettiva, non colpevole difficoltà di provarne il preciso ammontare.
- Le difficoltà probatorie non possono essere invocate per colmare omissioni istruttorie imputabili alla parte onerata della prova; l'equità non sana la mancata dimostrazione dell'an debeatur.
- In presenza di un contratto di assicurazione a primo rischio assoluto, il limite di polizza incide sull'ammontare massimo indennizzabile, ma non esonera l'assicurato dalla prova del danno subito e della sua quantificazione entro i limiti della copertura.
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