Cassazione Penale, Sentenza n. 27961/2022 del 18/07/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente impugna la sentenza della Corte di appello di Napoli che ha ordinato la consegna austriaca, sostenendo violazione degli artt. 6 (commi 3 e 4), 5, 18 lett. t) della legge n. 69/2005 e degli artt. 5 e 6 CEDU: la sentenza non avrebbe indicato gli elementi che permettono di identificare il ricorrente come autore dei fatti e non avrebbe riportato le "fonti di prova" o il compendio indiziario sulla base del quale sarebbe stata decisa la consegna, limitandosi a descrizioni generiche e a controlli formali (doppia incriminazione, tempestività degli atti).
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile perché manifestamente infondato. Ha ritenuto applicabile il d.lgs. 2 febbraio 2021, n. 10 (modifica della disciplina sul mandato di arresto europeo) che ha abrogato le previsioni della legge n. 69/2005 che richiedevano l'indicazione dei "gravi indizi" e una relazione dettagliata sulle fonti di prova. Di conseguenza il giudice nazionale è limitato a un controllo formale del contenuto del mandato (descrizione delle circostanze, momento, luogo, grado di partecipazione) e non può sindacare sommariamente la valutazione degli indizi fatta dall'autorità emittente. Nel caso di specie il mandato conteneva indicazioni sufficienti (momento, luogo, partecipazione) e la consegna è stata ritenuta conforme. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 in favore della cassa delle ammende.
Norme richiamate
legge n. 69 del 2005
Originaria normativa di recepimento della decisione quadro 2002/584/GAI che imponeva una documentazione più ampia (relazione sui fatti con indicazione delle fonti di prova e dei "gravi indizi"). La Cassazione osserva che molte delle sue previsioni sono state abrogate o modificate dal d.lgs. n. 10/2021.
d.lgs. 2 febbraio 2021, n. 10
Norma ora applicabile che ha modificato la disciplina nazionale sul mandato di arresto europeo: ha rimosso il riferimento ai "gravi indizi" e ridotto gli oneri documentali imposti dalla legge 69/2005, vincolando il giudice nazionale a un controllo prevalentemente formale del mandato e favorendo il principio del mutuo riconoscimento.
Decisione quadro 2002/584/GAI (mandato di arresto europeo)
Quadro sovranazionale che privilegia il principio del mutuo riconoscimento tra Stati membri; il d.lgs. n. 10/2021 è stato adottato per adeguare la normativa italiana a tale Decisione quadro e alle osservazioni internazionali sul rapporto tra richiesta e documentazione.
artt. 5 e 6 CEDU
Richiamati dal ricorrente come garanzie di libertà personale e processo equo; la Cassazione ha ritenuto che, nel quadro del mandato di arresto europeo e alla luce della normativa aggiornata, le eventuali tutele sostanziali devono essere garantite davanti all'autorità giudiziaria dello Stato emittente.
art. 18 lett. t) legge n. 69/2005 (richiamata)
Previsione richiamata dal ricorrente relativa al rifiuto dell'esecuzione se il provvedimento cautelare originario è privo di motivazione; la Corte osserva che dopo le modifiche normative il sindacato italiano è più limitato e la verifica della motivazione del provvedimento originario è rimessa all'autorità dello Stato emittente.
Massime di principio
- Dopo il d.lgs. n. 10/2021 il giudice nazionale effettua principalmente un controllo formale del mandato di arresto europeo: verifica la presenza delle informazioni essenziali (descrizione delle circostanze, momento, luogo, grado di partecipazione) ma non può riformulare o riesaminare sommariamente il compendio indiziario valutato dall'autorità emittente.
- La rimozione del requisito dei "gravi indizi" implica che la mancanza di una dettagliata relazione sulle fonti di prova non costituisce di per sé motivo automatico di rifiuto della consegna; eventuali contestazioni sulla fondatezza delle prove devono essere valorizzate davanti all'autorità giudiziaria dello Stato richiedente.
- Il mandato deve comunque contenere informazioni minime e precise sulle circostanze del reato (tempo, luogo, grado di partecipazione) perché il controllo formale nazionale possa considerarlo sufficiente; in loro assenza l'autorità nazionale può chiedere integrazioni ai sensi dell'art. 16.
- Il principio del mutuo riconoscimento limita il sindacato nazionale: questioni inerenti alla qualificazione giuridica dei fatti e all'esistenza di prove sostanziali rientrano nella competenza dello Stato emittente.
- Ricorrere in Cassazione contro la decisione di consegna espone il ricorrente al rischio di inammissibilità e alle spese processuali; le contestazioni procedurali fondate esclusivamente sull'assenza di dettagli probatori, alla luce della normativa attuale, hanno scarse probabilità di successo.
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