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Cassazione Civile, Ordinanza n. 10577/2023 del 19/04/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (ente locale)

La controversia

La società concessionaria ha impugnato un avviso di rettifica IMU relativo all’anno 2015, emesso in relazione a un fabbricato demaniale sito nell’area portuale di Napoli e censito in catasto come categoria D/7. In appello la CTR aveva rigettato l’impugnazione, ritenendo che il concessionario di beni demaniali fosse soggetto passivo dell’IMU. In cassazione la società ha dedotto: (1) nullità della sentenza per motivazione apparente; (2) violazione della disciplina ICI/IMU, sostenendo che il concessionario di un manufatto demaniale non sarebbe equiparabile al concessionario di area demaniale e non potrebbe essere gravato dell’imposta, essendo posizione analoga a quella del conduttore; (3) violazione della norma che individua il concessionario quale soggetto passivo solo per le aree demaniali; (4) violazione dello ius superveniens in materia IMU, sempre sul presupposto che la soggettività passiva riguardi solo le aree demaniali; (5) violazione dei principi costituzionali e della disciplina catastale, perché il concessionario del manufatto sarebbe trattato come soggetto passivo IMU pur non avendo legittimazione sulle vicende del classamento, che spetterebbero al proprietario.

La decisione

La Corte ha disatteso l’eccezione di inammissibilità sollevata dal Comune e ha ritenuto infondati tutti i motivi di ricorso. Ha affermato che la motivazione della CTR era sufficiente e che, in base alla normativa ICI e IMU e alla giurisprudenza di legittimità, il concessionario di un bene demaniale è soggetto passivo dell’imposta anche quando la concessione riguarda un fabbricato demaniale insistente su area demaniale, poiché in tale ipotesi il concessionario è titolare di un diritto reale assimilabile alla superficie/proprietà superficiaria. Ha inoltre escluso la dedotta disparità in materia catastale, osservando che le contestazioni sulla rendita andavano rivolte all’Agenzia competente e che la contribuente non poteva dolersi in questa sede della classificazione D/7. Il ricorso è stato quindi rigettato, con condanna della ricorrente alle spese e al pagamento dell’ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 111, comma 6, Cost.

    Richiamato per dedurre la nullità della sentenza per motivazione apparente; la Corte ha ritenuto la motivazione della CTR congrua e non apparente.

  • art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c.

    Invocato come parametro della motivazione della sentenza; la Corte ha escluso la sua violazione.

  • art. 118 disp. att. c.p.c.

    Richiamato in relazione al requisito della motivazione; non violato secondo la Corte.

  • art. 36, comma 2, nn. 3 e 4, d.lgs. 546/1992

    Invocato per lamentare difetto di motivazione della sentenza tributaria; la Corte ha ritenuto la decisione di merito adeguatamente motivata.

  • art. 3, comma 2, d.lgs. 504/1992

    "Nel caso di concessione su aree demaniali, soggetto passivo è il concessionario"

    La disposizione, nel testo modificato, è letta come espressione della volontà legislativa di assoggettare il concessionario di aree demaniali all’imposta e di renderlo obbligato sia sostanziale sia formale.

  • art. 23 Cost.

    Richiamato dalla ricorrente a sostegno della tesi dell’illegittimo aggravio impositivo; la Corte non ne ha ravvisato violazione.

  • art. 18, comma 3, L. 388/2000

    Considerato come norma modificativa dell’art. 3, comma 2, d.lgs. 504/1992, nel senso di ampliare la soggettività passiva ai concessionari di aree demaniali.

  • art. 9, comma 1, d.lgs. 23/2011

    "Nel caso di concessione di aree demaniali, soggetto passivo è il concessionario"

    Per l’IMU conferma la soggettività passiva del concessionario di aree demaniali; per il fabbricato demaniale la Corte richiama anche il primo periodo della norma, che assoggetta proprietario e titolari di diritti reali, ritenendo il concessionario titolare di un diritto reale assimilabile alla superficie.

  • art. 934 c.c.

    Richiamato per affermare che il fabbricato costruito su area demaniale costituisce accessione del suolo.

  • art. 952 c.c.

    Richiamato per qualificare la posizione del concessionario come assimilabile al diritto di superficie o alla proprietà superficiaria.

  • art. 102 c.p.c.

    Richiamato per escludere il litisconsorzio necessario con l’Agenzia del Territorio in un giudizio promosso contro il Comune.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002

    Richiamato per l’obbligo della ricorrente di versare l’ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.

  • art. 13, comma 1-bis, d.P.R. 115/2002

    Richiamato come parametro per la quantificazione dell’ulteriore contributo unificato.

Massime di principio

  • Nel sistema ICI/IMU, la concessione di aree demaniali comporta la soggettività passiva del concessionario a partire dalla decorrenza della disciplina modificata, senza necessità di indagare ulteriormente la natura reale o obbligatoria della concessione.
  • Quando la concessione riguarda un fabbricato edificato o edificando su area demaniale, la posizione del concessionario è assimilabile a un diritto reale di superficie o alla proprietà superficiaria; perciò la soggettività passiva IMU può fondarsi sulla regola generale che colpisce il titolare di diritti reali sull’immobile.
  • Le contestazioni relative alla rendita o al classamento catastale non possono essere fatte valere utilmente nel giudizio di impugnazione dell’atto impositivo promosso solo contro il Comune, dovendo essere indirizzate nei confronti dell’ente competente alla formazione/aggiornamento catastale.
  • La motivazione della sentenza tributaria è sufficiente quando consente di ricostruire la ratio decidendi e si colloca sopra il minimo costituzionale; non sussiste nullità per motivazione apparente se il giudice di merito espone, anche sinteticamente, il percorso argomentativo seguito.
  • In materia di IMU su beni demaniali concessi, il concessionario subentra nei poteri e nelle funzioni dell’amministrazione concedente ai fini del prelievo e della posizione fiscale, divenendo il soggetto tenuto al pagamento del tributo e, correlativamente, il soggetto rilevante per gli aspetti catastali collegati al bene.

Come è indicizzato

MaterieAccertamentoContenzioso tributarioGiurisdizione
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della provaGiudicatoLitisconsorzio necessario

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