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Cassazione Penale, Ordinanza n. 01144/2025 del 10/01/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di cassazione ha preso atto della rinuncia al ricorso intervenuta in corso di giudizio e ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha inoltre condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 500 in favore della Cassa delle ammende.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato ha proposto ricorso per cassazione contro la sentenza della Corte di appello di Milano che, nell'ambito di un concordato ex art. 599-bis c.p.p., aveva dichiarato inammissibili per rinuncia i motivi di appello salvo quelli relativi alla pena e al bilanciamento della recidiva, confermando nel resto la decisione di primo grado del Tribunale di Busto Arsizio e rideterminando la pena, con revoca dell'interdizione legale e sostituzione dell'interdizione perpetua dai pubblici uffici con l'interdizione per cinque anni. Prima della decisione di legittimità è poi pervenuto atto di rinuncia al ricorso, sottoscritto dal difensore munito di procura speciale dell'imputato. La Corte ha quindi rilevato che il ricorso doveva essere dichiarato inammissibile per rinuncia, con conseguente condanna alle spese processuali e al pagamento di euro 500 alla Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 599-bis c.p.p.

    Disposizione richiamata per il concordato in appello; nel caso concreto l'appello è stato deciso con accoglimento del concordato, con limitazione dei motivi esaminati alla pena e al bilanciamento della recidiva.

Massime di principio

  • La rinuncia al ricorso per cassazione, quando validamente presentata dal difensore munito di procura speciale, determina l'inammissibilità del ricorso.
  • In presenza di rinuncia sopravvenuta al ricorso, la Corte non esamina il merito delle doglianze e si limita a dichiarare l'inammissibilità con le conseguenze accessorie previste dalla legge.
  • Il concordato in appello ex art. 599-bis c.p.p. consente di definire il giudizio di secondo grado limitando l'ambito della cognizione ai soli punti non rinunciati, come la quantificazione della pena e il bilanciamento delle circostanze/recidiva.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniRiti alternativi
RamiProcesso penale

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