Cassazione Penale, Sentenza n. 11731/2025 del 25/03/2025
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
Impugnazione della sentenza della Corte d'Appello del 18/03/2024 che, nel rideterminare la pena per il reato di tentata estorsione, ha negato il beneficio della sospensione condizionale della pena con una motivazione sommaria: "non vi sono le condizioni per concedere il beneficio della sospensione condizionale della pena, avendone il prevenuto già beneficiato almeno una volta e non potendosi comunque formulare una prognosi positiva per il futuro". Il difensore ha censurato la carenza motivazionale, evidenziando che non sono state considerate le circostanze previste dall'art. 133 c.p., che la precedente condanna era stata convertita in pena pecuniaria, che il profitto del reato era di soli due euro, che l'imputato è regolare sul territorio nazionale e che la pena inflitta (1 anno e 8 mesi di reclusione e € 340,00 di multa) non supera i limiti che avrebbero reso possibile la sospensione ai sensi dell'art. 164 c.p.
La decisione
La Corte di Cassazione ha ritenuto il ricorso fondato. Ha richiamato il principio delle Sezioni Unite (Sez. U, n.22533/2018) secondo cui il giudice d'appello ha un dovere di decidere e motivare l'applicazione dei benefici di legge; la mancata decisione motivata integra motivo di annullamento. La Corte ha osservato che la Corte d'Appello si è limitata a una affermazione generica sulla pregressa fruizione del beneficio senza esaminare l'applicabilità dell'ultimo comma dell'art. 164 c.p. (che consente la sospensione anche più di una volta se la pena cumulata non supera i limiti dell'art. 163). Dato che la pena inflitta e la precedente conversione pecuniaria avrebbero potuto consentire la sospensione, la Cassazione ha annullato la sentenza impugnata limitatamente al punto relativo alla sospensione condizionale e ha rinviato per nuovo giudizio alla Corte d'Appello affinché valuti, con motivazione completa e considerando gli elementi di cui all'art. 133 c.p., se concedere o meno il beneficio.
Norme richiamate
art. 164 cod. pen.
"la sospensione condizionale della pena non può essere concessa più di una volta. Tuttavia il giudice nell'infliggere una nuova condanna, può disporre la sospensione condizionale qualora la pena da infliggere, cumulata con quella irrogata con la precedente condanna anche per delitto, non superi i limiti stabiliti dall'articolo 163"
La Corte ha richiamato l'ultimo comma dell'art. 164 c.p. per sostenere che la mera pregressa fruizione del beneficio non esclude automaticamente una nuova concessione se la pena cumulata resta nei limiti di legge; quindi l'applicabilità della sospensione va valutata tenendo conto del cumulo con precedenti condanne.
art. 133 cod. pen.
L'art. 133 contiene i criteri per la valutazione prognostica (che il giudice deve considerare per la sospensione condizionale). La Corte ha rilevato che la Corte d'Appello non ha esaminato le circostanze indicate da tale norma (es. condotta dell'imputato, antecedenti, legami familiari, riparazione del danno), omissione che ha reso carente la motivazione.
art. 163 cod. pen.
L'art. 163 fissa i limiti massimi della pena oltre i quali non è consentita la sospensione. La Corte ha rilevato che, considerati i limiti di cui all'art. 163, la pena cumulata del ricorrente poteva rientrare nei parametri che permettono la sospensione.
Sez. U, n. 22533 del 25/10/2018 (giurisprudenza richiamata)
Principio secondo cui il giudice d'appello ha il dovere di decidere e motivare in ordine all'applicazione dei benefici di legge; la mancata decisione motivata su tale questione comporta annullamento per vizio di motivazione e violazione di legge.
Sez. 2, n. 27886 del 23/06/2022 (Andrisani)
Principio secondo cui l'omessa pronuncia della corte d'appello sulla richiesta di sospensione condizionale determina annullamento con rinvio quando in sentenza manchi il giudizio prognostico di recidiva e non vi siano elementi utili per valutare la concessione del beneficio in sede di legittimità.
Massime di principio
- La corte d'appello ha l'obbligo (dovere) di decidere espressamente e motivare sulla concessione dei benefici (es. sospensione condizionale); la mera dichiarazione generica è insufficiente.
- La pregressa fruizione della sospensione condizionale non la esclude automaticamente: va valutato l'ultimo comma dell'art. 164 c.p. e il cumulo delle pene rispetto ai limiti dell'art. 163 c.p.
- Il giudice deve esaminare e motivare gli elementi indicati dall'art. 133 c.p. (prognosi, condotte, circostanze personali e familiari, riparazione del danno, ecc.) quando decide sulla sospensione condizionale.
- L'omissione di un giudizio prognostico o la carenza motivazionale in ordine all'applicazione del beneficio comporta annullamento della decisione e rinvio per un nuovo esame.
- In casi simili è essenziale documentare e valutare: precedenti penali (anche se convertiti in pena pecuniaria), entità della pena attuale, profitto del reato, comportamento post-fatto e condizioni personali rilevanti per la prognosi.
- Se il beneficio è richiesto dall'imputato, il giudice d'appello deve fornire una valutazione argomentata che renda comprensibile il rifiuto o l'accoglimento, soprattutto quando gli elementi concreti sembrano favorire la concessione.
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