Sentenza n. 9562/2026 - Roma, Sezione 1Q
per l'annullamento dei seguenti atti: A) Decreto del Ministero della salute, adottato di concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze, recante “Certificazione del superamento del tetto di spesa dei dispositivi medici a livello nazionale e regionale per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018” del 6 luglio 2022, pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 15 settembre 2022; B) Decreto del Ministero della Salute del 6 ottobre 2022, “Adozione delle linee guida propedeutiche all'emanazione dei provvedimenti regionali e provinciali in tema di ripiano del superamento del tetto dei dispositivi medici per gli anni 2015, 2016, 2017, 2018”, pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 26 ottobre 2022; C) “Intesa, ai sensi della legge 21 settembre 2022, n. 142, sullo schema di decreto ministeriale per l’adozione delle linee guida propedeutiche all'emanazione dei provvedimenti regionali e provinciali in applicazione dell'art. 18 comma I del decreto-legge 9 agosto 2022, n.115. Tetti dispositivi medici 2015-2018” raggiunta in seno alla Conferenza Permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano il 28 settembre 2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: decreto ministeriale di certificazione del superamento del tetto di spesa dei dispositivi medici per gli anni 2015-2018, decreto ministeriale recante le linee guida per il ripiano e relativa intesa della Conferenza Stato-Regioni
Esito
Favorevole al resistente (amministrazioni statali)
Prevale l’amministrazione
La controversia
L'impresa fornitrice di dispositivi medici ha impugnato gli atti statali e l'intesa della Conferenza Stato-Regioni relativi alla determinazione dei tetti di spesa regionali per il quadriennio 2015-2018 e alle modalità di compartecipazione delle aziende private alla sostenibilità del Servizio sanitario nazionale mediante il meccanismo del payback. Sono state dedotte censure concernenti, da un lato, l'illegittimità delle norme primarie disciplinanti il meccanismo e, dall'altro, vizi propri dei provvedimenti impugnati. Nel corso del giudizio è intervenuto l'art. 7, comma 1, d.l. 95/2025, convertito dalla l. 118/2025. La ricorrente ha dichiarato la sopravvenuta carenza di interesse alla decisione, avendo versato alla Regione la quota del 25 per cento degli importi indicati nei provvedimenti regionali e provinciali, secondo quanto previsto dalla nuova disciplina.
La decisione
Il TAR ha dichiarato il ricorso improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse. Il versamento della quota ridotta del 25 per cento, effettuato dalla ricorrente in applicazione dello ius superveniens, ha fatto venir meno l'interesse alla definizione del giudizio. In applicazione del principio dispositivo, il Collegio ha preso atto della dichiarazione della parte e ha omesso ogni esame delle censure, dichiarandole assorbite. Le spese di lite sono state integralmente compensate tra le parti costituite, in ragione della decisione in rito e della complessità della materia.
Norme richiamate
art. 7, comma 1, d.l. 95/2025, convertito con modificazioni dalla l. 118/2025
Per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018 gli obblighi a carico delle aziende fornitrici di dispositivi medici [...] si intendono assolti con il versamento [...] della quota del 25 per cento degli importi indicati nei provvedimenti regionali e provinciali [...] L'integrale versamento [...] estingue l'obbligazione gravante sulle aziende fornitrici [...] precludendo loro ogni ulteriore azione giurisdizionale connessa con l'obbligo di corresponsione degli importi relativi agli anni predetti.
La disposizione sopravvenuta consente di assolvere gli obblighi di payback relativi agli anni 2015-2018 mediante il versamento del 25 per cento degli importi dovuti e prevede che tale versamento estingua l'obbligazione e precluda ulteriori azioni giurisdizionali connesse; nel caso concreto, il versamento ha determinato la sopravvenuta carenza di interesse al ricorso.
art. 9-ter, comma 9, d.l. 78/2015, convertito dalla l. 125/2015
È richiamato quale fonte degli obblighi posti a carico delle aziende fornitrici di dispositivi medici nell'ambito del meccanismo di payback.
art. 9-ter, comma 9-bis, d.l. 78/2015, convertito dalla l. 125/2015
È richiamato quale base normativa dei provvedimenti regionali e provinciali recanti gli importi dovuti dalle aziende fornitrici.
art. 8, comma 3, d.l. 34/2023, convertito dalla l. 56/2023
È richiamato dalla disciplina sopravvenuta tra le disposizioni relative agli obblighi delle aziende fornitrici di dispositivi medici per gli anni 2015-2018.
Massime di principio
- La sopravvenuta carenza di interesse, dichiarata dalla parte ricorrente e determinata dall'adesione a una disciplina sopravvenuta che estingue l'obbligazione controversa, comporta l'improcedibilità del ricorso per il venir meno dell'utilità concreta della decisione.
- Nel processo amministrativo il principio dispositivo impone al giudice di conformarsi alla dichiarazione della parte relativa alla sopravvenuta carenza di interesse, quando essa risulti coerente con gli effetti prodotti dalla disciplina sopravvenuta.
- Quando il ricorso diviene improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse, le censure di merito non devono essere esaminate e possono essere dichiarate assorbite.
- In presenza di una decisione in rito e di una materia caratterizzata da particolare complessità, le spese di lite possono essere integralmente compensate tra le parti costituite.
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