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Cassazione Civile, Ordinanza n. 32651/2021 del 09/11/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (debitore esecutato)

La controversia

La controversia nasce da un giudizio di opposizione al piano di riparto in sede esecutiva immobiliare. Il soggetto esecutato ha impugnato in cassazione la sentenza della Corte d'appello che aveva deciso sull'opposizione distributiva, articolando quattro motivi: 1) violazione dell'art. 91 c.p.c. per essere stato condannato al pagamento delle spese in favore di un condominio che, secondo il ricorrente, non era mai stato evocato in appello; 2) dedotta tardività degli interventi dei creditori, richiamando gli artt. 564 e 565 c.p.c., perché intervenuti dopo l'udienza di autorizzazione alla vendita e perché la Corte territoriale avrebbe erroneamente ritenuto irrilevante un'udienza tenutasi dinanzi al giudice dell'esecuzione; 3) nullità della sentenza d'appello per avere rigettato un motivo relativo all'illegittimità del tasso del mutuo n. 9429/88 e per non avere censurato il criterio di calcolo adottato dal consulente tecnico d'ufficio; 4) violazione dell'art. 2697 c.c. e degli artt. 112 e 198 c.p.c. per non avere considerato inutilizzabile un documento che, invece, era stato prodotto dal difensore del ricorrente al consulente tecnico d'ufficio.

La decisione

La Corte ha rilevato d'ufficio un difetto di integrità del contraddittorio: nella sentenza d'appello risultava destinatario della pronuncia sulle spese un condominio che non era stato notificato con l'atto di appello, ma che doveva partecipare al giudizio quale litisconsorte necessario in una controversia distributiva ex art. 512 c.p.c. In applicazione del principio secondo cui nelle opposizioni esecutive e nelle controversie distributive il ricorso deve essere proposto nei confronti di tutti i creditori procedenti e intervenuti al momento dell'opposizione, la Cassazione ha cassato la sentenza impugnata e ha rinviato la causa alla Corte d'appello di Roma, in diversa composizione, affinché integri il contraddittorio nei confronti del condominio e rinnovi la decisione, provvedendo anche sulle spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 91 c.p.c.

    È richiamato per censurare la condanna alle spese in favore di un soggetto che, secondo il ricorrente, non era parte del giudizio di appello.

  • art. 564 c.p.c.

    Invocato dal ricorrente in relazione alla pretesa tardività degli interventi dei creditori.

  • art. 565 c.p.c.

    Invocato dal ricorrente in relazione alla pretesa tardività degli interventi dei creditori.

  • art. 512 c.p.c.

    Qualifica la controversia come opposizione/controversia distributiva, nella quale è necessario il litisconsorzio tra tutti i partecipanti alla distribuzione.

  • art. 366, comma 1, n. 3, c.p.c.

    Richiamato dalla giurisprudenza citata per la necessità di indicare esattamente i litisconsorti necessari nel ricorso per consentire il controllo dell'integrità del contraddittorio.

  • art. 331 c.p.c.

    È la norma che consente l'integrazione del contraddittorio quando emergano litisconsorti necessari non evocati.

  • art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

    È il parametro formale richiamato per i motivi che denunciano violazione di legge.

  • art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.

    È il parametro formale richiamato per il motivo che denuncia nullità della sentenza.

  • art. 2697 c.c.

    È richiamato dal ricorrente a sostegno della censura relativa alla valutazione del documento prodotto al consulente.

  • art. 112 c.p.c.

    È richiamato dal ricorrente per lamentare omessa pronuncia o ultra/extra petizione nella valutazione del documento.

  • art. 198 c.p.c.

    È richiamato dal ricorrente in relazione all'attività del consulente tecnico d'ufficio.

  • art. 23, comma 8-bis, D.L. 28 ottobre 2020, n. 137

    È menzionato solo per il rito camerale cartolare seguito in Cassazione.

  • L. 18 dicembre 2020, n. 176

    Legge di conversione del D.L. n. 137/2020, richiamata per il rito della decisione.

  • art. 13, comma 1-quater, D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    La Corte precisa che, non essendo il ricorso dichiarato inammissibile, improcedibile o rigettato, non va dato atto dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato.

Massime di principio

  • Nelle controversie distributive e nelle opposizioni esecutive devono partecipare al giudizio tutti i creditori procedenti e intervenuti al momento della proposizione dell'opposizione, poiché tra essi sussiste litisconsorzio processuale necessario.
  • Se nel giudizio di impugnazione manca un litisconsorte necessario, la Corte di cassazione può rilevare d'ufficio il difetto di integrità del contraddittorio e cassare con rinvio per la sua integrazione.
  • Quando il contraddittorio non è integro per mancata evocazione di un soggetto necessario, la decisione di merito non può essere mantenuta e va rinnovata dal giudice di rinvio dopo l'integrazione.
  • Nel ricorso per cassazione relativo a opposizioni esecutive e controversie distributive è essenziale indicare con precisione tutti i litisconsorti necessari, per consentire il controllo dell'integrità del contraddittorio.

Come è indicizzato

MaterieOpposizioni esecutiveCompetenza
RamiEsecuzioniProcesso civile
IstitutiLitisconsorzio necessario

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