Cassazione Civile, Ordinanza n. 21707/2025 del 28/07/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha dichiarato estinto il giudizio per rinuncia agli atti da parte della ricorrente. Ha inoltre condannato la ricorrente al pagamento delle spese di lite in favore dei controricorrenti, applicando il principio della soccombenza virtuale, richiamando il fatto che in precedenti decisioni su controversie analoghe la stessa parte risultava soccombente. Le spese sono state liquidate e disposte in distrazione.
Esito
Favorevole al resistente (lavoratori)
La controversia
La società datrice di lavoro ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello di Milano relativa a una controversia di lavoro in materia di retribuzione del rapporto privato. Dopo la notifica di una proposta di definizione anticipata della controversia con esito di rigetto, la ricorrente ha dapprima chiesto la decisione e poi ha rinunciato agli atti del giudizio, dichiarando di prendere atto della conformità della proposta all'orientamento ormai consolidato della Corte di cassazione in controversie analoghe. I lavoratori hanno preso atto della rinuncia e hanno chiesto la condanna della rinunciante alle spese, con distrazione.
Norme richiamate
principio della soccombenza virtuale
In caso di rinuncia agli atti, le spese possono essere poste a carico della parte rinunciante sulla base dell'esito virtuale prevedibile della controversia, tenendo conto dell'orientamento consolidato della Corte in casi analoghi.
Massime di principio
- La rinuncia agli atti del giudizio determina l'estinzione del processo.
- In caso di estinzione per rinuncia, la regolazione delle spese può avvenire secondo la soccombenza virtuale, valutando quale sarebbe stato prevedibilmente l'esito del giudizio alla luce dell'orientamento giurisprudenziale consolidato.
- La distrazione delle spese può essere disposta quando ne ricorrano i presupposti e la parte vittoriosa lo richieda.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza giuslavoristica, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza giuslavoristica
- ordinanza_civile_lavoro · 28 lug 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 21654/2025 del 28/07/2025
- ordinanza_civile_lavoro · 28 lug 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 21659/2025 del 28/07/2025
- ordinanza_civile_lavoro · 28 lug 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 21660/2025 del 28/07/2025
- ordinanza_civile_lavoro · 28 lug 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 21675/2025 del 28/07/2025
- ordinanza_civile_lavoro · 28 lug 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 21676/2025 del 28/07/2025
- ordinanza_civile_lavoro · 28 lug 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 21684/2025 del 28/07/2025
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza giuslavoristica →