Cassazione Civile, Sentenza n. 29774/2020 del 29/12/2020
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
La questione centrale riguarda il momento da cui far decorrere l'obbligo di prestare servizio per cinque anni e, conseguentemente, il termine decennale utile ai fini della prescrizione. La corte territoriale aveva ritenuto probante un documento dell'ordine dei medici che attestava la "maturazione dei requisiti" per la specializzazione e, in base a ciò, aveva fissato il momento iniziale rilevante; ciò è stato contestato in cassazione. La Corte di cassazione rileva che la corte d'appello è contraddittoria e immotivata: da un lato afferma che la dichiarazione di impegno coincide con la data di conseguimento del titolo specialistico, dall'altro valorizza una data che attesta soltanto la maturazione dei requisiti (ai sensi dell'art. 5, comma 1, legge sulla professione medica 1984). La Suprema Corte osserva che, ai fini dell'esercizio del diritto dell'Ente a ottenere la restituzione dell'assegno in caso di inadempimento, occorre il conseguimento formale del titolo di specializzazione (atto esterno e riconoscibile), non la sola maturazione dei requisiti. La controricorrente ha poi dedotto un presunto errore di traduzione ("espletamento/compimento" vs "ottenimento"), ma la Corte ritiene la questione ininfluente: l'espletamento della specializzazione legittimamente si collega all'ottenimento del titolo formale.
La decisione
La Corte accoglie il primo motivo di ricorso, assorbendo gli altri motivi, cassa la sentenza della corte d'appello e rinvia la causa alla corte d'appello di Trento, sezione distaccata di Bolzano, in diversa composizione, per un nuovo esame. La corte d'appello di rinvio dovrà anche pronunciarsi sulle spese del giudizio di cassazione. In pratica la decisione di merito della corte d'appello è annullata perché ha errato nell'individuare il momento iniziale rilevante (ha utilizzato la data di maturazione dei requisiti anziché la data di conseguimento formale del titolo di specializzazione).
Norme richiamate
legge sulla professione medica 1984
La corte distingue tra la "maturazione dei requisiti" richiamata dall'art. 5 comma 1 e il conseguimento formale del titolo: per fissare effetti esterni quali l'inizio del termine prescrizionale o l'esigibilità della restituzione dell'assegno è necessario il titolo formale
d.p.g.p. 29-3-1988, n. 6
Richiamato come riferimento che evidenzia l'importanza della data di conseguimento del titolo di specializzazione ai fini del calcolo del periodo di servizio e della prescrizione
codice civile
La Corte ricorda che per determinare l'inizio del termine prescrizionale in ipotesi di azione di restituzione (ex art. 2935 c.c.) occorre fare riferimento a un atto formale che renda l'obbligo effettivamente esercitabile dall'ente; pertanto il mero possesso dei requisiti non è sufficiente
Massime di principio
- Per stabilire l'inizio del termine prescrizionale e l'effettiva esigibilità di obblighi collegati a una specializzazione, rileva il conseguimento formale del titolo e non la sola maturazione dei requisiti
- Documenti che attestano la "maturazione" dei requisiti per la specializzazione non sono automaticamente equipollenti al titolo specialistico: il giudice deve motivare compiutamente ogni equiparazione
- Errori o varianti di traduzione del termine (espletamento/compimento vs ottenimento) non mutano la sostanza giuridica: ciò che conta è l'effetto esterno e riconoscibile del titolo
- Se la motivazione della corte d'appello è contraddittoria o non chiarisce su quale atto esterno si fondi la decorrenza di termini rilevanti, la sentenza può essere cassata e il giudizio rinviato per nuovo esame
- In controversie su obblighi di servizio e restituzione di assegni, l'ente creditore deve poter indicare un fatto formale e pubblicamente attestabile (es. rilascio del titolo) per far decorrere i termini di prescrizione
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