Corte di giustizia, Sentenza C-902/24
Sentenza della Corte (Nona Sezione) del 22 gennaio 2026. — RM e EM contro Santander Bank Polska S.A. — Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Sąd Okręgowy w Warszawie. — Rinvio pregiudiziale – Tutela dei consumatori – Direttiva 93/13/CEE – Clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori – Articolo 6, paragrafo 1, e articolo 7, paragrafo 1 – Contratto di mutuo ipotecario indicizzato in valuta estera contenente clausole abusive – Effetti della dichiarazione del carattere abusivo di una clausola – Nullità del contratto – Giurisprudenza nazionale che prevede il sorgere di due crediti di restituzione indipendenti – Azione del consumatore diretta alla restituzione delle rate mensili versate in base al contratto – Credito del professionista corrispondente all’importo del mutuo – Recupero – Diritto del professionista di sollevare un’eccezione di compensazione del suo credito con quello del consumatore – Regime di ripartizione delle spese – Effetto dissuasivo del divieto di clausole abusive – Principio di effettività – Obbligo di interpretazione conforme al diritto dell’Unione. — Causa C-902/24
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha ritenuto compatibile con la direttiva 93/13 l’uso, da parte della banca, di un’eccezione di compensazione nel contenzioso derivante dalla nullità di un mutuo ipotecario con clausole abusive. Ha però precisato che il credito della banca non può essere trattato come esigibile prima della declaratoria di nullità del contratto e che la disciplina delle spese non deve scoraggiare il consumatore dal far valere i propri diritti. La Corte ha quindi rimesso al giudice nazionale la verifica dell’interpretazione conforme del diritto processuale polacco.
Clausole abusive in un mutuo ipotecario in valuta estera: compatibilità con la direttiva 93/13 dell’eccezione di compensazione sollevata dalla banca, del termine di esigibilità del credito e della ripartizione delle spese
La questione giuridica
Se gli articoli 6, paragrafo 1, e 7, paragrafo 1, della direttiva 93/13, letti alla luce dei principi di effettività, certezza del diritto, proporzionalità e del diritto a una tutela giurisdizionale effettiva, ostino a un’interpretazione del diritto nazionale che consente, in un giudizio promosso dal consumatore per la restituzione delle rate pagate in base a un mutuo nullo per clausole abusive, che la banca: i) proponga in subordine un’eccezione di compensazione del proprio credito per il capitale erogato; ii) pretenda che tale credito sia considerato esigibile prima della declaratoria di nullità; iii) fissi al consumatore un termine di due settimane per il pagamento; iv) ottenga una ripartizione delle spese sfavorevole al consumatore per effetto dell’accoglimento dell’eccezione.
Principio di diritto
La direttiva 93/13 non osta, in linea di principio, a che il giudice nazionale consenta alla banca, in un’azione del consumatore per la nullità del mutuo e la restituzione delle rate, di sollevare in subordine un’eccezione di compensazione del credito al rimborso del capitale erogato, purché tale credito non sia considerato esigibile prima che il contratto sia stato annullato dal giudice e purché la regolazione delle spese non produca un effetto dissuasivo sull’esercizio dei diritti garantiti dalla direttiva. La compensazione è compatibile con gli obiettivi della direttiva quando, nel diritto nazionale, produce un effetto equivalente all’adempimento reciproco e non priva il consumatore della restituzione dovuta né della tutela effettiva.
Norme richiamate
- Articolo 267 TFUE
- Direttiva 93/13/CEE
- Articolo 6, paragrafo 1, direttiva 93/13/CEE
- Articolo 7, paragrafo 1, direttiva 93/13/CEE
- Ventiquattresimo considerando direttiva 93/13/CEE
- Articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea
Clausole abusive, nullità del mutuo e compensazione: compatibilità con la direttiva 93/13
La sentenza riguarda un rinvio pregiudiziale del Sąd Okręgowy w Warszawie in una controversia tra due consumatori polacchi e la banca mutuante, relativa a un mutuo ipotecario in franchi svizzeri dichiarato nullo per la presenza di clausole di conversione abusive. Il giudice nazionale chiedeva se, in tale contesto, la banca potesse opporre in subordine un’eccezione di compensazione del proprio credito per il capitale erogato, nonché quali effetti ciò producesse sul credito della banca, sul termine di pagamento e sulle spese di lite.
Fatti e procedimento principale
RM ed EM avevano stipulato con Santander Bank Polska S.A. un mutuo ipotecario espresso in CHF, per un importo di PLN 360000 e durata di 360 mesi. Tra il 2008 e il 2022 avevano rimborsato rate per un totale di PLN 327338. Nel 2022 hanno agito in giudizio chiedendo la nullità del contratto per abusività delle clausole di conversione, la dichiarazione che il contratto non poteva sussistere senza tali clausole e la restituzione delle rate versate, oltre agli interessi di mora e alle spese.
La banca ha resistito sostenendo la validità del contratto e, successivamente, ha intimato ai mutuatari la restituzione del capitale erogato, dichiarando poi di voler compensare il proprio credito con quello vantato dai consumatori. Il giudice del rinvio ha già pronunciato una sentenza parziale con cui ha dichiarato nullo il contratto; restava da decidere l’efficacia dell’eccezione di compensazione e la conseguente disciplina delle spese.
Normativa rilevante
La Corte richiama l’articolo 6, paragrafo 1, della direttiva 93/13, secondo cui le clausole abusive non vincolano il consumatore, e l’articolo 7, paragrafo 1, che impone agli Stati membri di prevedere mezzi adeguati ed efficaci per far cessare l’inserzione di clausole abusive. Viene richiamato anche il ventiquattresimo considerando, che sottolinea la necessità di strumenti efficaci per reprimere le clausole abusive.
Sul piano nazionale, vengono citati gli articoli 58, 405, 410, 455, 498 e 499 del codice civile polacco e gli articoli 98, 100, 102, 203 e 2031 del codice di procedura civile, rilevanti per nullità, restituzione dell’indebito, compensazione e riparto delle spese.
Questioni esaminate dalla Corte
La Corte ha riformulato la questione unica del giudice del rinvio, escludendo ogni profilo autonomo relativo al principio di equivalenza, non adeguatamente motivato. In sostanza, è stata chiamata a stabilire se la direttiva 93/13 e il principio di effettività ostino a una disciplina nazionale che:
- consenta alla banca di far valere in subordine la compensazione del proprio credito per il capitale mutuato;
- tratti tale credito come esigibile già sulla base di un’intimazione con termine di due settimane;
- comporti una ripartizione delle spese che possa penalizzare il consumatore vittorioso sulla nullità del contratto.
Ragionamento della Corte
La Corte ricorda anzitutto che l’articolo 6, paragrafo 1, impone la disapplicazione delle clausole abusive e che l’articolo 7, paragrafo 1, in combinato con il ventiquattresimo considerando, mira a un effetto dissuasivo reale. Tuttavia, la direttiva 93/13 non disciplina espressamente tutte le conseguenze della nullità del contratto dopo l’eliminazione delle clausole abusive, sicché spetta agli Stati membri regolare tali effetti, nel rispetto del diritto dell’Unione.
Quanto alla teoria polacca delle "due pretese", la Corte osserva che, in linea di principio, una compensazione tra i crediti reciproci delle parti non è incompatibile con la direttiva, se essa non conduce alla pretesa del professionista di ottenere l’intero importo nominale del mutuo indipendentemente dai rimborsi già effettuati. La compensazione, infatti, tiene conto sia delle somme già versate dal consumatore sia dell’eventuale saldo residuo, evitando che il consumatore sia gravato dell’intero debito nominale.
La Corte distingue questa situazione da quella esaminata nella giurisprudenza sul diritto di ritenzione, dove il professionista poteva subordinare la restituzione a un’offerta o a una garanzia del consumatore, con conseguente perdita degli interessi di mora. Qui, invece, la compensazione, secondo il diritto polacco, produce un effetto equivalente all’esecuzione delle reciproche prestazioni e non compromette in linea di principio la tutela del consumatore. Inoltre, la Corte valorizza il fatto che il consumatore, debitamente informato dal giudice sulle conseguenze dell’annullamento, può decidere liberamente se opporsi o meno alla declaratoria di nullità.
Al tempo stesso, la Corte tutela il diritto di difesa della banca e il principio di parità delle armi: se il consumatore può chiedere la restituzione delle somme versate, anche la banca deve poter ottenere la restituzione del capitale erogato, compresa la possibilità di farlo tramite eccezione di compensazione proposta in subordine, qualora la difesa principale sulla validità del contratto non sia accolta.
La Corte precisa però una condizione decisiva: il credito della banca non può essere considerato esigibile prima che il giudice abbia annullato il contratto. Finché la banca sostiene la validità del contratto, un’intimazione di pagamento non può produrre effetti tali da far decorrere interessi di mora sul capitale da restituire. Inoltre, il termine fissato al consumatore per il pagamento deve essere valutato dal giudice nazionale alla luce di tutte le circostanze, affinché non diventi un ostacolo pratico all’esercizio dei diritti riconosciuti dalla direttiva.
Infine, sulla ripartizione delle spese, la Corte afferma che la disciplina nazionale deve essere interpretata in modo da non dissuadere il consumatore dall’agire per ottenere la rimozione delle clausole abusive e la restituzione di quanto indebitamente pagato. Il giudice nazionale può tener conto dell’eventuale malafede del consumatore che si opponga infondatamente alla compensazione, ma deve comunque garantire che il regime delle spese non comprometta l’effettività della tutela consumeristica.
Decisione e dispositivo
La Corte conclude che l’articolo 6, paragrafo 1, e l’articolo 7, paragrafo 1, della direttiva 93/13, letti alla luce dei principi di effettività, certezza del diritto, proporzionalità e del diritto a una tutela giurisdizionale effettiva, non ostano a un’interpretazione del diritto nazionale che consenta alla banca di sollevare in subordine un’eccezione di compensazione nel giudizio promosso dal consumatore per la nullità del mutuo e la restituzione delle rate.
Tale ammissibilità è però subordinata a due condizioni essenziali:
- il credito della banca non deve essere considerato esigibile prima della declaratoria di nullità del contratto;
- l’accoglimento dell’eccezione non deve comportare una decisione sulle spese idonea a dissuadere il consumatore dall’esercitare i diritti conferiti dalla direttiva.
Implicazioni pratiche
Per gli operatori italiani, la pronuncia conferma che, nei contenziosi sui mutui con clausole abusive, non è automaticamente precluso al professionista opporre la compensazione del capitale erogato, purché il meccanismo non svuoti la tutela restitutoria del consumatore. Il punto centrale non è la mera esistenza della compensazione, ma il suo coordinamento con l’effettività della tutela e con un regime di spese non deterrente.
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