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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 11762/2024 del 20/03/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

La ricorrente impugnava la conferma della condanna per ricettazione di tre assegni da 5.000 euro ciascuno deducendo: 1) insufficiente prova del delitto presupposto (si sarebbe fatto riferimento soltanto alla querela dell'offeso senza individuare gli artifici e i raggiri); 2) mancanza dell'elemento soggettivo della ricettazione e diversa qualificazione dei fatti (la ricorrente avrebbe ricevuto gli assegni come restituzione di un prestito da Calugarita); 3) vizio nella decisione sulla sospensione condizionale della pena (si chiedeva subordinazione ai lavori di pubblica utilità e acquisizione di documenti economici e familiari); 4) rifiuto ingiustificato delle pene sostitutive, nonostante riconoscimento della sospensione condizionale; 5) illegittimità del rifiuto di revoca della provvisionale senza valutare la situazione reddituale; 6) violazione dell'art. 438, comma 5 c.p.p. per la mancata audizione della teste Calugarita, la cui prova era condizione del rito abbreviato condizionato, e mancata retrocessione al rito ordinario.

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso come infondato e ha condannato la ricorrente al pagamento delle spese processuali ai sensi dell'art. 616 c.p.p. Nel dettaglio: la Cassazione ha ritenuto che il reato presupposto sia stato sufficientemente individuato nella tipologia (truffa) tramite la testimonianza dell'offeso; la mancata giustificazione del possesso degli assegni è prova della consapevolezza della provenienza illecita (elemento soggettivo della ricettazione). La sospensione condizionale con la specifica condizione contestata non è censurabile essendo stata concessa una "terza" sospensione e quindi soggetta a prevedibile revocabilità; il diniego delle pene sostitutive è legittimo e discrezionale alla luce dei precedenti dell'imputata; le statuizioni sulla provvisionale non sono impugnabili in Cassazione; la mancata audizione della teste Calugarita non ha determinato l'obbligo di retrocessione del rito dato che le ricerche non avevano permesso di identificarne il luogo e l'ordinanza di ammissione al rito abbreviato condizionato non è revocabile quando l'acquisizione della prova divenga impossibile per circostanze imprevedibili.

Norme richiamate

  • art. 648 cod. pen.

    Il reato presupposto per la ricettazione deve essere individuato almeno nella sua tipologia (qui identificato come truffa); non è necessaria la ricostruzione di tutti gli estremi fattuali del reato presupposto.

  • art. 165 cod. pen.

    La Corte ha valutato la legittimità delle condizioni della sospensione condizionale rilevando che una "terza" concessione del beneficio rende la sua revocabilità prevedibile e ne limita la censurabilità in sede di legittimità.

  • art. 539 cod. proc. pen.

    Riferita dalla ricorrente in relazione alla revoca della provvisionale; la Corte ha richiamato la giurisprudenza che considera non impugnabili in Cassazione le statuizioni provvisorie sul risarcimento del danno.

  • art. 438, comma 5, cod. proc. pen.

    Il rito abbreviato condizionato può essere ammesso con integrazione probatoria; tuttavia l'ordinanza di ammissione non è necessariamente revocabile se l'acquisizione della prova diventa impossibile per circostanze imprevedibili e sopravvenute.

  • art. 58, legge n. 689 del 1981

    Utilizzata come parametro per l'esercizio discrezionale nella valutazione della concedibilità di pene sostitutive, tenendo conto dei precedenti dell'imputata e della sua propensione alla commissione di reati contro il patrimonio.

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Norma richiamata per la statuizione sulle spese: la parte privata che propone ricorso e lo vede rigettato è condannata al pagamento delle spese del procedimento.

Massime di principio

  • Per i reati tipici di ricettazione collegati ad altri delitti contro il patrimonio è sufficiente che il reato presupposto sia individuato nella sua tipologia (es. truffa); non è necessario ricostruirne tutti gli estremi storici
  • La detenzione non giustificata di beni provenienti da reato costituisce forte indice della conoscenza della provenienza illecita e può sufficiente a integrare l'elemento soggettivo della ricettazione
  • La concessione ripetuta della sospensione condizionale rende prevedibile la sua revocabilità e attenua la censurabilità delle condizioni imposte dal giudice di merito
  • La decisione di negare pene sostitutive rientra nell'ambito della discrezionalità del giudice e può essere sostenuta sulla base di precedenti penali che indicano una tendenza a delinquere
  • Le statuizioni provvisorie in tema di risarcimento (provvisionale) non sono normalmente oggetto di impugnazione per Cassazione, essendo destinate ad essere travolte dalla liquidazione definitiva
  • L'ammissione al rito abbreviato condizionato non obbliga alla retrocessione al rito ordinario se la produzione della prova diventa impossibile per cause imprevedibili: l'onere probatorio circa l'effettiva impossibilità grava su chi la deduce
  • La mancata audizione di un teste è rilevante in sede di legittimità solo se risulta che l'assenza era evitabile, che la prova era decisiva e che sono stati violati i diritti processuali dell'imputato

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