Sentenza del 23/01/2020 n. 1487 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Impugnazione della cartella di pagamento notificata il 15/6/2011 per Euro 69.750,00 relativa alla tariffa ambientale (TIA) per l'anno 2009, derivante da iscrizione a ruolo per omesso versamento dell'avviso di accertamento notificato l'8/4/2010 (divenuto definitivo). Il ricorrente deduceva vizi: 1) nullità per difetto di legittimazione della L.A. s.p.a. (avrebbe cessato la gestione TIA dal 31/12/2011); 2) violazione del giudicato esterno relativamente a precedente sentenza che aveva riconosciuto diverse tariffe; 3) vizi propri della cartella (mancata sottoscrizione del responsabile, mancata motivazione ai sensi della L. n. 212/2000 art. 7). In primo grado la CTP aveva accolto il ricorso per mancanza dell'indicazione della qualifica del firmatario dell'avviso di ricevimento; la CTR aveva riformato ritenendo regolare la notifica dell'avviso di accertamento e assenza di vizi della cartella.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondate le preliminari sulla legittimazione della L.A. (successione regolata dall'art.111 c.p.c.; dall'Addendum risultava che la L.A. aveva comunque la recupero per il periodo 2006-2009) e sul presunto giudicato esterno (questione attinente all'avviso di accertamento divenuto definitivo e non alla cartella di pagamento). Sul merito ha affermato che la mancata sottoscrizione autografa della cartella non ne comporta automaticamente la nullità quando non è in dubbio la riferibilità dell'atto all'autorità emanante (richiamando costante giurisprudenza e la Corte Costituzionale). Quanto alla motivazione, la cartella successiva ad un avviso di accertamento regolarmente portato a conoscenza non richiede ulteriore specifica motivazione. Condanna della ricorrente alle spese (€6.000,00 oltre oneri) e rigetto del ricorso; rilevata applicabilità del D.P.R. n.115/2002 art.13, comma 1 quater.
Norme richiamate
art. 111 c.p.c., comma 1
Regola la prosecuzione del processo in caso di trasferimento tra vivi del diritto controverso: il processo continua tra le parti originarie salvo facoltà del successore di intervenire o dell'alienante di essere estromesso con accordo.
D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, art. 25
Stabilisce il modello della cartella di pagamento; non impone la sottoscrizione autografa come elemento necessario per la validità dell'atto quando l'autorità di provenienza è identificabile.
L. n. 212 del 2000, art. 7
Disciplina l'obbligo di motivazione degli atti tributari; la Corte ha ritenuto che la cartella, se successiva a un avviso di accertamento già portato a conoscenza, non richiede motivazione aggiuntiva.
D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater
Previsione applicabile alle spese e contributo unificato in sede di cassazione; la Corte ha dato atto della sussistenza dei presupposti per l'applicazione nei confronti del ricorrente.
Ordinanza Corte Costituzionale n.117/2000
Affermata la non essenzialità generalizzata della sottoscrizione autografa degli atti amministrativi se la legge non la richiede e purché sia possibile individuare l'autorità emanante.
Giurisprudenza di legittimità (es. Cass. nn. 26053/15; 25773/14; Cass. Sez.5 n.8650/2019)
Confermano il principio secondo cui l'assenza della sottoscrizione della cartella non comporta invalidità quando è chiara la riferibilità dell'atto all'amministrazione o all'ufficio competente; e illustrano la disciplina della successione del rapporto processuale.
Massime di principio
- La contestazione della cartella di pagamento deve distinguere tra vizi dell'avviso di accertamento (atto prodromico) e vizi propri della cartella: se l'avviso è divenuto definitivo per mancata impugnazione, il giudizio sulla cartella può riguardare solo i vizi propri di quest’ultima.
- La successione nei rapporti di gestione (es. affidamento TIA) non impedisce la prosecuzione del giudizio: l'art.111 c.p.c. e le clausole contrattuali/di addendum definiscono chi può agire e chi deve intervenire; verificare sempre la convenzione e gli addendum per capire chi ha il diritto di recupero.
- La mancata sottoscrizione autografa della cartella non determina automaticamente la nullità: è decisivo se dall'atto risulti comunque con certezza l'autorità che lo ha emanato; bisogna dimostrare la non riferibilità dell'atto all'ente o all'ufficio per ottenere l'annullamento.
- Se la cartella è meriò proseguimento di un atto impositivo già notificato e definitivo, non è richiesta una motivazione analitica aggiuntiva nella cartella stessa; la doglianza sulla mancanza di motivazione ha successo solo se la cartella introduce elementi nuovi o non è riconducibile a un atto precedente validamente notificato.
- Il ricorso tardivo o l'omessa impugnazione dell'avviso di accertamento sottrae alla verifica successiva questioni che dovevano essere sollevate anteriormente; pertanto, per difendersi efficacemente, è fondamentale impugnare tempestivamente l'avviso di accertamento.
- In casi simili, raccogliere e documentare la titolarità del potere di riscossione (convenzioni, addendum, delibere) e contestare specificamente la riferibilità dell'atto all'ente o eventuali carenze formali sostanziali (non meramente formali) sono le strategie più efficaci.
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