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Cassazione Civile, Ordinanza n. 36724/2022 del 15/12/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)

La controversia

Il proprietario/conduttore di un fondo agricolo aveva chiesto il risarcimento dei danni alle colture, subiti nell'annata agraria 2011 per l'azione di cinghiali, convenendo in giudizio la Regione ai sensi dell'art. 2052 c.c. La domanda era stata rigettata in primo grado e in appello perché ritenuta prescritta, essendo stata notificata la citazione solo nel 2019 e non risultando atti interruttivi anteriori. Nel ricorso per cassazione sono stati dedotti due motivi: 1) violazione di legge, sostenendo che una comunicazione/lettera del 24 maggio 2019 e gli atti del procedimento amministrativo regionale-provinciale dovessero valere come riconoscimento del debito idoneo a interrompere la prescrizione ex art. 1988 c.c.; 2) violazione degli artt. 2052 e 2935 c.c., perché il termine di prescrizione avrebbe dovuto decorrere non dal fatto dannoso del 2011, ma dal momento in cui il danneggiato ebbe conoscenza del provvedimento lesivo o comunque dell'accertamento del danno, conoscenza che egli assumeva essere maturata solo nel 2019.

La decisione

La Corte ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto corretta la conferma della prescrizione quinquennale ex art. 2947 c.c., applicabile all'illecito aquiliano in mancanza di una diversa disciplina. Ha escluso che gli atti compiuti dai funzionari provinciali o la verifica tecnica potessero integrare riconoscimento del debito ai sensi dell'art. 2944 c.c., perché provenienti da un soggetto terzo privo di poteri dispositivi rispetto al credito risarcitorio azionato contro la Regione e, per di più, attinenti a una distinta prestazione indennitaria. Ha inoltre negato l'applicabilità del principio contra non valentem ex art. 2935 c.c., osservando che già la domanda di indennizzo e il verbale di accertamento dimostravano la piena conoscenza, da parte del danneggiato, dell'origine dei pregiudizi e quindi la possibilità di far valere il diritto sin dal 2011. È stato anche disposto l'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 2052 c.c.

    richiamato dal ricorrente come base della domanda di responsabilità per i danni causati da animali selvatici alle colture; la Corte non nega la norma in sé, ma chiarisce che la questione decisa riguarda la prescrizione del relativo credito risarcitorio.

  • art. 2947 c.c.

    la prescrizione quinquennale si applica a ogni fattispecie di illecito aquiliano per cui non sia prevista una disciplina speciale diversa.

  • art. 1988 c.c.

    il ricorrente lo invoca per sostenere l'esistenza di un riconoscimento del debito; la Corte esclude che gli atti amministrativi richiamati lo integrino.

  • art. 2944 c.c.

    il riconoscimento del diritto interrompe la prescrizione solo se proviene dal soggetto contro il quale il diritto può essere fatto valere e che abbia poteri dispositivi; un atto di terzi/funzionari non autorizzati non basta.

  • art. 2935 c.c.

    la prescrizione decorre dal momento in cui il diritto può essere fatto valere; nel caso concreto il danneggiato era già consapevole dell'origine del danno e poteva agire sin dal 2011.

  • art. 26 L. 11 febbraio 1992, n. 157

    richiamato dal ricorrente per il fondo regionale destinato ai danni non altrimenti risarcibili cagionati dalla fauna selvatica.

  • art. 34 L.R. Basilicata 9 gennaio 1995, n. 2

    richiamato per la disciplina regionale delle funzioni provinciali in materia di fauna selvatica e di liquidazione/denuncia dei danni.

  • art. 55 L.R. Basilicata 6 agosto 2008, n. 20

    richiamato come norma che riscrive la disciplina del fondo regionale per prevenzione e risarcimento dei danni da fauna selvatica.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    in caso di rigetto del ricorso, va dato atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.

  • art. 380-bis c.p.c.

    norma sul procedimento camerale e sulla proposta del relatore, richiamata nel corso del giudizio di legittimità.

  • art. 380-bis, comma 2, c.p.c.

    la memoria del ricorrente non ha superato le conclusioni della proposta del relatore.

Massime di principio

  • La prescrizione del credito risarcitorio da illecito aquiliano segue la regola quinquennale dell'art. 2947 c.c. quando non esista una disciplina speciale diversa, anche se il danneggiato agisca nei confronti di una pubblica amministrazione.
  • Il riconoscimento idoneo a interrompere la prescrizione deve provenire dal soggetto passivo del diritto o da un suo rappresentante autorizzato e con poteri dispositivi; atti di terzi o di uffici amministrativi estranei alla titolarità del debito non producono interruzione.
  • La distinta procedura amministrativa di accertamento o liquidazione di un indennizzo non si confonde con il riconoscimento di un credito risarcitorio, soprattutto quando si tratta di pretese di natura diversa verso soggetti diversi.
  • Ai fini dell'art. 2935 c.c., la prescrizione decorre quando il diritto può essere concretamente esercitato; la consapevolezza dell'origine del danno, desumibile anche dalla presentazione della domanda amministrativa e dal verbale di accertamento, esclude che il danneggiato fosse impossibilitato ad agire.
  • Nel valutare la decorrenza della prescrizione e l'interruzione del termine, il giudice può attribuire rilievo decisivo alla conoscenza effettiva o comunque alla riconoscibilità immediata della causa del pregiudizio da parte del danneggiato.

Come è indicizzato

MaterieResponsabilità da cose e animaliRicorso per cassazione
RamiResponsabilità civileProcesso civile
IstitutiPrescrizioneOnere della prova

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