Ordinanza n. 25/2026 - Catania, Sezione 2
per la revoca del decreto ingiuntivo n. 335 in data 14 novembre 2025, con cui è stato ingiunto all’opponente di corrispondere all’Istituto Regionale per lo Sviluppo delle Attività Produttive l’importo di euro 229.004,65, oltre interessi legali sino all’effettivo soddisfo, entro quaranta giorni dalla notifica.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: decreto ingiuntivo amministrativo per il pagamento di euro 229.004,65, oltre interessi legali
Esito
La controversia
Un’impresa ha proposto opposizione chiedendo la revoca di un decreto ingiuntivo con cui un ente regionale le aveva ingiunto il pagamento di euro 229.004,65, oltre interessi legali. L’amministrazione intimata non si è costituita in giudizio e non ha depositato il provvedimento impugnato né gli atti e i documenti posti a fondamento dello stesso, quelli richiamati e quelli utili alla decisione.
La decisione
Il TAR non ha definito la controversia nel merito e ha disposto un incombente istruttorio. Ha ordinato all’amministrazione intimata di depositare, entro il termine previsto dalla legge e in vista dell’udienza di merito del 23 aprile 2026, il provvedimento impugnato, gli atti e i documenti posti a base della sua emanazione, quelli in esso citati e quelli ritenuti utili al giudizio. Il Collegio ha precisato che la nozione di atti “utili al giudizio” comprende qualsiasi atto suscettibile di influire sulla decisione, indipendentemente dalla natura della posizione giuridica dedotta. La Segreteria è stata incaricata di comunicare l’ordinanza.
Norme richiamate
art. 46, comma 2, c.p.a.
“impone all’Amministrazione di depositare entro il termine per la costituzione in giudizio il provvedimento impugnato, nonché gli atti e i documenti in base ai quali l’atto è stato emanato, quelli in esso citati e quelli che l’Amministrazione ritiene utili al giudizio”
L’amministrazione deve depositare il provvedimento impugnato e la documentazione rilevante per la decisione entro il termine previsto per la costituzione in giudizio.
art. 65, comma 3, c.p.a.
“ove l’Amministrazione non provveda, il presidente, un magistrato delegato oppure il collegio ordina l’esibizione di tali atti”
In caso di mancato deposito da parte dell’amministrazione, il giudice può ordinare l’esibizione degli atti necessari o utili al giudizio.
Massime di principio
- L’amministrazione intimata è tenuta a depositare nel giudizio amministrativo il provvedimento impugnato, gli atti e i documenti posti a fondamento della sua adozione, quelli richiamati e ogni ulteriore atto utile alla decisione, entro il termine previsto per la costituzione in giudizio.
- La nozione di documenti “utili al giudizio” comprende qualsiasi atto potenzialmente incidente sulla decisione della controversia, senza che rilevi la natura della posizione giuridica dedotta in giudizio.
- Il mancato deposito degli atti da parte dell’amministrazione legittima il giudice amministrativo a disporne l’esibizione mediante ordinanza istruttoria.
Come è indicizzato
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