Sentenza n. 6559/2026 - Roma, Sezione 4B
per l'annullamento Della comunicazione di rigetto, espressa a mezzo e-mail alla ricorrente, recante la data del 11 dicembre 2025, n. Registro Ufficiale 0096157 (allegata al n. 1 della produzione documentale) resa dal Direttore Generale del MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO - Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione - Direzione generale per gli ordinamenti scolastici, la formazione del personale scolastico e la valutazione del sistema nazionale di istruzione con la quale si è così disposto il rigetto della propria pratica di riconoscimento:” Per le motivazioni esposte in premessa, l’attestato formativo dell’istante, Dott.ssa Valentina Berardi, nata il 22/06/1982 a Roma (RM) – ITALIA, denominato, in lingua italiana, “Master en Atención a las necesidades específicas de apoyo educativo en Educación Secundaria”, Spagna, in data 13/03/2024, non è titolo valido, in Italia, per l’abilitazione all’insegnamento di sostegno in qualità di docente specializzato e pertanto, l’istanza prot. n. 23568 del 04 giugno 2024, è rigettata”. - Del parere negativo prot. AOODGINTCO n. 8644 del 5 giugno 2024 reso dal Ministero dell’Università e della Ricerca sul riconoscimento del corso denominato: “Curso en atención a las necesidades específicas de apoyo educativo”, asseritamente frequentato presso l’Universidad San Jorge - Gruppo San Valero, Spagna, in collaborazione con la società privata SERCA e con il centro Piatel; - Di ogni altro atto precedente e successivo, comunque connesso con il provvedimento impugnato, ivi compreso il preavviso di rigetto notificato ai sensi dell’art. 10 bis della legge 7 agosto 1990 n. 241;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: diniego del riconoscimento in Italia di un titolo formativo conseguito in Spagna per l'abilitazione all'insegnamento di sostegno, unitamente al parere negativo ministeriale e al preavviso di rigetto
Esito
Favorevole al resistente (ministeri)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La ricorrente ha impugnato il diniego espresso dal Ministero dell'Istruzione e del Merito sul riconoscimento in Italia di un attestato formativo spagnolo denominato "Master en Atención a las necesidades específicas de apoyo educativo en Educación Secundaria", nonché il parere negativo del Ministero dell'Università e della Ricerca e gli atti connessi, incluso il preavviso di rigetto adottato ai sensi dell'art. 10-bis della legge n. 241/1990. Dal testo non emergono in dettaglio i motivi di legittimità dedotti, poiché il giudizio è stato definito in rito. Nel corso del processo la ricorrente ha dichiarato di non avere più interesse alla decisione, intendendo partecipare al secondo ciclo dei percorsi formativi "Indire" previsti dal decreto interministeriale n. 26/2026, con rinuncia all'istanza di riconoscimento del titolo e al contenzioso in essere.
La decisione
Il TAR ha dichiarato il ricorso improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse, ai sensi dell'art. 84, comma 4, c.p.a. La dichiarazione della ricorrente è stata considerata espressiva della perdita dell'interesse alla decisione, ma non ha prodotto gli effetti formali della rinuncia al ricorso ai sensi dell'art. 84, comma 3, c.p.a., poiché non risultava rispettato il termine di notifica al Ministero di almeno dieci giorni prima dell'udienza. L'improcedibilità è stata comunque dichiarata anche in ragione della produzione, da parte dell'amministrazione, della dichiarazione di rinuncia dell'interessata all'istanza di riconoscimento del titolo estero, finalizzata alla partecipazione ai percorsi formativi previsti dal d.l. n. 71/2024. Le spese di lite sono state compensate in considerazione dell'esito in rito del giudizio.
Norme richiamate
art. 84, comma 3, c.p.a.
notifica della rinuncia al Ministero dell'Istruzione almeno dieci giorni prima dell'udienza
La mancata osservanza delle formalità e del termine di notifica impedisce di definire il giudizio mediante presa d'atto della rinuncia formale al ricorso.
art. 84, comma 4, c.p.a.
La sopravvenuta carenza di interesse determina l'improcedibilità del ricorso, anche quando la dichiarazione di rinuncia non sia formalmente perfezionata ai sensi del comma 3.
art. 10-bis l. 241/1990
È richiamato quale fondamento del preavviso di rigetto impugnato; il giudice non ne ha esaminato la legittimità nel merito.
d.l. n. 71/2024
È richiamato in relazione ai percorsi formativi ai quali la ricorrente intende partecipare previa rinuncia all'istanza di riconoscimento del titolo estero.
decreto interministeriale n. 26/2026
È richiamato quale fonte del secondo ciclo dei percorsi "Indire", la partecipazione ai quali ha determinato il venir meno dell'interesse alla decisione sul ricorso.
Massime di principio
- La sopravvenuta perdita dell'interesse alla decisione consente di dichiarare l'improcedibilità del ricorso ai sensi dell'art. 84, comma 4, c.p.a., anche quando la rinuncia non sia formalmente perfezionata secondo le modalità previste dall'art. 84, comma 3, c.p.a.
- La rinuncia al ricorso non può essere formalmente valorizzata quando non sia notificata alle altre parti almeno dieci giorni prima dell'udienza; in tale caso, ove emerga comunque il venir meno dell'interesse alla decisione, il giudizio deve essere definito per sopravvenuta carenza di interesse.
- La compensazione delle spese può essere disposta quando il giudizio si conclude in rito per sopravvenuta carenza di interesse e le circostanze processuali non giustificano l'attribuzione delle spese a una parte.
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