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Sentenza

Sentenza n. 1989/2026 - Catanzaro, Sezione 2

Giustizia amministrativa202401291

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Calabria, Sez. IISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: Decreti regionali di approvazione degli esiti e della graduatoria definitiva dell’avviso per il sostegno agli investimenti in impianti e macchinari delle PMI, nella parte in cui hanno negato l’ammissione al contributo per mancata attribuzione dei 10 punti del criterio A1.2

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (impresa richiedente)

Prevale il privato

La controversia

La società ha impugnato la mancata ammissione al contributo, determinata dall’attribuzione di 59 punti, inferiori alla soglia di 60, per il mancato riconoscimento dei 10 punti previsti dal criterio A1.2, relativo ai progetti presentati da imprese operanti nelle aree di innovazione della RIS 3 Calabria 2021-2027. Ha dedotto che l’avviso prevedeva una valutazione sostanziale dell’attività e della coerenza del progetto con l’area “Logistica e Mobilità Sostenibile”, senza imporre un codice ATECO tassativo né una localizzazione nel porto di Gioia Tauro o nella ZES; ha sostenuto che la propria attività di gestione del delivery dell’ultimo miglio e il progetto di acquisto di un sorter erano coerenti con la Traiettoria 1 della strategia regionale. Con i motivi aggiunti ha inoltre denunciato disparità di trattamento e violazione della par condicio, rilevando che le imprese ammesse con il punteggio A1.2 non risultavano tutte titolari del codice ATECO indicato dalla Regione né insediate nell’area portuale di Gioia Tauro o nella ZES. La Regione ha difeso la valutazione, richiamando il codice ATECO 53.20 della società, diverso dal codice 52.29.22, e l’assenza di insediamento nell’hub portuale o nella ZES. La ricorrente ha inoltre proposto istanza di accesso agli atti, già accolta con ordinanza del TAR del 21 maggio 2025.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso e i motivi aggiunti, superando la diversa valutazione resa in sede cautelare. Ha ritenuto illegittimo subordinare il punteggio A1.2 al possesso del codice ATECO 52.29.22, perché l’avviso non lo indicava come requisito e le FAQ richiedevano una verifica dei codici dichiarati e dell’attività effettivamente svolta, senza stabilire un codice esclusivo. La documentazione descriveva un’attività di logistica dell’ultimo miglio e un progetto coerente con la Traiettoria 1 della RIS 3. Ha inoltre escluso che il criterio imponesse l’insediamento nel porto di Gioia Tauro o nella ZES: il riferimento a tali aree nella DGR aveva valore programmatico e non consentiva di penalizzare imprese localizzate altrove. L’applicazione dei requisiti del codice ATECO e della localizzazione alla sola ricorrente, a fronte di altre imprese premiate che non li possedevano, ha integrato disparità di trattamento e violazione dell’imparzialità. Sono stati annullati gli atti impugnati nei limiti dell’interesse della ricorrente, con obbligo per la Regione di rideterminare il punteggio attribuendo i 10 punti A1.2. Il TAR ha escluso la necessità di integrare il contraddittorio nei confronti delle altre imprese, poiché le risorse residue, pari a euro 1.117.185,30, erano sufficienti a coprire il contributo richiesto di euro 275.984,00 senza incidere sui finanziamenti già ammessi. Spese compensate.

Norme richiamate

  • art. 4.6 dell’Avviso pubblico

    L’art. 4.6, che fissava la soglia minima di finanziabilità al raggiungimento di almeno 60 punti.

    La soglia di ammissibilità era fissata a 60 punti; il mancato riconoscimento dei 10 punti A1.2 aveva determinato l’esclusione della società, che aveva ottenuto 59 punti.

  • art. 4.2 dell’Avviso pubblico

    ai sensi dell’art. 4.2. dell’Avviso, le domande dovevano essere esaminate secondo l’ordine cronologico di presentazione (procedura a sportello) e finanziate fino a esaurimento dei fondi.

    La procedura era a sportello e i potenziali controinteressati sono i soggetti che, in caso di accoglimento, sarebbero sopravanzati con conseguente pregiudizio per le loro domande; se le risorse residue coprono il contributo senza incidere sui finanziamenti già ammessi, tale pregiudizio non sussiste.

  • art. 116, comma 2, c.p.a.

    Con ordinanza n. 872 del 21 maggio 2025, questo Tribunale dichiarava il diritto della ricorrente di accedere alla documentazione oggetto dell’istanza, ordinandone l’esibizione.

    La controversia sull’accesso agli atti era stata definita con ordinanza che aveva riconosciuto il diritto della ricorrente all’ostensione; la documentazione acquisita è stata poi utilizzata a sostegno dei motivi aggiunti.

Massime di principio

  • Quando un avviso di finanziamento attribuisce un punteggio ai progetti presentati da imprese operanti in determinate aree di innovazione, ma non individua un elenco tassativo di codici ATECO, l’amministrazione non può subordinare il punteggio al possesso di uno specifico codice: deve valutare in concreto l’attività svolta e la sua coerenza con l’area, potendo utilizzare i codici ATECO come elementi di verifica.
  • Un criterio che richiede la coerenza dell’attività e del progetto con un’area di innovazione non può essere integrato in via interpretativa con un requisito di localizzazione territoriale non previsto dall’avviso. Il richiamo programmatico a un hub o a una zona economica speciale non determina, da solo, l’esclusione delle imprese insediate altrove.
  • L’applicazione a un solo partecipante di requisiti non previsti dalla lex specialis, quando altri beneficiari del medesimo punteggio non li possiedono, viola la parità di trattamento e l’imparzialità dell’azione amministrativa.
  • Nelle procedure di finanziamento a sportello, l’esigenza di integrare il contraddittorio nei confronti dei beneficiari già ammessi va valutata in relazione al pregiudizio che l’accoglimento potrebbe arrecare loro; tale pregiudizio non sussiste quando le risorse residue sono sufficienti a soddisfare la pretesa senza ridurre o revocare i finanziamenti già concessi.

Come è indicizzato

MaterieBandi di finanziamento e graduatorieLegittimazione e interesse a ricorrere
RamiContributi e finanziamenti pubbliciProcesso amministrativo
IstitutiEccesso di potereProporzionalità e ragionevolezzaConcorrenza ed evidenza pubblicaLegittimazione e interesse a ricorrere

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