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Sentenza

Corte di giustizia, Sentenza C-654/17

Sentenza della Corte (Quinta Sezione) del 29 luglio 2019. — Bayerische Motoren Werke AG e Freistaat Sachsen contro Commissione europea. — Impugnazione – Aiuti di Stato – Aiuti regionali agli investimenti – Aiuto destinato a un grande progetto d’investimento – Aiuto in parte incompatibile con il mercato interno – Articolo 107, paragrafo 3, TFUE – Necessità dell’aiuto – Articolo 108, paragrafo 3, TFUE – Regolamento (CE) n. 800/2008 – Aiuto che supera la soglia di notifica individuale – Notifica – Portata dell’esenzione per categoria – Impugnazione incidentale – Ammissione di un intervento dinanzi al Tribunale dell’Unione europea – Ricevibilità. — Causa C-654/17 P

Giurisprudenza europea62017CJ0654

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte respinge sia l’impugnazione principale di BMW sia l’impugnazione incidentale della Commissione. Conferma che l’aiuto regionale notificato per il progetto BMW a Lipsia doveva essere esaminato nella sua interezza e che la Commissione poteva limitarlo all’importo strettamente necessario per l’effetto di incentivazione, senza essere vincolata dalla soglia di notifica individuale del regolamento n. 800/2008. Ribadisce inoltre che l’ordinanza con cui il Tribunale ammette un intervento non è impugnabile dalla parte principale.

Impugnazione in materia di aiuti di Stato regionali: la Corte chiarisce che un aiuto notificato per un grande progetto d’investimento deve essere valutato per l’intero importo e che la soglia di notifica individuale del regolamento n. 800/2008 non trasforma la parte inferiore in aiuto esistente esente da controllo.

La questione giuridica

1) Se il Tribunale abbia errato nel ritenere compatibile con l’articolo 107, paragrafo 3, TFUE solo una parte dell’aiuto regionale per investimenti, limitando l’aiuto al minimo necessario senza dover esaminare separatamente gli effetti distorsivi sulla concorrenza e la definizione del mercato interessato. 2) Se il regolamento (CE) n. 800/2008 impedisca alla Commissione, quando un aiuto notificato supera la soglia di notifica individuale dell’articolo 6, paragrafo 2, di dichiarare incompatibile anche la parte di aiuto inferiore a tale soglia. 3) Se la decisione del Tribunale che ammette un intervento possa essere impugnata in via incidentale dalla parte principale.

Principio di diritto

La Corte afferma che, quando un aiuto regionale per un grande progetto d’investimento è notificato alla Commissione perché supera la soglia di notifica individuale prevista dal regolamento n. 800/2008, la Commissione deve valutarne la compatibilità ai sensi dell’articolo 107, paragrafo 3, TFUE per l’intero importo dell’aiuto, senza che la parte inferiore alla soglia diventi per ciò solo un aiuto esistente o un aiuto automaticamente esente da controllo. La soglia dell’articolo 6, paragrafo 2, del regolamento n. 800/2008 ha natura procedurale e non attribuisce un diritto sostanziale a ottenere comunque l’importo eccedente il minimo necessario; inoltre, la decisione del Tribunale che ammette un intervento non può essere impugnata dalla parte principale né in via principale né in via incidentale.

Norme richiamate

  • Articolo 107 TFUE
  • Articolo 108 TFUE
  • Articolo 109 TFUE
  • Articolo 256 TFUE
  • Articolo 263 TFUE
  • Articolo 288 TFUE
  • Regolamento (CE) n. 659/1999
  • Regolamento (CE) n. 800/2008
  • Regolamento (UE) n. 651/2014
  • Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea, articoli 40, 56 e 57
  • Regolamento di procedura della Corte, articoli 168, 169, 170, 172, 178 e 184
  • Comunicazione della Commissione relativa ai criteri per una valutazione dettagliata degli aiuti regionali destinati ai grandi progetti di investimento (2009)

Aiuto regionale agli investimenti BMW Leipzig: limiti della soglia di notifica e impugnabilità dell’ammissione dell’intervento

La Corte di giustizia decide in sede di impugnazione contro una sentenza del Tribunale relativa a un aiuto di Stato regionale destinato a un grande progetto d’investimento della BMW a Lipsia. In parallelo, esamina l’impugnazione incidentale della Commissione contro l’ordinanza con cui il Tribunale aveva ammesso l’intervento del Freistaat Sachsen.

Fatti e procedimento amministrativo

La Repubblica federale di Germania aveva notificato alla Commissione un aiuto nominale di 49 milioni di EUR per la costruzione dello stabilimento di Lipsia, ai sensi dell’articolo 6, paragrafo 2, del regolamento n. 800/2008. La Commissione aveva avviato la procedura d’indagine formale e, con decisione del 9 luglio 2014, aveva dichiarato l’aiuto compatibile con il mercato interno solo fino a 17 milioni di EUR, giudicando incompatibile la parte eccedente.

Procedimento dinanzi al Tribunale

BMW ha impugnato parzialmente la decisione della Commissione dinanzi al Tribunale. Il Freistaat Sachsen è intervenuto a sostegno della ricorrente. Il Tribunale ha respinto il ricorso di BMW, ritenendo corretta la valutazione della Commissione sulla necessità/proporzionalità dell’aiuto e sulla rilevanza della soglia di notifica individuale.

Impugnazione incidentale della Commissione: irricevibilità

La Commissione sosteneva che il Tribunale avesse erroneamente ammesso l’intervento del Freistaat Sachsen e chiedeva l’annullamento dell’ordinanza di ammissione. La Corte dichiara irricevibile l’impugnazione incidentale: lo Statuto della Corte consente l’impugnazione della decisione che respinge un intervento, ma non quella che lo ammette, e l’articolo 178 del regolamento di procedura non può ampliare questa disciplina. L’ammissione dell’intervento, inoltre, non incide sulla ricevibilità del ricorso principale né amplia l’oggetto della controversia.

Primo motivo dell’impugnazione principale: necessità, proporzionalità e distorsione della concorrenza

BMW sosteneva che il Tribunale avesse violato l’articolo 107, paragrafo 3, TFUE perché avrebbe ritenuto non necessario l’aiuto limitandosi al confronto fra costi netti senza verificare autonomamente la distorsione della concorrenza e senza definire il mercato interessato. La Corte respinge la censura: nell’ambito della comunicazione del 2009, l’aiuto è proporzionato solo se limitato al minimo necessario per realizzare l’investimento nella regione assistita; se l’aiuto eccede tale importo, la Commissione può presumere effetti negativi sulla concorrenza e non deve svolgere una ulteriore analisi economica del mercato interessato.

La Corte precisa anche che tale conclusione non elimina l’obbligo generale della Commissione, quando qualifica una misura come aiuto di Stato ai sensi dell’articolo 107, paragrafo 1, TFUE, di verificare la possibile distorsione della concorrenza. Tuttavia BMW non aveva censurato la decisione sul punto della qualificazione come aiuto di Stato, ma solo sulla compatibilità ex articolo 107, paragrafo 3, TFUE.

Secondo motivo: portata del regolamento n. 800/2008 e soglia di notifica individuale

BMW sosteneva che, per gli aiuti che non superano la soglia di notifica individuale dell’articolo 6, paragrafo 2, del regolamento n. 800/2008, la Commissione non potesse dichiarare incompatibile la parte dell’aiuto inferiore a tale soglia. Secondo la ricorrente, tale parte sarebbe automaticamente esente da notifica e assimilabile a un aiuto esistente autorizzato.

La Corte respinge l’argomento. Il regolamento n. 800/2008 non trasferisce agli Stati membri la competenza a valutare definitivamente la compatibilità degli aiuti di Stato: la competenza esclusiva resta della Commissione ai sensi degli articoli 107 e 108 TFUE. Il regolamento si limita a stabilire criteri generali di compatibilità e un’esenzione dall’obbligo di notifica solo se tutte le condizioni sostanziali e procedurali sono rispettate. La soglia di notifica individuale ha natura procedurale e non crea un diritto sostanziale all’aiuto fino a quel livello.

Inoltre, un aiuto concesso in applicazione del regolamento n. 800/2008 non diventa per ciò stesso un aiuto esistente autorizzato dalla Commissione: l’articolo 1, lettera b), del regolamento n. 659/1999 richiede infatti un’autorizzazione formale della Commissione o del Consiglio. Se l’aiuto supera la soglia di notifica, l’intero importo deve essere valutato come nuovo aiuto nell’ambito di una notifica individuale. La compatibilità si misura allora sull’intero importo, alla luce anche della comunicazione del 2009 e delle condizioni del regolamento n. 800/2008, in particolare l’effetto di incentivazione.

Effetto utile della notifica e disciplina degli aiuti illegittimi

La Corte richiama la propria giurisprudenza, in particolare Eesti Pagar e Dilly’s Wellnesshotel, per ribadire che un aiuto concesso senza rispettare tutte le condizioni del regolamento di esenzione è illegittimo e soggetto al controllo della Commissione e delle autorità nazionali. La notifica individuale non priva la Commissione del potere di limitare l’aiuto al solo importo necessario, né impedisce di dichiarare incompatibile la parte eccedente.

Principio di non discriminazione

BMW invocava anche una discriminazione rispetto ai concorrenti che, in forza dell’IZG, avrebbero potuto ottenere aiuti non notificati fino alla soglia prevista dal regolamento. La Corte rigetta la censura perché si fonda sulla premessa errata che un aiuto entro la soglia sia automaticamente autorizzato e compatibile. Al contrario, l’aiuto notificato e autorizzato entro l’importo ritenuto necessario diventa, in quella misura, aiuto esistente; la notifica ha quindi un esito potenzialmente più favorevole, non discriminatorio.

Dispositivo

La Corte respinge integralmente l’impugnazione principale di BMW e dichiara irricevibile l’impugnazione incidentale della Commissione. BMW è condannata alle spese dell’impugnazione principale; il Freistaat Sachsen sopporta le proprie spese; la Commissione è condannata alle spese dell’impugnazione incidentale.

Come è indicizzato

Materieaiuti di statoaiuti regionali agli investimentiprocedimento di controllo degli aiuti di statoricevibilità dell’impugnazioneintervento nel processo

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