Cassazione Penale, Sentenza n. 24153/2025 del 01/07/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorso per cassazione articolava due motivi: (1) censura di incongruità ed eccesso della pena inflitta con sentenza emessa in applicazione dell'accordo ex art. 444 c.p.p.; (2) vizio di motivazione in ordine alla determinazione del profitto dei reati (quantificazione del valore oggetto di confisca pari a € 19.850,00).
La decisione
La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile su entrambi i motivi. Sul primo motivo ha rilevato l'inammissibilità perché la doglianza riguarda la congruità della pena concordata e non una delle fattispecie tassative ammesse dall'art. 448, comma 2‑bis c.p.p. (espressione della volontà dell'imputato, difetto di correlazione tra richiesta e sentenza, errata qualificazione giuridica del fatto, illegalità della pena o della misura di sicurezza). Sul secondo motivo ha ritenuto la censura manifestamente infondata: la sentenza richiamava il decreto di sequestro preventivo del GIP del 28/09/2022 e i singoli importi dei proventi erano indicati nei capi di imputazione; la sommatoria di tali importi giustificava il valore confiscato e non sussisteva obbligo di ulteriore specifica motivazione sul quantum. Per effetto dell'inammissibilità, il ricorrente è stato condannato alle spese processuali e al versamento di € 3.000,00 alla Cassa delle ammende (art. 616 c.p.p.).
Norme richiamate
art. 444 cod. proc. pen.
Disciplina dell'applicazione della pena su richiesta delle parti (patteggiamento); la sentenza è frutto di accordo tra difesa e P.M.
art. 448, comma 2‑bis, cod. proc. pen.
Limiti di ammissibilità del ricorso per cassazione avverso sentenze emesse su richiesta delle parti: sono impugnabili solo talune specifiche fattispecie (espressione della volontà, difetto di correlazione, errata qualificazione giuridica, illegalità della pena/misura). Una censura di mera 'congruità' della pena concordata è inammissibile.
art. 240 cod. pen.
Norma sulla confisca del profitto del reato; la Corte ha ritenuto che la quantificazione del profitto fosse desumibile dagli importi indicati nei capi di imputazione e nel decreto di sequestro, sufficiente a supportare la confisca.
art. 616 cod. proc. pen.
Prevede le conseguenze economiche in caso di inammissibilità del ricorso (condanna alle spese e alla somma a favore della Cassa delle ammende).
Massime di principio
- Quando la pena è stata concordata con patteggiamento ex art. 444 c.p.p., il ricorso per cassazione è ammesso solo per le ipotesi tassativamente previste dall'art. 448, comma 2‑bis; le doglianze sulla mera 'congruità' o adeguatezza della pena concordata sono normalmente inammissibili.
- Le misure accessorie non oggetto del negozio processuale (es. confisca) possono comunque essere impugnate, ma la Corte di legittimità richiede che il ricorrente abbia contestato gli elementi probatori (per esempio il decreto di sequestro) già nelle fasi precedenti: non è sufficiente una generica censura di carenza motivazionale.
- Per contestare efficacemente la confisca è strategico impugnare tempestivamente il decreto di sequestro preventivo o dimostrare che la quantificazione del profitto non risulta logicamente o materialmente ricavabile dagli atti (se la somma indicata in sentenza non trova corrispondenza nei capi di imputazione o nel sequestro, la censura può essere fondata).
- La Corte accetta la quantificazione della confisca quando il profitto è desumibile in modo chiaro e aritmetico dagli importi indicati nei vari capi di imputazione e dal decreto di sequestro; pertanto, nei casi di conteggi semplici la motivazione può essere sintetica.
- Chi impugna in Cassazione deve selezionare motivi ammessi dalla norma e puntuali: motivi generici o valutazioni di merito sulla congruità della pena rischiano l'inammissibilità e l'imposizione di sanzioni economiche.
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