Salta al contenuto
Sentenza

Sentenza n. 2186/2026 - Roma, Sezione 3T

per l'ottemperanza alla sentenza del Tribunale di Frosinone n. 681/2024 pubbl. il 10/04/2024 RG n. 355/2024 passata in giudicato;

Giustizia amministrativa202509141

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. III terSentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: inottemperanza del Ministero alla sentenza del Giudice ordinario che aveva riconosciuto il diritto alla Carta elettronica per gli anni scolastici 2019/2020-2023/2024

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (docente)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente ha promosso giudizio di ottemperanza, ai sensi dell'art. 114 c.p.a., lamentando la mancata esecuzione di una sentenza del Tribunale ordinario, resa in funzione di giudice del lavoro e passata in giudicato. Tale sentenza aveva accertato il suo diritto alla Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente, prevista dall'art. 1, comma 121, l. 107/2015, per cinque anni scolastici, condannando il Ministero all'attivazione della carta. L'azione di ottemperanza riguardava esclusivamente la mancata attivazione della carta, con esclusione del pagamento delle spese di lite liquidate nel giudizio ordinario. La sentenza era stata notificata all'Amministrazione presso la sede reale il 12 agosto 2024; il ricorso è stato notificato e depositato il 7 agosto 2025, dopo il decorso del termine dilatorio di 120 giorni previsto dall'art. 14, comma 1, d.l. 669/1996, convertito dalla l. 30/1997. Il Ministero si è costituito, ma non era controverso che il giudicato non fosse stato eseguito.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso, ritenendo sussistenti le condizioni dell'azione di ottemperanza: corretta notificazione della sentenza presso la sede reale dell'Amministrazione e decorso del termine dilatorio di 120 giorni prima della proposizione del ricorso. Poiché era pacifica la mancata esecuzione del giudicato, ha ordinato al Ministero dell'Istruzione e del Merito di attivare in favore della ricorrente la Carta elettronica spettante per l'importo riconosciuto, entro 60 giorni dalla comunicazione della sentenza o dalla sua notificazione, se anteriore. Per l'eventuale persistente inottemperanza ha nominato sin d'ora quale commissario ad acta il direttore generale dell'Amministrazione competente per materia, con facoltà di delega, assegnandogli ulteriori 60 giorni per l'esecuzione e precisando che non spetta alcun compenso aggiuntivo, poiché l'attività rientra nell'onnicomprensività della retribuzione dirigenziale. Il Ministero è stato inoltre condannato, secondo il criterio della soccombenza, al pagamento di 800 euro oltre accessori di legge per le spese del giudizio di ottemperanza, con distrazione in favore dei difensori antistatari.

Norme richiamate

  • art. 114 c.p.a.

    Costituisce la base processuale dell'azione di ottemperanza e consente al giudice amministrativo di ordinare all'Amministrazione l'esecuzione del giudicato e di adottare le misure necessarie a renderla effettiva.

  • art. 1, comma 121, l. 107/2015

    Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente

    È la disposizione sostanziale posta a fondamento del diritto alla Carta elettronica riconosciuto dalla sentenza del giudice ordinario, la cui esecuzione è stata richiesta in sede di ottemperanza.

  • art. 14, comma 1, d.l. 669/1996, conv. modif. l. 30/1997

    termine dilatorio di centoventi giorni

    Il ricorso di ottemperanza per l'esecuzione di una sentenza notificata all'Amministrazione può essere proposto dopo il decorso del termine dilatorio di 120 giorni dalla notificazione presso la sede reale dell'Amministrazione.

Massime di principio

  • L'azione di ottemperanza contro una pubblica amministrazione è procedibile, per l'esecuzione di una sentenza di condanna, quando il titolo sia stato notificato presso la sede reale dell'Amministrazione e sia decorso il termine dilatorio di 120 giorni previsto dall'art. 14, comma 1, d.l. 669/1996, convertito dalla l. 30/1997.
  • Quando la mancata esecuzione del giudicato da parte dell'Amministrazione non è controversa, il giudice dell'ottemperanza deve ordinare all'Amministrazione di compiere gli atti necessari all'attuazione del comando giudiziale entro un termine perentorio.
  • Il giudice dell'ottemperanza può nominare già nella sentenza un commissario ad acta per l'ipotesi di persistente inottemperanza, assegnandogli un termine successivo per provvedere, anche con facoltà di delega.
  • L'attività del commissario ad acta svolta dal dirigente dell'Amministrazione nell'ambito delle proprie competenze non comporta un compenso aggiuntivo quando rientra nell'onnicomprensività della retribuzione dirigenziale.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaPersonale scolastico
RamiProcesso amministrativoPubblico impiego e concorsi
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaTermini del procedimento

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.