Sentenza n. 686/2026 - Cagliari, Sezione 1
per l'annullamento del provvedimento di diniego della concessione della cittadinanza italiana prot. n. -OMISSIS-, notificato il successivo -OMISSIS-, emesso dal Prefetto di -OMISSIS-.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: diniego di concessione della cittadinanza italiana per carenza di valido titolo attestante la conoscenza della lingua italiana
Esito
Favorevole al ricorrente (richiedente cittadinanza)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente, stabilmente residente in Italia dal 2012, aveva presentato domanda di concessione della cittadinanza ai sensi dell'art. 9 l. n. 91/1992. La Prefettura aveva inizialmente rilevato che la certificazione linguistica B1 allegata non proveniva da un ente riconosciuto e aveva richiesto integrazioni, cui era seguita l'iscrizione della ricorrente a un esame presso un'università riconosciuta. Dopo il preavviso di rigetto ex art. 10-bis l. n. 241/1990, la ricorrente aveva comunicato di avere sostenuto l'esame e di essere in attesa del certificato, poi rilasciato e trasmesso alla Prefettura lo stesso giorno dell'adozione del diniego, ma prima della sua notificazione. Il ricorso deduceva: violazione dell'art. 9 l. n. 91/1992, travisamento dei fatti e difetto di istruttoria; irragionevolezza e ingiustizia manifesta per l'imposizione dell'onere di sostenere un nuovo esame non previsto dalla legge; violazione degli artt. 2, 3, 6, comma 1, lett. b), e 10-bis l. n. 241/1990, per non avere l'Amministrazione adeguatamente considerato le osservazioni partecipative e la sopravvenuta imminente produzione della certificazione universitaria.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso e annullato il decreto prefettizio. Ha ritenuto decisivo il motivo relativo alla mancata considerazione della certificazione linguistica sopravvenuta e tempestivamente trasmessa prima della notificazione del diniego. Nel procedimento di concessione della cittadinanza, caratterizzato da una struttura individuale a istanza di parte e da una significativa durata, l'Amministrazione deve considerare le sopravvenienze fattuali e giuridiche, favorevoli o sfavorevoli all'istante, soprattutto quando siano state portate alla sua attenzione mediante le osservazioni rese in risposta al preavviso di rigetto. La Prefettura non poteva ignorare il certificato B1 rilasciato da un'università riconosciuta, né omettere di valutarlo o attendere la sua produzione, essendo stata previamente informata dell'esame già sostenuto e dell'imminente rilascio dell'attestato. L'accoglimento del motivo ha reso superfluo l'esame degli ulteriori profili di illegittimità. L'annullamento è stato disposto fatti salvi gli ulteriori provvedimenti di riedizione del potere in sede di riesame, nel rispetto dell'effetto conformativo della sentenza. Le spese sono state compensate per la peculiarità della controversia.
Norme richiamate
art. 9 l. n. 91/1992
La concessione della cittadinanza per naturalizzazione richiede il possesso del requisito della conoscenza della lingua italiana; nel procedimento l'Amministrazione deve valutare correttamente la documentazione relativa a tale requisito.
art. 10-bis l. n. 241/1990
Le osservazioni presentate in risposta al preavviso di rigetto costituiscono un apporto partecipativo che l'Amministrazione deve considerare, comprese le informazioni relative a sopravvenienze rilevanti per la decisione.
art. 6, comma 1, lett. b), l. n. 241/1990
L'istruttoria deve comprendere l'accertamento dei fatti rilevanti e la valutazione degli elementi acquisiti nel procedimento.
artt. 2 e 3 l. n. 241/1990
L'azione amministrativa deve rispettare i principi di ragionevolezza e correttezza istruttoria, evitando di imporre oneri sproporzionati e di adottare decisioni non coerenti con gli elementi disponibili.
art. 60 c.p.a.
Quando ne ricorrono i presupposti e le parti sono avvisate, il giudizio può essere definito immediatamente nel merito con sentenza in camera di consiglio.
Massime di principio
- Nel procedimento individuale, a istanza di parte, diretto alla concessione della cittadinanza italiana, l'Amministrazione deve considerare le sopravvenienze fattuali e giuridiche rilevanti, favorevoli o sfavorevoli all'istante, fino al momento della decisione, in ragione della struttura diacronica del procedimento e della sua significativa durata.
- Le sopravvenienze rilevanti devono essere valutate in modo particolare quando siano state portate tempestivamente a conoscenza dell'Amministrazione attraverso le osservazioni presentate ai sensi dell'art. 10-bis l. n. 241/1990.
- Quando l'Amministrazione sia stata informata che il richiedente ha già sostenuto l'esame linguistico presso un ente riconosciuto ed è in attesa del rilascio dell'attestato, non può adottare il diniego ignorando tale circostanza: deve valutarla oppure attendere la produzione del certificato, se imminente e previamente annunciata.
- Il principio per cui la decisione deve essere riferita alle condizioni esistenti al momento della domanda, applicabile in procedimenti selettivi nei quali rilevano par condicio e imparzialità, non si trasferisce automaticamente al procedimento individuale di concessione della cittadinanza.
- L'annullamento del diniego per omessa valutazione di una sopravvenienza non comporta automaticamente il riconoscimento della cittadinanza, ma impone la riedizione del potere mediante riesame dell'istanza nel rispetto degli effetti conformativi della sentenza.
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