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Sentenza

Sentenza del 09/02/2016 n. 1190 - Comm. Trib. Prov. Milano

RISCOSSIONE E MISURE CAUTELARI - PIGNORAMENTO PRESSO TERZI - Giurisdizione tributaria - Non sussiste - Giurisdizione ordinaria - Sussiste.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente contestava il pignoramento di crediti presso terzi previsto dall'art. 72-bis del d.P.R. 602/1973, sostenendo o comunque prospettando la possibilità di sottoporre l'atto al giudice tributario. La questione centrale riguardava la ripartizione della giurisdizione: se il pignoramento fosse impugnabile davanti alle Commissioni tributarie oppure davanti al giudice ordinario competente per l'esecuzione forzata.

La decisione

È stata esclusa la giurisdizione tributaria. Il pignoramento presso terzi ex art. 72-bis del d.P.R. 602/1973 non è espressamente compreso tra gli atti impugnabili elencati dall'art. 19, comma 1, del d.lgs. 546/1992 e, in quanto atto dell'esecuzione forzata, non rientra neppure nell'ambito degli atti sottoposti alla giurisdizione tributaria ai sensi dell'art. 2 dello stesso decreto. La controversia deve essere proposta davanti al giudice ordinario, competente in materia di esecuzione ai sensi degli artt. 543 e 615, comma 2, c.p.c. Il ricorso davanti al giudice tributario è quindi inammissibile o comunque privo di giurisdizione.

Norme richiamate

  • Art. 72-bis del d.P.R. 602/1973

    Pignoramento dei crediti del debitore presso terzi

    La norma disciplina il pignoramento diretto presso terzi nell'ambito della riscossione coattiva, qualificandolo come atto iniziale dell'esecuzione presso il terzo.

  • Art. 19, comma 1, del d.lgs. 546/1992

    Poiché il pignoramento presso terzi non è incluso nell'elenco degli atti autonomamente impugnabili davanti al giudice tributario, non può essere contestato in quella sede.

  • Art. 2 del d.lgs. 546/1992

    La giurisdizione tributaria riguarda le controversie aventi a oggetto i rapporti tributari e gli atti indicati dalla disciplina processuale, ma non si estende agli atti dell'esecuzione forzata, tra cui rientra il pignoramento presso terzi.

  • Art. 543 c.p.c.

    Attribuisce al giudice ordinario la competenza sulle procedure di espropriazione presso terzi e sulle relative contestazioni esecutive.

  • Art. 615, comma 2, c.p.c.

    Consente di proporre opposizione all'esecuzione davanti al giudice ordinario quando la contestazione riguarda il diritto di procedere esecutivamente, anche nell'ambito del pignoramento presso terzi.

Massime di principio

  • Le contestazioni rivolte contro il titolo tributario o contro la debenza del tributo appartengono normalmente alla giurisdizione tributaria; le contestazioni contro gli atti esecutivi successivi, come il pignoramento presso terzi, appartengono invece alla giurisdizione ordinaria.
  • Il pignoramento presso terzi ex art. 72-bis del d.P.R. 602/1973 non è autonomamente impugnabile davanti al giudice tributario, perché non rientra nell'elenco degli atti impugnabili dell'art. 19 del d.lgs. 546/1992.
  • Quando si contesta il diritto dell'agente della riscossione di procedere esecutivamente o la regolarità dell'atto di pignoramento, occorre utilizzare gli strumenti dell'opposizione all'esecuzione o agli atti esecutivi davanti al giudice ordinario, secondo le regole del codice di procedura civile.
  • La corretta individuazione dell'oggetto della contestazione è decisiva: la natura tributaria del credito non comporta automaticamente la giurisdizione tributaria su ogni fase della riscossione.

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