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Cassazione Penale, Ordinanza n. 34413/2025 del 22/10/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibili entrambi i ricorsi, confermando la sentenza di condanna già resa nei gradi di merito. Ha inoltre condannato i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

Due coimputati proponevano ricorsi separati ma sovrapponibili avverso la sentenza della Corte di appello che aveva confermato la condanna pronunciata in primo grado per tentato furto plurigravato, con pena di mesi 8 di reclusione ed euro 200 di multa. L'unico motivo dedotto denunciava violazione di legge e vizio di motivazione per il mancato riconoscimento della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto ex art. 131-bis c.p. I ricorrenti sostenevano, in sostanza, che la Corte territoriale avrebbe dovuto valorizzare la tenuità dell'offesa e del pericolo; la Cassazione ha ritenuto la censura manifestamente infondata, rilevando che la Corte d'appello aveva motivato correttamente in base alle modalità della condotta, al valore dei beni oggetto del tentativo di sottrazione e al possesso/utilizzo di uno spaccatore antitaccheggio magnetico.

Norme richiamate

  • art. 131-bis c.p.

    La causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto richiede che l'offesa sia tenue; è ostativa la rilevante gravità dell'offesa, anche solo potenziale, e la norma considera anche l'esiguità del pericolo. Nel caso concreto la tenuità è stata esclusa con motivazione congrua.

  • art. 62 n. 4 c.p.

    La nozione di danno di speciale tenuità è richiamata come parametro utile nei reati contro il patrimonio; la Corte ribadisce che, nel tentativo, la valutazione richiede un preciso giudizio ipotetico sul danno che si sarebbe prodotto a consumazione avvenuta.

  • art. 131-bis cod. pen.

    Richiamo alla stessa disposizione quale norma che consente di valorizzare non solo il fatto non abituale, ma anche la concreta esiguità del pericolo, esclusa nel caso deciso.

Massime di principio

  • Nei reati contro il patrimonio, la particolare tenuità del fatto non può essere riconosciuta quando le modalità esecutive e il valore dei beni indicano una offesa non esigua, anche se il reato è rimasto solo tentato.
  • Nel tentativo di furto, la valutazione della tenuità dell'offesa può fondarsi sul valore dei beni che si sarebbe voluto sottrarre e sulle modalità concrete dell'azione, mediante un giudizio ipotetico sulla lesione patrimoniale che si sarebbe verificata in caso di consumazione.
  • La causa di non punibilità ex art. 131-bis c.p. richiede una concreta esiguità dell'offesa o del pericolo; la gravità del pericolo, da sola, può ostare al riconoscimento dell'istituto, anche in presenza di occasionalità del fatto.
  • Il richiamo a sopravvenute modifiche normative è inammissibile o comunque irrilevante se il ricorso non indica specificamente quale novità sia pertinente rispetto al caso concreto.

Come è indicizzato

MaterieFurtoCause di non punibilitàImpugnazioni
RamiDelitti contro il patrimonioParte generaleProcesso penale
IstitutiParticolare tenuità del fatto

Testo integrale

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