Cassazione Penale, Sentenza n. 2624/2022 del 24/01/2022
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorso impugnava l'ordinanza del 11/06/2021 con cui il Tribunale del riesame di Lecce aveva confermato la custodia cautelare in carcere per reati in materia di armi. I capi contestati riguardavano: detenzione di una pistola Beretta calibro 7,65 di provenienza clandestina con munizioni; detenzione di una mitraglietta Skorpion (ritenuta consegnata al ricorrente da un certo Pignatelli) e detenzione di una pistola calibro 38 che il ricorrente avrebbe fornito al medesimo Pignatelli. La difesa ha dedotto: 1) vizio di motivazione e carenza della gravità indiziaria, con la censura dell'uso delle intercettazioni (contestando che esse costituiscano una confessione e sostenendo che dimostrerebbero al più la custodia di una sola arma); omissione di valutazione degli elementi a favore; 2) violazione dell'art. 8 c.p.p. e incompetenza territoriale, perché procedimento identico era pendente presso il Tribunale di Taranto (assenza di reato associativo per giustificare la competenza della DDA di Lecce); 3) violazione dell'art. 309, comma 10 c.p.p. per mancata trasmissione del verbale di interrogatorio reso da Francesco Di Pietro al giudice del riesame. Il Procuratore generale ha chiesto l'inammissibilità del ricorso.
La decisione
La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. Sul primo motivo ha ritenuto che la motivazione adesiva non costituisce di per sé violazione di legge e che, comunque, la motivazione del Tribunale del riesame è congrua: le intercettazioni risultano avere contenuto chiaro e la difesa chiedeva una rivalutazione di fatto non consentita in sede di legittimità. Sul secondo motivo ha rilevato che la questione di competenza doveva essere proposta come questione di competenza e non come vizio di improcedibilità; inoltre il Tribunale del riesame non è competente a dichiarare l'improcedibilità dell'azione penale e non risulta duplicazione di misure cautelari. Sul terzo motivo ha ritenuto manifestamente infondato il rilievo relativo alla mancata trasmissione dell'atto sopravvenuto, poiché il ricorrente non ha indicato in cosa il verbale contenesse elementi a favore. Per questi motivi il ricorso è stato rigettato, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e a versare euro 3.000,00 in favore della cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 8 cod. proc. pen.
La norma è stata richiamata dal ricorrente in ordine alla competenza territoriale; la Corte ha qualificato tale eccezione come questione di competenza che doveva essere proposta nella sede e nella forma appropriate e non come motivo di improcedibilità avanti al riesame
art. 309, comma 10, cod. proc. pen.
La norma impone la trasmissione al giudice del riesame degli atti sopravvenuti che contengano elementi, in particolare a favore dell'indagato; la Corte ha ritenuto che l'atto non sia stato dimostrato come contenente elementi utili al ricorrente e perciò il motivo è manifestamente infondato
Massime di principio
- La valutazione delle intercettazioni e degli elementi indiziari compete al giudice di merito; in sede di legittimità non è possibile ottenere la riconsiderazione dei fatti se non sono prospettate violazioni di diritto manifeste e non valutazioni di fatto.
- La motivazione per relationem (adesiva) non è vietata di per sé: è legittima purché complessivamente congrua e adeguata; per censurarla è necessario mostrare in che cosa sia specificamente carente.
- Le questioni di competenza territoriale vanno sollevate tempestivamente e nella forma procedurale corretta (come questione di competenza), non come motivo di improcedibilità in sede di riesame; il giudice del riesame non ha il potere di dichiarare l'improcedibilità dell'azione penale per questioni che attengono alla competenza esclusiva di altri organi.
- La mancata trasmissione di atti sopravvenuti al giudice del riesame rileva solo se il ricorrente indica concretamente quali elementi favorevoli emergono da quegli atti; l'assenza di una specifica dimostrazione di utilità rende il motivo inammissibile o infondato.
- Per impugnare con efficacia un'ordinanza cautelare è utile: a) documentare puntualmente come le intercettazioni non supportino i rilievi dell'accusa, b) provare l'esistenza di atti sopravvenuti con contenuto effettivamente favorevole, e c) sollevare tempestivamente le questioni di competenza secondo le regole processuali applicabili.
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