Sentenza n. 1522/2026 - Firenze, Sezione 4
per l'annullamento dell’illegittimità del silenzio rigetto serbato dalla Prefettura-UTG Ufficio Territoriale del Governo di Firenze e comunque comunicato e notificato al difensore in data -OMISSIS- in ordine al ricorso gerarchico presentato dal Sig. -OMISSIS--OMISSIS- in data -OMISSIS- avverso il foglio di via obbligatorio a prot. -OMISSIS- emesso dal Questore di Firenze in data -OMISSIS- e notificato in data -OMISSIS-; nonché per l’accertamento dell’obbligo dell’Amministrazione intimata di provvedere in ordine al ricorso gerarchico; e per il conseguente annullamento del foglio di via obbligatorio a prot. -OMISSIS- emesso dal Questore di Firenze in data -OMISSIS- e notificato in data -OMISSIS-; del verbale redatto dal Comando Compagnia Carabinieri di Borgo San Lorenzo (FI) in data-OMISSIS-, ad oggi non conosciuto né nella disponibilità, nonché di ogni altro atto a questi presupposto, conseguente o connesso, ancorché non conosciuto.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: foglio di via obbligatorio del Questore di Firenze, nonché il silenzio-rigetto sul ricorso gerarchico
Esito
Favorevole al ricorrente (destinatario misura di prevenzione)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente ha impugnato il foglio di via obbligatorio con cui gli era stato vietato di fare ritorno per due anni nel Comune di Palazzuolo sul Senio e gli era stato ordinato di allontanarsene entro dodici ore. Il provvedimento era motivato con il deferimento per invasione di terreni ed edifici, riferito alla partecipazione a un rave party non autorizzato, con un precedente deferimento per guida in stato di ebbrezza e con il richiamo all'art. 1, lett. c), d.lgs. n. 159/2011. Sono stati dedotti la violazione e falsa applicazione degli artt. 1 e 2 d.lgs. n. 159/2011 e dell'art. 3 l. n. 241/1990, il difetto di motivazione e di istruttoria, il difetto dei presupposti, la violazione delle regole del giusto procedimento, nonché eccesso di potere per perplessità, contraddittorietà e travisamento dei fatti. Il ricorrente aveva inoltre richiamato il silenzio-rigetto formatosi sul ricorso gerarchico proposto al Prefetto, ma il TAR ha qualificato la domanda come ordinaria azione di annullamento: il silenzio-rigetto rilevava soltanto ai fini della tempestività dell'impugnazione, ai sensi dell'art. 6 d.P.R. n. 1199/1971.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso e annullato il foglio di via obbligatorio. Ha ritenuto fondate congiuntamente le censure di difetto di motivazione, istruttoria e presupposti. Le misure di prevenzione richiedono una valutazione tecnico-discrezionale della pericolosità fondata su elementi di fatto specifici e concreti, idonei a formulare una prognosi di futura commissione di reati offensivi della sicurezza o della tranquillità pubblica. Nel caso concreto, il provvedimento non spiegava adeguatamente perché il destinatario fosse riconducibile alla categoria dell'art. 1, lett. c), d.lgs. n. 159/2011, né dimostrava la necessaria dedizione alla commissione di reati, intesa come abitualità qualificata e come tendenza a fare del crimine uno scopo della propria esistenza. La documentazione acquisita non provava la partecipazione del ricorrente al rave party; anzi, la documentazione da lui prodotta rendeva verosimile la sua presenza, almeno nella prima notte, in altra area. Il precedente episodio di guida in stato di ebbrezza era episodico e insufficiente a dimostrare l'abitualità criminale. È stata inoltre ritenuta indimostrata la riferita denuncia per resistenza a pubblico ufficiale. La precedente giurisprudenza sui rave party non era applicabile, perché riguardava una diversa fattispecie caratterizzata dalla partecipazione non contestata e da plurimi precedenti penali. Le amministrazioni sono state condannate al pagamento di 3.000 euro, oltre IVA e CAP, per spese di giudizio.
Norme richiamate
art. 1, lett. c), d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159
coloro che per il loro comportamento debba ritenersi, sulla base di elementi di fatto, comprese le reiterate violazioni del foglio di via obbligatorio di cui all’art. 2, nonché dei divieti di frequentazione di determinati luoghi previsti dalla vigente normativa, che sono dediti alla commissione di reati che offendono o mettono in pericolo l’integrità fisica o morale dei minorenni, la sanità, la sicurezza o la tranquillità pubblica
La riconducibilità alla categoria richiede elementi di fatto specifici e circostanziati dai quali desumere una dedizione alla commissione di reati, non la mera commissione episodica di un illecito.
art. 2 d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159
La misura del foglio di via obbligatorio presuppone una motivata valutazione della pericolosità del destinatario e una prognosi concreta di futura commissione di reati offensivi della sicurezza o della tranquillità pubblica.
art. 3 l. 7 agosto 1990, n. 241
Il provvedimento di prevenzione deve contenere una motivazione effettiva e puntuale sui fatti posti a fondamento della pericolosità e sulla riconducibilità del destinatario alla categoria normativa applicata.
art. 6 d.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199
Il silenzio-rigetto sul ricorso gerarchico differisce la decorrenza del termine per impugnare l'atto già contestato in sede gerarchica; non trasforma l'impugnazione in un'azione autonoma avverso il silenzio.
art. 31 c.p.a.
Il richiamo all'azione avverso il silenzio non è pertinente quando la domanda sostanziale è l'annullamento dell'atto amministrativo e il silenzio-rigetto rileva solo per la tempestività del ricorso.
art. 117 c.p.a.
La conversione nel rito sul silenzio è superflua quando il giudizio ha a oggetto sostanzialmente l'annullamento di un provvedimento espresso.
Massime di principio
- L'applicazione del foglio di via obbligatorio richiede una valutazione tecnico-discrezionale della pericolosità fondata su elementi di fatto specifici, concreti e individualizzanti, idonei a sostenere una prognosi di futura commissione di reati offensivi della sicurezza o della tranquillità pubblica.
- La riconducibilità del destinatario alla categoria di cui all'art. 1, lett. c), d.lgs. n. 159/2011 presuppone la dimostrazione della sua dedizione alla commissione di reati: non è sufficiente un singolo episodio o una condotta meramente occasionale, occorrendo una qualificazione soggettiva assimilabile a un'abitualità qualificata, nella quale il crimine costituisca anche uno scopo dell'esistenza del soggetto.
- La partecipazione a un rave party non può essere presunta dalla mera presenza del soggetto nell'area interessata; deve essere dimostrata mediante elementi obiettivi e specifici, soprattutto quando la partecipazione costituisce il principale fatto posto a fondamento della misura di prevenzione.
- Un precedente deferimento per guida in stato di ebbrezza, se episodico, non è di per sé idoneo a dimostrare la dedizione alla commissione di reati richiesta per il foglio di via obbligatorio.
- Quando è stato proposto un ricorso gerarchico contro un provvedimento amministrativo, il silenzio-rigetto formatosi su tale ricorso incide sulla decorrenza del termine per l'impugnazione, ma la domanda giudiziale resta un'azione ordinaria di annullamento dell'atto originario, non un'autonoma azione avverso il silenzio della pubblica amministrazione.
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