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Cassazione Civile, Ordinanza n. 21455/2022 del 06/07/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (società)

La controversia

La controversia nasce da un contratto di appalto stipulato nel 1986 e modificato nel 1992, avente a oggetto lavori da eseguire integralmente in Somalia, con clausola compromissoria. In sede arbitrale fu emesso un lodo che condannava l'Amministrazione al pagamento di una somma rilevante. Il Ministero impugnò il lodo deducendone la nullità, sostenendo anzitutto che la convenzione arbitrale fosse nulla perché prevedeva un arbitrato irrituale e perché, comunque, mancava una valida volontà di devolvere la lite ad arbitri rituali; inoltre contestava l'applicabilità del capitolato generale d'appalto delle opere pubbliche, il quale avrebbe imposto regole incompatibili con la clausola arbitrale e con la disciplina della domanda di arbitrato e della facoltà di declinatoria della competenza arbitrale. In cassazione venivano proposti quattro motivi; nel testo esaminato emergono con chiarezza il primo, per omessa pronuncia sulla dedotta nullità del lodo per mancanza di volontà compromissoria, il secondo, per violazione delle norme sull'interpretazione contrattuale e sulla disciplina degli appalti pubblici quanto all'inapplicabilità del d.P.R. n. 1063 del 1962, e il terzo, per analoga violazione in relazione alla pretesa incompetenza del collegio arbitrale e alla tardività della declinatoria, oltre alla modalità di trasmissione della domanda di arbitrato via fax.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso del Ministero. Ha ritenuto inammissibile il primo motivo perché le questioni sulla natura dell'arbitrato e sulla validità della convenzione compromissoria erano coperte dal giudicato formatosi con la precedente sentenza di cassazione, vincolante per il giudice di rinvio, e comunque la Corte d'appello non aveva omesso di pronunciare. Ha respinto il secondo motivo perché la censura mirava in realtà a ottenere una diversa interpretazione del contratto, non consentita in sede di legittimità; ha ribadito che i contratti del MAE per opere all'estero in favore di Paesi in via di sviluppo non sono, per ciò solo, contratti di appalto pubblico soggetti automaticamente al capitolato generale, salvo espresso richiamo contrattuale, qui non ravvisato. Ha respinto anche il terzo motivo, osservando che la doglianza riproponeva ancora una volta una diversa lettura del testo contrattuale e che, in ogni caso, l'ulteriore ratio sulla tardività della declinatoria era stata solo concorrente e non adeguatamente censurata; ha inoltre escluso che la notifica via fax della domanda di arbitrato fosse di per sé invalida. Il ricorso è stato quindi rigettato con condanna del Ministero alle spese.

Norme richiamate

  • art. 112 c.p.c.

    la censura di omessa pronuncia è stata esclusa perché il giudice di rinvio aveva preso posizione sulle questioni rilevanti e, comunque, esse erano già coperte dal giudicato esterno interno formatosi nel giudizio rescindente.

  • art. 829 c.p.c.

    richiamato dal ricorrente come base dell'impugnazione del lodo, ma ritenuto non decisivo perché le questioni poste erano già precluse dal precedente giudicato e dalla qualificazione dell'arbitrato come internazionale rituale.

  • art. 832 c.p.c.

    la Corte ribadisce che, nell'arbitrato internazionale disciplinato dalla L. n. 25 del 1994, la rilevanza internazionale si valuta sulla base della parte rilevante delle prestazioni da eseguire all'estero; la disciplina configura un arbitrato rituale e supera la distinzione rituale/irrituale.

  • art. 838 c.p.c.

    richiamato per escludere che, nel caso concreto, vi fosse un diverso assetto pattizio idoneo a far operare le disposizioni invocate dal Ministero.

  • art. 384 c.p.c.

    il giudice di rinvio è vincolato al principio di diritto enunciato dalla Corte di cassazione e non può rimettere in discussione le questioni già decise nel giudizio rescindente.

  • artt. 1362 e 1363 c.c.

    la deduzione della violazione dei canoni ermeneutici è inammissibile se si risolve nella mera contrapposizione di una diversa interpretazione del contratto rispetto a quella accolta dal giudice di merito.

  • art. 817 c.p.c.

    richiamato in relazione alla competenza degli arbitri a decidere sulla propria competenza, ma la doglianza del ricorrente è stata reputata generica e comunque assorbita da altra ratio decisoria.

  • art. 829 c.p.c.

    richiamato anche in relazione alla pretesa incompetenza del collegio arbitrale; la Corte ha ritenuto non fondato il motivo per difetto di specifica censura e per preclusione derivante dall'autonoma ratio principale.

  • art. 2712 c.c.

    la riproduzione tramite telefax di un atto può formare piena prova se non è disconosciuta; la trasmissione via fax della domanda di arbitrato non è stata ritenuta, di per sé, irrituale o invalida.

  • L. 5 gennaio 1994, n. 25

    ha introdotto, ratione temporis, la disciplina dell'arbitrato internazionale richiamata per affermarne la natura rituale e l'inapplicabilità della distinzione rituale/irrituale.

  • d.P.R. 16 luglio 1962, n. 1063

    il capitolato generale delle opere pubbliche non si applica automaticamente ai contratti per lavori all'estero stipulati dal MAE nel quadro della cooperazione internazionale, salvo espresso richiamo contrattuale; nel caso concreto il richiamo residuale non è stato ritenuto sufficiente.

  • L. 8 maggio 1985, n. 73

    invocata dal ricorrente come base normativa della disciplina contrattuale, ma non idonea a sovvertire l'interpretazione data dalla Corte di merito.

  • L. 26 febbraio 1987, n. 49

    richiamata dal ricorrente insieme alla L. n. 73 del 1985, ma non ritenuta decisiva ai fini dell'applicabilità del capitolato generale e della clausola arbitrale.

  • art. 45 d.P.R. 16 luglio 1962, n. 1063

    evocato in via indiretta dalla ricostruzione del ricorrente, ma la Corte ha escluso che il capitolato generale fosse entrato nel regolamento contrattuale in modo tale da rendere invalida la clausola arbitrale.

  • artt. 46 e 47 d.P.R. 16 luglio 1962, n. 1063

    disciplinano domanda di arbitrato e deroga alla competenza arbitrale; la Corte ha ritenuto che non fossero applicabili al contratto in esame perché il richiamo contrattuale al capitolato generale non li incorporava e perché l'arbitrato era stato pattuito convenzionalmente.

  • art. 11 r.d. 30 ottobre 1933, n. 1611

    richiamato dal ricorrente per la notificazione presso l'Avvocatura dello Stato, ma la relativa eccezione è stata respinta insieme a quella sulla disciplina della domanda di arbitrato.

  • d.P.R. 16 luglio 1962, n. 1063, art. 9

    la Corte ha valorizzato la clausola contrattuale che prevedeva l'applicazione residuale delle norme del capitolato solo per quanto non previsto e non derogato, ritenendo incompatibile il richiamo con la disciplina arbitrale pattuita all'art. 9.

  • d.P.R. 16 luglio 1962, n. 1063, art. 12

    richiamato dal ricorrente come clausola di rinvio al capitolato generale, ma interpretato dalla Corte di merito come rinvio residuale non idoneo a introdurre le norme sulla competenza arbitrale.

Massime di principio

  • Nel giudizio di rinvio, il giudice è vincolato al principio di diritto enunciato dalla Corte di cassazione e non può rimettere in discussione questioni già coperte dal giudicato formatosi sulla decisione rescindente.
  • La deduzione di omessa pronuncia è inammissibile quando la censura mira in realtà a riproporre questioni già decise o comunque quando il giudice di merito abbia preso posizione, anche implicitamente, sulle questioni devolute.
  • La violazione dei canoni ermeneutici contrattuali è censurabile in cassazione solo se il ricorrente indica specificamente quale regola interpretativa sia stata violata e in che modo; non è consentita una mera contrapposizione tra l'interpretazione prospettata dalla parte e quella accolta dal giudice di merito.
  • I contratti stipulati dall'Amministrazione per opere da eseguire all'estero nel quadro della cooperazione internazionale non sono automaticamente soggetti alla disciplina degli appalti pubblici e al capitolato generale di cui al d.P.R. n. 1063 del 1962, salvo espresso e chiaro richiamo negoziale.
  • Nel sistema dell'arbitrato internazionale disciplinato dalla L. n. 25 del 1994, la distinzione tra arbitrato rituale e irrituale non opera nei termini propri dell'arbitrato interno, dovendosi riconoscere natura rituale alla figura prevista dalla legge.
  • La contestazione della competenza arbitrale o della validità della convenzione compromissoria non può essere fondata su un richiamo meramente residuale a fonti esterne se il contratto contiene una clausola compromissoria autonoma e incompatibile con la disciplina invocata.
  • La trasmissione via fax di una domanda di arbitrato non è di per sé causa di invalidità, potendo la riproduzione meccanica dell'atto avere efficacia probatoria nei limiti dell'art. 2712 c.c.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniArbitrato
RamiProcesso civileContratti
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiGiudicatoOnere della prova

Testo integrale

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