Sentenza del 06/02/2015 n. 1015 - Comm. Trib. Prov. Milano
PRESUPPOSTO D'IMPOSTA - DOTTORE COMMERCIALISTA - Studi di settore - Dimostrazione in re ipsa della debenza - Legittimità - Non sussiste.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa pretesa impositiva non è stata ritenuta legittima sulla base della sola esistenza di redditi professionali. La debenza dell'IRAP non può essere dimostrata in re ipsa per un dottore commercialista, poiché l'autonoma organizzazione non è automatica per i redditi da lavoro autonomo. In assenza di collaboratori e di ulteriori elementi organizzativi rilevanti, il presupposto dell'imposta deve essere escluso.
Esito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente ha contestato la debenza dell'IRAP sostenendo l'assenza del presupposto dell'imposta, ossia di un'autonoma organizzazione produttiva. La mera produzione di reddito da lavoro autonomo, anche da parte di un professionista iscritto all'albo, non dimostra automaticamente l'esistenza di tale organizzazione. Il requisito deve essere accertato concretamente, valutando l'impiego di collaboratori, dipendenti, beni strumentali e l'organizzazione dell'attività. In particolare, l'esercizio dell'attività professionale senza collaboratori esclude il presupposto dell'IRAP.
Norme richiamate
IRAP – presupposto dell'autonoma organizzazione
L'IRAP è dovuta dal lavoratore autonomo solo quando l'attività è autonomamente organizzata. Tale requisito non si presume automaticamente dalla produzione di reddito professionale e deve essere verificato caso per caso.
Disciplina fiscale del reddito d'impresa e del lavoro autonomo
L'autonoma organizzazione può essere presunta in presenza di reddito d'impresa, mentre non è automaticamente scontata per il reddito da lavoro autonomo. Per i professionisti occorre un accertamento concreto dell'organizzazione dell'attività.
Massime di principio
- Per i professionisti, l'iscrizione a un albo o la percezione di redditi elevati non dimostra da sola l'esistenza del presupposto IRAP.
- L'autonoma organizzazione deve essere valutata concretamente sulla base di dipendenti, collaboratori, beni strumentali eccedenti il minimo indispensabile e modalità di esercizio dell'attività.
- L'assenza di collaboratori o dipendenti costituisce un elemento rilevante per escludere l'autonoma organizzazione, soprattutto quando il professionista opera personalmente e con strumenti essenziali.
- L'Amministrazione finanziaria non può fondare la pretesa IRAP su una presunzione assoluta derivante dal solo esercizio di un'attività professionale.
- La valutazione deve essere effettuata per ciascun caso concreto, considerando la struttura effettiva dello studio e non soltanto la tipologia formale del reddito dichiarato.
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