Cassazione Penale, Ordinanza n. 31136/2026 del 13/08/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
La persona sottoposta a giudizio ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello di Brescia del 6 ottobre 2025. Dal testo emerge che il ricorso riguardava, in sostanza, la gestione del videocollegamento in udienza: la ricorrente si era rifiutata di recarsi nella saletta predisposta per il collegamento a distanza, chiedendo l'uso di una sedia a rotelle e la presenza di un accompagnatore, cautele che la relazione medica del direttore sanitario indicava come non necessarie in relazione alle condizioni cliniche. La censura è stata ritenuta manifestamente infondata. Il provvedimento menziona anche un'istanza di correzione delle generalità indicate nelle sentenze di merito e un'ulteriore trasmissione di copia di un'istanza di correzione di errore materiale alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Padova per le valutazioni di competenza.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile perché fondato su un motivo manifestamente infondato: dagli atti risultava che la ricorrente aveva rifiutato di accedere alla saletta per il videocollegamento pretendendo ausili e assistenza non ritenuti necessari dalla documentazione medica. Conseguentemente ha condannato la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende, richiamando il criterio per cui, in caso di inammissibilità, la sanzione pecuniaria consegue salvo assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità. Quanto alle generalità erroneamente riportate nelle sentenze di merito, la Corte ha osservato che, essendo il ricorso inammissibile e quindi inidoneo a instaurare il contraddittorio, dovranno provvedere alla correzione il Tribunale di Brescia e la Corte di appello di Brescia; inoltre ha disposto la trasmissione della copia dell'istanza di correzione dell'errore materiale alla Procura di Padova.
Norme richiamate
art. 616 c.p.p.
In caso di inammissibilità del ricorso segue la condanna alle spese processuali e al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, salvo che non risulti l'assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.
Corte cost. n. 186 del 2000
È richiamata per il principio secondo cui la condanna alla somma in favore della Cassa delle ammende non opera se il ricorso è stato proposto senza colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.
Massime di principio
- È inammissibile il ricorso per cassazione che si fondi su una doglianza manifestamente infondata alla luce degli atti, quando la documentazione disponibile smentisce in modo chiaro la tesi difensiva.
- La valutazione sulla necessità di cautele o ausili per la partecipazione al videocollegamento va compiuta sulla base della documentazione sanitaria agli atti; se essa esclude la necessità delle misure richieste, il rifiuto di accedere alla sala predisposta non giustifica un motivo di ricorso fondato su tale pretesa.
- L'inammissibilità del ricorso comporta la condanna al pagamento delle spese processuali e della somma alla Cassa delle ammende, salvo che risulti che la causa di inammissibilità non sia dipesa da colpa del ricorrente.
- Quando il ricorso è inammissibile, non si instaura il contraddittorio in cassazione e le eventuali correzioni di errori materiali o delle generalità contenute nei provvedimenti di merito devono essere trattate dai giudici che hanno emesso tali decisioni, secondo le rispettive competenze.
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