Ordinanza n. 1006/2026 - Roma, Sezione 5B
per l'annullamento DM del Ministro dell'Interno del 25.11.2019- notificato il 09.03.2020 – di rigetto l'istanza di cittadinanza ai sensi dell'art. 9, comma 1, lettera f), della legge 5 febbraio 1992 n. 91- K10/-OMISSIS-
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: diniego di concessione della cittadinanza italiana ai sensi dell'art. 9, comma 1, lettera f), della legge n. 91/1992
Esito
La controversia
La ricorrente ha impugnato il decreto ministeriale di rigetto della propria istanza di cittadinanza italiana. Il diniego è stato motivato dal fatto che, nel corso dell'istruttoria, sarebbero emersi elementi tali da non consentire di escludere possibili pericoli per la sicurezza della Repubblica. Il TAR, ritenendo necessario acquisire gli atti istruttori posti a base del provvedimento, ha disposto che il Ministero depositi la documentazione rilevante, adottando le cautele necessarie per tutelare le fonti informative e non pregiudicare l'attività di intelligence; in alternativa, il Ministero dovrà depositare una relazione sulle specifiche ragioni che possano giustificare la mancata trasmissione degli atti.
La decisione
Il TAR non ha definito nel merito l'impugnazione. Ha disposto incombenti istruttori ai sensi degli artt. 65, 66 e 67 c.p.a., ordinando al Ministero dell'Interno di depositare entro il 23 aprile 2026 la documentazione istruttoria posta a fondamento del diniego, con modalità riservate e mediante l'adozione di stralci e omissis a tutela delle fonti informative e dell'attività di intelligence. Il Ministero può, in alternativa o comunque ove necessario, depositare una relazione che esponga le specifiche ragioni della mancata trasmissione degli atti. La documentazione sarà esaminata esclusivamente dal Collegio e dal difensore nella camera di consiglio istruttoria del 29 aprile 2026, senza estrazione di copie, per consentire l'esercizio dell'attività difensiva. La causa è stata quindi rinviata per il prosieguo della trattazione; non è stata adottata alcuna decisione definitiva sulla legittimità del diniego.
Norme richiamate
art. 9, comma 1, lettera f), l. 5 febbraio 1992, n. 91
La disposizione costituisce la base normativa dell'istanza di concessione della cittadinanza italiana oggetto del diniego impugnato; il testo dell'ordinanza non espone ulteriori profili interpretativi.
artt. 65, 66 e 67 c.p.a.
Sono richiamati quali base processuale per la disposizione degli incombenti istruttori e l'acquisizione della documentazione amministrativa rilevante ai fini della decisione.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196
È richiamato quale fondamento dell'oscuramento delle generalità della parte interessata a tutela dei suoi diritti o della sua dignità.
artt. 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679
Sono richiamati, insieme all'art. 52 del d.lgs. n. 196/2003, a sostegno della tutela dei dati personali mediante oscuramento delle generalità.
Massime di principio
- Quando un diniego di concessione della cittadinanza è fondato su elementi istruttori attinenti a possibili pericoli per la sicurezza della Repubblica, il giudice amministrativo può disporre l'acquisizione degli atti posti a base della decisione, anche prescrivendo modalità riservate di deposito e consultazione.
- La tutela delle fonti informative e dell'attività di intelligence può essere assicurata mediante stralci, omissis, deposito riservato e limitazione dell'esame degli atti al Collegio e al difensore, senza estrazione di copie; ove l'amministrazione non trasmetta gli atti, deve esplicitare le specifiche ragioni della mancata trasmissione mediante apposita relazione.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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