Sentenza n. 1950/2026 - Milano, Sezione 2
PER L'ESECUZIONE della sentenza n. 965/2024 emessa dal Tribunale di Monza - Sez. Lavoro in data 12.12.2024.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Monza - Sezione Lavoro n. 965/2024
Esito
Favorevole al resistente (ministero)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La ricorrente ha proposto un ricorso per l'esecuzione della sentenza del Tribunale di Monza - Sezione Lavoro n. 965 del 12 dicembre 2024, chiedendo il soddisfacimento delle somme dovute. In vista della camera di consiglio, ha depositato una memoria attestante l'avvenuto pagamento delle somme richieste. Non sono esposti ulteriori motivi di illegittimità o contestazioni sull'attività dell'amministrazione. Il TAR ha inoltre rilevato d'ufficio, ai fini della regolazione delle spese, la nullità della procura alle liti del ricorso, alla luce della giurisprudenza della Sezione.
La decisione
Il TAR ha dichiarato il ricorso improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse, poiché il pagamento delle somme richieste aveva integralmente soddisfatto la pretesa della ricorrente. La decisione è stata adottata ai sensi dell'art. 35, comma 1, lettera c), c.p.a. Le spese di lite sono state integralmente compensate, in considerazione della nullità della procura alle liti del ricorso secondo la giurisprudenza richiamata dalla Sezione. È stata disposta l'esecuzione della sentenza da parte dell'autorità amministrativa.
Norme richiamate
art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a.
sopravvenuta carenza di interesse alla decisione
Il ricorso è improcedibile quando, per fatti sopravvenuti, viene meno l'interesse concreto e attuale alla decisione; nel caso esaminato, il pagamento delle somme dovute ha integralmente soddisfatto la pretesa azionata in ottemperanza.
Massime di principio
- Il ricorso per ottemperanza diviene improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse quando, nelle more del giudizio, l'amministrazione soddisfa integralmente la pretesa derivante dal titolo giudiziale.
- La nullità della procura alle liti può incidere sulla regolazione delle spese del giudizio, giustificando la compensazione integrale secondo la valutazione del giudice e la giurisprudenza della Sezione.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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