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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 32997/2023 del 28/07/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Impugnazione per inosservanza ed erronea applicazione della legge penale (art. 81, secondo comma, c.p. e art. 671, comma 1, c.p.p.) e per vizio di motivazione: il giudice dell'esecuzione, pur avendo accolto l'istanza di applicazione della continuazione tra più sentenze irrevocabili, avrebbe determinato in modo errato gli aumenti di pena posti in continuazione e avrebbe confermato senza adeguata motivazione le pene fissate dai giudici di cognizione con riguardo a talune sentenze (in particolare quelle del 28/05/2020 e del 19/04/2018). Inoltre non avrebbe scorporato i reati già riuniti in precedenti provvedimenti di continuazione (ordinanza del 29/09/2021), violando i criteri di calcolo della pena in executivis.

La decisione

La Corte ha ritenuto il ricorso fondato. Ha ricordato che, ai sensi dell'art. 671 c.p.p., il giudice dell'esecuzione può applicare la continuazione in executivis e deve rideterminare le pene seguendo criteri consolidati: occorre scorporare i reati già riuniti in precedenti continuazioni, individuare quale reato sia il più grave (prendere come pena base quella inflitta per tale violazione nel giudizio corrispondente) e quindi determinare ex novo gli aumenti per i reati satellite, compresi quelli già riuniti in continuazione. Il giudice dell'esecuzione non ha applicato correttamente tali principi e non ha adeguatamente motivato la determinazione degli aumenti. Per questi motivi la Corte ha annullato l'ordinanza impugnata e ha disposto il rinvio degli atti al Tribunale di Genova, in diversa composizione fisica, per un nuovo esame conforme ai principi indicati (richiamando la necessità di diversa composizione come da sentenza della Corte costituzionale n. 183/2013).

Norme richiamate

  • art. 671 cod. proc. pen.

    Consente al giudice dell'esecuzione di applicare in executivis la continuazione tra diverse sentenze irrevocabili e di rideterminare le pene; la Corte stabilisce che il giudice deve scorporare i reati già riuniti in precedenti continuazioni, prendere come base la pena inflitta per la violazione più grave e calcolare ex novo gli aumenti per i reati satellite.

  • art. 81 secondo comma cod. pen.

    Riguarda il cumulo giudiziale/continuazione tra più violazioni; la Corte richiama il principio che, se in precedenti sentenze più reati erano già uniti per la continuazione, il giudice dell'esecuzione deve comunque scorporare quei reati e ricalcolare gli aumenti in sede di nuovo computo.

  • Sentenza Corte Costituzionale n. 183/2013

    Richiamata per il principio secondo cui, in caso di annullamento di ordinanze in materia di applicazione della continuazione in sede esecutiva, il giudice di rinvio deve essere in diversa composizione fisica.

  • Giurisprudenza di legittimità citata (Sez. 1, n. 45161 del 27/10/2004 Esposito; Sez. 1, n. 4911 del 15/01/2009 Neder; Sez. 1, n. 21424 del 19/03/2019 Scanferla)

    Costante orientamento che stabilisce: quando la continuazione è applicata in sede esecutiva tra condanne distinte, e la condanna più grave era già pronunciata per pluralità di reati uniti in continuazione, la pena base deve essere quella inflitta per la violazione più grave nel relativo giudizio, prescindendo dagli aumenti per i reati satellite che vanno determinati ex novo dal giudice dell'esecuzione.

Massime di principio

  • Quando si applica la continuazione in sede esecutiva tra più sentenze irrevocabili, il giudice dell'esecuzione deve scorporare i reati già riuniti in precedenti provvedimenti di continuazione prima di rideterminare la pena complessiva.
  • La pena base per il nuovo computo va individuata nella pena inflitta per la violazione più grave nel giudizio corrispondente, prescindendo dagli aumenti già operati in quella sede per i reati satellite.
  • Gli aumenti per i reati satellite, anche se in precedenza riuniti in continuazione con il reato base, devono essere determinati ex novo dal giudice dell'esecuzione e adeguatamente motivati per consentire il controllo di congruità.
  • Se il giudice dell'esecuzione non applica correttamente questi criteri o non motiva sufficientemente la rideterminazione della pena, l'ordinanza va annullata e gli atti vanno rimessi al giudice di merito in diversa composizione fisica.
  • In ogni fase di applicazione della continuazione in executivis è necessario esplicitare i criteri di calcolo adottati (scorporo dei reati, scelta della pena-base, misura degli aumenti) per garantire trasparenza e consentire il controllo giurisdizionale.

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