Sentenza n. 9674/2026 - Roma, Sezione 1T
per la declaratoria di illegittimità del silenzio formatosi sull'istanza di accesso inviata a mezzo posta elettronica certificata in data 22 gennaio 2026 alla Questura di Roma e alla Commissione Territoriale di Roma per il Riconoscimento della Protezione Internazionale concernente la documentazione inerente il procedimento di rinnovo/conversione del titolo di soggiorno per protezione speciale, nonché per l'accertamento del diritto di accesso a prendere visione ed estrarre copia della documentazione indicata nell'istanza di accesso del 22 gennaio 2026 ed in particolare il parere alla Commissione Territoriale di Roma per il Riconoscimento della Protezione Internazionale.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: silenzio-rifiuto della Commissione territoriale sull'istanza di accesso del 22 gennaio 2026 relativa al parere favorevole adottato nell'originario procedimento di riconoscimento della protezione speciale
Esito
Favorevole al ricorrente (cittadino straniero)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente, titolare di un permesso di soggiorno per protezione speciale rilasciato nel 2022 e rinnovato nel 2025, ha dedotto di essersi visto rifiutare dalla Questura la ricezione dell'istanza di ulteriore rinnovo o conversione del titolo. Ha quindi presentato alla Questura e alla Commissione territoriale un'istanza di accesso alla documentazione relativa al procedimento originario e a quello di rinnovo, con particolare riferimento al parere favorevole della Commissione territoriale. La Questura ha trasmesso gli atti nella propria disponibilità, mentre la Commissione non ha dato seguito alla richiesta. Sono stati dedotti la violazione dell'art. 22 della legge n. 241/1990, l'eccesso di potere, il difetto di istruttoria e il travisamento dei presupposti di fatto. La Commissione ha chiesto il rigetto sostenendo che la pratica fosse conclusa, che il permesso fosse già stato riconosciuto e rinnovato senza necessità di un nuovo parere e che non fosse previsto un ulteriore rinnovo, prospettando al ricorrente la possibilità di presentare domanda di protezione internazionale.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso. Ha riconosciuto la sussistenza di un interesse diretto, concreto e attuale, ai sensi dell'art. 22, comma 1, lett. b), della legge n. 241/1990, poiché la documentazione richiesta riguarda la posizione personale del ricorrente e può essere utilizzata per articolare le sue difese, anche nell'eventuale controversia davanti al giudice ordinario relativa al rifiuto della Questura di ricevere l'istanza di rinnovo. Il giudice ha ritenuto irrilevanti, nel giudizio sull'accesso, le valutazioni dell'Amministrazione circa la possibilità giuridica di ottenere un ulteriore rinnovo o circa l'utilità, l'ammissibilità o la decisività del documento nell'eventuale giudizio principale. Tali apprezzamenti spettano al giudice competente per la controversia sostanziale, salvo il caso di manifesta e assoluta estraneità del documento rispetto alle esigenze difensive o di accesso pretestuoso e temerario. È stato quindi ordinato alla Commissione territoriale di consentire la consultazione e l'estrazione di copia del documento richiesto entro trenta giorni dalla comunicazione o notificazione della sentenza. Le spese di lite sono state compensate; è stato liquidato il compenso del difensore per il gratuito patrocinio nella misura di euro 1.806,50, oltre accessori e rimborso forfettario.
Norme richiamate
art. 22, comma 1, lett. b), l. 241/1990
interesse "diretto, concreto ed attuale"
Il ricorrente ha diritto di accedere agli atti e ai documenti amministrativi collegati alla propria posizione personale quando la conoscenza sia funzionale alla tutela di una situazione giuridica, anche in vista dell'esercizio del diritto di difesa.
art. 116 c.p.a.
Il giudizio in materia di accesso consente di verificare la sussistenza dei presupposti del diritto di accesso e di ordinare all'Amministrazione l'esibizione dei documenti.
art. 22 l. 241/1990
Nel giudizio sull'accesso, l'Amministrazione detentrice e il giudice amministrativo non devono anticipare valutazioni sull'ammissibilità, influenza o decisività del documento nell'eventuale giudizio principale, salvo la radicale assenza di collegamento con le esigenze difensive.
art. 82 d.P.R. 115/2002
valori medi delle tariffe professionali vigenti
La liquidazione dell'onorario al difensore ammesso al patrocinio a spese dello Stato deve avvenire tenendo conto dei valori medi e dell'impegno professionale.
art. 130 d.P.R. 115/2002
Nel patrocinio a spese dello Stato i compensi spettanti al difensore sono dimezzati.
art. 4 D.M. 55/2014
La determinazione del compenso tiene conto delle caratteristiche dell'attività prestata, dell'affare trattato e del risultato del giudizio.
Massime di principio
- Sussiste l'interesse diretto, concreto e attuale all'accesso difensivo quando il documento richiesto riguarda la posizione personale dell'istante ed è collegato a una controversia, anche eventuale, relativa al provvedimento o comportamento amministrativo che incide su tale posizione.
- Nel giudizio sull'accesso l'Amministrazione detentrice del documento e il giudice amministrativo non possono sostituirsi al giudice competente per la controversia principale valutando l'ammissibilità, l'influenza o la decisività del documento richiesto nell'eventuale giudizio di merito.
- Il diniego o il silenzio sull'accesso non può essere giustificato dalla valutazione amministrativa circa l'infondatezza della pretesa sostanziale dell'istante, circa l'inesistenza del diritto al provvedimento richiesto o circa la disponibilità di rimedi alternativi.
- La tutela dell'accesso difensivo può essere negata soltanto in presenza di una evidente e assoluta mancanza di collegamento tra il documento e le esigenze difensive, tale da rivelare un esercizio pretestuoso o temerario dell'accesso.
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